
Gli
interessi passivi diventano parzialmente deducibili con la
“Thin Cap”
di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore contabile
in Matera
http://www.studioenricolarocca.it
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C |
on l’avvio della normativa
riguardante la “Thin Capitalization”, si introduce in Italia, una norma, già
presente in altri ordinamenti europei, che rende, in alcuni casi, parzialmente
deducibili gli interessi passivi, relativi a finanziamenti direttamente o
indirettamente erogati o garantiti da soci qualificati. o loro parti
correlate[1].
La sottocapitalizzazione delle
società è una condizione che risulta contrastata anche dal Codice Civile, così
come riformato a decorrere dal 01/01/2004. Infatti all’art. 2467, si legge: il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere
restituito.
Con la norma appena
enunciata, si introduce una regola di assimilazione dei finanziamenti fatti dai
soci, ai conferimenti a titolo di capitale proprio, allorquando la società
versi in una condizione di grave squilibrio finanziario, per cui sarebbe stato
più ragionevole effettuare dei conferimenti.
A prima vista non si
tratterebbe di una norma che tende a reprimere comportamenti elusivi dei soci,
quanto piuttosto una norma di coordinamento con le disposizioni che hanno
determinato l’estensione del regime
della trasparenza, ai dividendi erogati dalle società di capitali.
Nella sostanza, tuttavia,
non si può non evidenziare che si tratta di una misura volta a colpire “ il
finto indebitamento”, che riduce il risultato economico che va a tassazione
IRES e contemporaneamente consente ai soci di conseguire un rendimento che, pur
qualificato formalmente come interesse, in realtà è un dividendo.
Come afferma Raffaele
Rizzardi[2],
la scelta tra il conferimento e il prestito oneroso, dal punto di vista del
socio qualificato, è sbilanciata verso il prestito oneroso visto che
l’interesse passivo sul prestito – nel limiti del tasso-soglia pari a 2/3 in
più del tasso della BCE - produce per la società un costo deducibile e per il
socio una modesta ritenuta fiscale del 12,50% a titolo d’imposta, se trattasi
di socio “non qualificato”. Al contrario, l’erogazione sotto forma di dividendi
non comporta alcun onere deducibile e parallelamente provoca un aumento
dell’IRES del 33% del costo non dedotto e una tassazione del dividendo erogato
al socio del 40% dell’ammontare pagato,
se il percettore è una persona fisica con partecipazione qualificata ai
sensi dell’art. 67, lettera c) del
nuovo T.U.I.R. 2004.
Il
regime di contrasto alla sottocapitalizzazione delle società non si applica:
ü
alle
società senza soci con partecipazioni qualificate ( controllanti o titolari di
almeno il 25% del capitale, unitamente alle loro parti correlate;
ü
alle
società con ricavi non superiori a € 5.164.569, non holding;
ü
alle
società che possano dimostrare un’autonoma capacità di credito senza necessità
di garanzie di terzi;
ü
Società
bancarie e finanziarie, non holding;
ü
società
con un rapporto finanziamenti erogati o garantiti da soci “qualificati” e loro
parti correlate e patrimonio netto contabile riferito agli stessi soci,
superiore a 5 volte ( 4 volte dal 2005 ) .
Per il calcolo della quota
di interessi passivi indeducibili, l’art. 98 del T.U.I.R., come riformato dal
D.Lgs. 12/12/2003 n. 344[3],
afferma che occorre confrontare due variabili :
A.
la
consistenza media dei finanziamenti di ciascun socio “qualificato”;
B.
la
quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio.
Se A diviso B, è maggiore
di 4 - 5 per il 2004 - , gli interessi passivi, commisurati ai finanziamenti
dei soci “qualificati” eccedenti il rapporto di 4/1 – 5 a 1 per il 2004 - è fiscalmente indeducibile.

Graficamente :
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Così ad esempio se il socio A “qualificato” possiede una
partecipazione di 700 e la quota di patrimonio netto riferibile a lui e sue
parti correlate e di 100, la quota di interessi passivi riferibile a 300 di
finanziamenti – in quanto fino a concorrenza di 400 / 100 gli interessi
sono perfettamente deducibili – è fiscalmente indeducibile.
In un recente articolo
apparso sulla rivista “ Il Fisco”[4]
si afferma che la verifica và condotta in due fasi:
ü
una
verifica preliminare sui dati complessivi per finanziamenti e per patrimonio
netto riferiti ai soci qualificati e loro parti correlate;
ü
una
verifica successiva sulle posizioni dei singoli soci qualificati e loro parti
correlate.
Così ad esempio posto pari
a 1500 l’ammontare complessivo dei finanziamenti di soci qualificati e 500 la
quota di patrimonio netto contabile ad essi o a loro parti correlate riferibile
, il rapporto ai fini della “thin cap” risulterebbe come segue:
( 1500 : 500 ) = 3
nessun limite di
deducibilità degli interessi passivi dei finanziamenti dei soci qualificati
scatterebbe in questa situazione, poiché il rapporto non è superiore a 4.
Quindi la verifica preliminare sortirebbe effetto positivo.
La secondo verifica deve
essere condotta sulle singole posizioni di finanziamento intendendo tali i
mutui, i depositi in denaro, o ogni altro rapporto di natura finanziaria che si
instauri tra società partecipata e socio qualificato.
A tal fine, la norma
obbliga a tener conto della consistenza media dei finanziamenti calcolata
sommando l’ammontare dei finanziamenti esistenti alla fine di ogni giornata e
dividendo il risultato così ottenuto per i giorni dell’anno.
In sostanza, occorre
calcolare la sommatoria dei numeri computistici – capitale per tempo – di ogni
saldo e dividere il risultato per 365.
Così ad esempio posto che i
finanziamenti di soci qualificati sono stati due:
ü
il
primo di € 1.500 dal 01/01/2004 al 30/04/2004;
ü
il
secondo di € 3.000 dal 01/05/2004 al 31/12/2004.
si avrà che la consistenza
media dei finanziamenti – nella formula Cm - sarà pari a :
Cm = [ (1.500 x 120) + (
3.000 x 245)] : 365
Cm = € 2.506,85
I saldi da considerare sono
quelli che nello scalare interessi del “metodo amburghese” si denominano saldi per valuta.
L’art. 98 lettera f) stabilisce che, i finanziamenti infruttiferi
di soci qualificati e loro parti correlate sono esclusi da numeratore del
rapporto “thin cap” quando la remunerazione media dei finanziamenti non è superiore
al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato dell’1%.
Considerato che la
remunerazione media dei finanziamenti sarà uguale a:
RM = (Interessi passivi
netti /Finanziamenti ) x 100
ne conseguirà che l’irrilevanza dei finanziamenti
infruttiferi dei soci qualificati sarà condizionata da:
RM < = ( T.U.R. + 1%)
La variabile RM sarà
utilizzata come percentuale da applicare alla quota di finanziamenti eccedente
il rapporto (finanziamenti soci
qualificati / mezzi propri dei soci
qualificati), al fine di misurare la quota di interessi passivi indeducibili.
Cosi ad esempio se RM =
4,5% e l’ammontare dei finanziamenti eccedenti è 300 l’ammontare degli
interessi passivi indeducibili sarà pari a:
(300 x 4,5%) = 13,50
La seconda parte della
verifica sulla posizione individuale di ciascun socio, consisterà nel
determinare la quota di patrimonio netto contabile riferita a ciascun socio
qualificato e sue parti correlate.
La formula sarà la
seguente:
|
Patrimonio netto dell’Esercizio n-1 |
|
Più |
|
Utili non distribuiti |
|
Meno |
|
Azioni Proprie (valore di libro) |
|
Meno |
|
Crediti verso soci per capitale non versato |
|
Più |
|
Perdite del biennio precedente, non ancora coperte |
|
Meno |
|
Partecipazioni qualificate, non bancarie |
|
Uguale |
|
Quota di patrimonio netto contabile individuale di
riferimento |
Le misure di contrasto alla
sottocapitalizzazione delle imprese comporteranno, nell’immediato futuro, dei
cambiamenti nelle scelte societarie di finanziamento delle imprese, specie in
quelle a ristretta base sociale. Ciò determinerà una parziale rivisitazione del
tax planning societario, a causa dell’aumento del reddito
imponibile IRES, provocato dalla parziale indeducibilità degli interessi
passivi. In un Paese come l’Italia, dove la piccola e media impresa sono le forme
più diffuse di dimensione imprenditoriale, non sempre i finanziamenti per così
dire “interni” sono dei finti
finanziamenti. Molto spesso invece, sono l’unica fonte di risorse
finanziarie per coloro che non potendo offrire
garanzie reali e/o personali ad una banca, cercano di reperire
finanziamenti in famiglia, senza costringere i familiari a concorrere al rischio di impresa con
apporti a titolo di capitale di proprio.
Febbraio 2004
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[1] Si considerano parti correlate al
socio qualificato, le società da questi controllate sempre ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile e se il socio è persona fisica, il coniuge, i parenti
entro il 3° grado e gli affini entro il 2°. Quindi ai fini del calcolo dei
finanziamenti che possono configgere con la “Thin cap” non và considerato solo
l’ammontare dei finanziamenti erogati direttamente dal socio qualificato ma
anche dai suoi parenti più stretti anche se non soci. Questo ridurrà di molto
la deducibilità degli interessi passivi originati dai finanziamenti dei soci
qualificati o parti correlate.
[2] Raffaele Rizzardi, in Telefisco 2004 de “Il
Sole 24 ore” nella paragrafo della dispensa intitolato : Contro la
sottocapitalizzazione più vincoli all’indebitamento” pag. 19 e ss.
[3] l’art. 98 del T.U.I.R. porta il titolo di :
Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione così recita: la
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al 4 comma, direttamente o
indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte
correlata, computata al netto della quota interessi indeducibili in
applicazione del comma 3 dell’art. 115 della legge 28/12/1995 n. 549, è indeducibile dal reddito complessivo
qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’ imposta dei
finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di
pertinenza del socio medesimo e delle sua parti correlate, aumentato degli
apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in
esecuzione di contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b) sia superiore
a quello di quattro a uno. omiss…
[4] Piero Pisoni, Fabrizio Bava,e Donatella
Busso in “il Fisco “ n. 6 /2004, dal titolo “ Nuova IRES e indicatori di
bilancio per determinare la deducibilità degli interessi passivi: la thin
capitalization, pag. 766 e ss.