Gli interessi passivi diventano parzialmente deducibili con la
“Thin Cap”

 

di Enrico Larocca

 

Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera

 

http://www.studioenricolarocca.it

 

Introduzione

 

C

on l’avvio della normativa riguardante la “Thin Capitalization”, si introduce in Italia, una norma, già presente in altri ordinamenti europei, che rende, in alcuni casi, parzialmente deducibili gli interessi passivi, relativi a finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da soci qualificati. o loro parti correlate[1].  La sottocapitalizzazione delle società è una condizione che risulta contrastata anche dal Codice Civile, così come riformato a decorrere dal 01/01/2004. Infatti all’art. 2467,  si legge: il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito. 

Con la norma appena enunciata, si introduce una regola di assimilazione dei finanziamenti fatti dai soci, ai conferimenti a titolo di capitale proprio, allorquando la società versi in una condizione di grave squilibrio finanziario, per cui sarebbe stato più ragionevole effettuare dei conferimenti.

A prima vista non si tratterebbe di una norma che tende a reprimere comportamenti elusivi dei soci, quanto piuttosto una norma di coordinamento con le disposizioni che hanno determinato  l’estensione del regime della trasparenza, ai dividendi erogati dalle società di capitali.

Nella sostanza, tuttavia, non si può non evidenziare che si tratta di una misura volta a colpire “ il finto indebitamento”, che riduce il risultato economico che va a tassazione IRES e contemporaneamente consente ai soci di conseguire un rendimento che, pur qualificato formalmente come interesse, in realtà è un dividendo.

Come afferma Raffaele Rizzardi[2], la scelta tra il conferimento e il prestito oneroso, dal punto di vista del socio qualificato, è sbilanciata verso il prestito oneroso visto che l’interesse passivo sul prestito – nel limiti del tasso-soglia pari a 2/3 in più del tasso della BCE - produce per la società un costo deducibile e per il socio una modesta ritenuta fiscale del 12,50% a titolo d’imposta, se trattasi di socio “non qualificato”. Al contrario, l’erogazione sotto forma di dividendi non comporta alcun onere deducibile e parallelamente provoca un aumento dell’IRES del 33% del costo non dedotto e una tassazione del dividendo erogato al socio del 40% dell’ammontare pagato,  se il percettore è una persona fisica con partecipazione qualificata ai sensi dell’art. 67, lettera c)  del nuovo T.U.I.R. 2004.   

Gli esclusi dal regime di “thin capitalization”

 

Il regime di contrasto alla sottocapitalizzazione delle società non si applica:

 

ü      alle società senza soci con partecipazioni qualificate ( controllanti o titolari di almeno il 25% del capitale, unitamente alle loro parti correlate;

ü      alle società con ricavi non superiori a € 5.164.569, non holding;

ü      alle società che possano dimostrare un’autonoma capacità di credito senza necessità di garanzie di terzi;

ü      Società bancarie e finanziarie, non holding;

ü      società con un rapporto finanziamenti erogati o garantiti da soci “qualificati” e loro parti correlate e patrimonio netto contabile riferito agli stessi soci, superiore a 5 volte ( 4 volte dal 2005 ) . 

Misurazione del rapporto di sottocapitalizzazione 

 

Per il calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l’art. 98 del T.U.I.R., come riformato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344[3], afferma che occorre confrontare due variabili :

A.    la consistenza media dei finanziamenti di ciascun socio “qualificato”;

B.     la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio.

Se A diviso B, è maggiore di 4 - 5 per il 2004 - , gli interessi passivi, commisurati ai finanziamenti dei soci “qualificati” eccedenti il rapporto di 4/1 – 5 a 1 per il 2004 - è fiscalmente indeducibile.  

Casella di testo: Patrimonio netto contabile dei soci qualificati  e loro parti correlateCasella di testo: Finanziamenti dei soci qualificati  e loro parti correlate
Graficamente :

Casella di testo:  : Casella di testo: > Casella di testo: 4
 


                                                                                                                                                                

 

 

 Così ad esempio se il socio A “qualificato” possiede una partecipazione di 700 e la quota di patrimonio netto riferibile a lui e sue parti correlate e di 100, la quota di interessi passivi riferibile a 300 di finanziamenti – in quanto fino a concorrenza di 400 / 100 gli interessi sono perfettamente deducibili – è fiscalmente indeducibile.

La verifica delle condizioni per l’applicazione delle regole anti-

sottocapitalizzazione.  

 

In un recente articolo apparso sulla rivista “ Il Fisco”[4] si afferma che la verifica và condotta in due fasi:

ü      una verifica preliminare sui dati complessivi per finanziamenti e per patrimonio netto riferiti ai soci qualificati e loro parti correlate;

ü      una verifica successiva sulle posizioni dei singoli soci qualificati e loro parti correlate.

Così ad esempio posto pari a 1500 l’ammontare complessivo dei finanziamenti di soci qualificati e 500 la quota di patrimonio netto contabile ad essi o a loro parti correlate riferibile , il rapporto ai fini della “thin cap” risulterebbe come segue:

( 1500 : 500 ) = 3

nessun limite di deducibilità degli interessi passivi dei finanziamenti dei soci qualificati scatterebbe in questa situazione, poiché il rapporto non è superiore a 4. Quindi la verifica preliminare sortirebbe effetto positivo.

La secondo verifica deve essere condotta sulle singole posizioni di finanziamento intendendo tali i mutui, i depositi in denaro, o ogni altro rapporto di natura finanziaria che si instauri tra società partecipata e socio qualificato.

A tal fine, la norma obbliga a tener conto della consistenza media dei finanziamenti calcolata sommando l’ammontare dei finanziamenti esistenti alla fine di ogni giornata e dividendo il risultato così ottenuto per i giorni dell’anno.

In sostanza, occorre calcolare la sommatoria dei numeri computistici – capitale per tempo – di ogni saldo e dividere il risultato per 365.

Così ad esempio posto che i finanziamenti di soci qualificati sono stati due:

ü      il primo di € 1.500 dal 01/01/2004 al 30/04/2004;

ü      il secondo di € 3.000 dal 01/05/2004 al 31/12/2004.

si avrà che la consistenza media dei finanziamenti – nella formula Cm - sarà pari a :

Cm = [ (1.500 x 120) + ( 3.000 x 245)] : 365

Cm = € 2.506,85

I saldi da considerare sono quelli che nello scalare interessi del “metodo amburghese” si denominano saldi per valuta.

L’art. 98 lettera f)  stabilisce che, i finanziamenti infruttiferi di soci qualificati e loro parti correlate sono esclusi da numeratore del rapporto “thin cap” quando la remunerazione media dei finanziamenti non è superiore al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato dell’1%. 

Considerato che la remunerazione media dei finanziamenti sarà uguale a:

RM = (Interessi passivi netti /Finanziamenti ) x 100

ne conseguirà che l’irrilevanza dei finanziamenti infruttiferi dei soci qualificati sarà condizionata da:

RM < = ( T.U.R. + 1%)

La variabile RM sarà utilizzata come percentuale da applicare alla quota di finanziamenti eccedente il rapporto  (finanziamenti soci qualificati  / mezzi propri dei soci qualificati), al fine di misurare la quota di interessi passivi indeducibili.

Cosi ad esempio se RM = 4,5% e l’ammontare dei finanziamenti eccedenti è 300 l’ammontare degli interessi passivi indeducibili sarà pari a:

(300 x 4,5%) = 13,50

La seconda parte della verifica sulla posizione individuale di ciascun socio, consisterà nel determinare la quota di patrimonio netto contabile riferita a ciascun socio qualificato e sue parti correlate.

La formula sarà la seguente:

Patrimonio netto dell’Esercizio n-1

Più

Utili non distribuiti

Meno

Azioni Proprie (valore di libro)

Meno

Crediti verso soci per capitale non versato

Più

Perdite del biennio precedente, non ancora coperte

Meno

Partecipazioni qualificate, non bancarie

Uguale

Quota di patrimonio netto contabile individuale di riferimento

 

 Conclusioni

 

Le misure di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese comporteranno, nell’immediato futuro, dei cambiamenti nelle scelte societarie di finanziamento delle imprese, specie in quelle a ristretta base sociale. Ciò determinerà una parziale rivisitazione del tax planning  societario, a causa dell’aumento del reddito imponibile IRES, provocato dalla parziale indeducibilità degli interessi passivi. In un Paese come l’Italia, dove la piccola e media impresa sono le forme più diffuse di dimensione imprenditoriale, non sempre i finanziamenti per così dire “interni” sono dei finti finanziamenti. Molto spesso invece, sono l’unica fonte di risorse finanziarie per coloro che non potendo offrire  garanzie reali e/o personali ad una banca, cercano di reperire finanziamenti in famiglia, senza costringere i familiari  a concorrere al rischio di impresa con apporti a titolo di capitale di proprio.       

Febbraio 2004

COMMERCIALISTA TELEMATICO

 

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[1] Si considerano parti correlate al socio qualificato, le società da questi controllate sempre ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e se il socio è persona fisica, il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°. Quindi ai fini del calcolo dei finanziamenti che possono configgere con la “Thin cap” non và considerato solo l’ammontare dei finanziamenti erogati direttamente dal socio qualificato ma anche dai suoi parenti più stretti anche se non soci. Questo ridurrà di molto la deducibilità degli interessi passivi originati dai finanziamenti dei soci qualificati o parti correlate. 

[2] Raffaele Rizzardi, in Telefisco 2004 de “Il Sole 24 ore” nella paragrafo della dispensa intitolato : Contro la sottocapitalizzazione più vincoli all’indebitamento” pag. 19 e ss. 

[3] l’art. 98 del T.U.I.R. porta il titolo di : Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione così recita: la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al 4 comma, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota interessi indeducibili in applicazione del comma 3 dell’art. 115 della legge 28/12/1995 n. 549,  è indeducibile dal reddito complessivo qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’ imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sua parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione di contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b) sia superiore a quello di quattro a uno. omiss…  

[4] Piero Pisoni, Fabrizio Bava,e Donatella Busso in “il Fisco “ n. 6 /2004, dal titolo “ Nuova IRES e indicatori di bilancio per determinare la deducibilità degli interessi passivi: la thin capitalization, pag. 766 e ss.