
Responsabilità del provider: condannato content
provider
È stata emessa dal
Tribunale di Catania - Sezione Quarta Civile, in data 29 giugno, una
interessante sentenza circa le distinzioni di responsabilità sussistenti tra
provider e content provider. Con la sentenza il Tribunale ha condannato un
content provider per omissione di controllo e verifica dei profili di lesività emergenti dai contenuti sussistenti nel sito, ed in specie con riferimento
alla lesione del diritto d’autore laddove sul sito di un comune dal content
provider gestito, era stato pubblicato uno scritto senza alcuna autorizzazione
del titolare. Vediamo innanzi tutti i presupposti giuridici su cui si è basato il giudice.
Occorre premettere che la
disciplina giuridica circa le responsabilità degli ISP è dettata dal recente
decreto legislativo n. 70 emanato nel 2003, il quale reca la normativa relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Nel
decreto – emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, la cosiddetta
direttiva sull’e-commerce – si distinguono
puntualmente le responsabilità che emergono da attività di mere conduit,
caching ed hosting. Vediamole sinteticamente. L’attività di mere conduit
consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni come
richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l’accesso alla rete. Un
tale servizio – proprio dell’access provider – esonera totalmente da qualsiasi
responsabilità il prestatore, non vigendo alcun obbligo di controllo proprio
per l’oggettività della prestazione resa (salvo ovviamente che la figura del
prestatore coincida con quella di colui che origina la trasmissione o seleziona
o modifica le informazioni). Altra
attività è quella di caching. Il decreto stabilisce che qualora il servizio
consista nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da
un destinatario del servizio, della memorizzazione intermedia e temporanea
nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, non
comporta responsabilità del prestatore. Quest’ultimo però è in una posizione
intermedia, laddove la norma prevede espressamente la sua responsabilità nel
caso in cui modifichi le informazioni, non si conformi alle condizioni di
accesso alle informazioni, non si conformi con l’uso lecito della tecnologia riconosciuta
ed utilizzata nel settore per ottenere
dati sull’impiego di informazioni o non agisca prontamente per rimuovere le
informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l’accesso, qualora venga a
conoscenza del fatto che di tali
informazioni l’autorità giudiziaria ne
ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Infine, in materia di hosting, ovvero qualora il servizio
consista in attività di memorizzazione di informazioni, è prevista l’assenza di
responsabilità del prestatore in relazione
alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio salvo
che il prestatore fosse a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione era
illecita: in tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una
responsabilità colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di
materiale non lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l’illiceità,
o una responsabilità dolosa laddove abbia completa consapevolezza della
antigiuridicità della condotta
dell’utente cui presta il servizio, omettendo volontariamente di intervenire o
di segnalare opportunamente i fatti
all’autorità competente. È esclusa la perseguibilità del prestatore
qualora, venuto a conoscenza di fatti illeciti su
comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere immediatamente le informazioni illecite.
Riassumendo:
è irresponsabile il provider che fornisca esclusivamente la connessione alla
rete, mentre è responsabile il provider
che fornisca servizi di caching o hosting qualora sia a conoscenza
dell’illiceità dei contenuti.
Su queste
premesse legislative, il Tribunale una volta accertata in sede dibattimentale
la gestione autonoma di certo materiale altrui da parte del provider, lo ha
ritenuto responsabile diretto della lesione del diritto di autore.
L’ennesima
conferma che per i provider che non offrono esclusivamente connettività ed
accesso, appare doveroso controllare e verificare la provenienza e gli
eventuali diritti dei terzi su immagini e scritti che pubblicano sui siti: ad
oggi la legislazione non sembra più offrire margini interpretativi in sede
giurisdizionale.
Avv.
Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it