
Prorogata al 31 dicembre la scadenza per la redazione del documento
programmatico
Slittano le
scadenze previste per gli adempimenti principali dettati dal Codice in materia
di protezione dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio 2004.
Mercoledì scorso è stato varato dal Consiglio dei Ministri il provvedimento
mediante il quale sono state stabilite nuove date di scadenza in materia di
obblighi relativi all’adeguamento alle misure minime e di sicurezza e per la
redazione del documento programmatico sulla sicurezza.
In specie, il Consiglio dei Ministri ha modificato
l’articolo 180 del Codice Privacy, ovvero quello contenente le disposizioni
transitorie in materia di sicurezza.
È slittato così al 31 dicembre 2004 l’obbligo di
redazione del documento programmatico, avendo stabilito il provvedimento, la sostituzione della precedente data sussistente
nel testo emergendo così la seguente
versione definitiva del primo comma di cui all’art. 180 Codice privacy: “Le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 318, sono adottate entro il 31
dicembre 2004.” Citando così le misure di sicurezza
contemplate agli artt. 33-35 e l’allegato B), sì è incluso il rinvio al 31
dicembre dell’obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico,
ovvero un documento in cui sia riportata “la fotografia” delle misure di
sicurezza che il titolare adotta in
relazione alla tutela ed alla salvaguardia dei dati personali e sensibili
detenuti in formato elettronico.
Inoltre, l’intervento del legislatore è avvenuto
anche su un altro punto cruciale dell’art. 180, ovvero laddove era richiesto
dal precedente testo di legge l’adempimento all’obbligo – da parte del titolare
del trattamento - dell’adozione di
quelle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in
modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi, non
dovendo più il titolare provvedere entro un anno dall’entrata in vigore del
codice (quindi entro il 31 dicembre 2004) bensì entro il 31 marzo 2005.
Insomma, una proroga dell’ultimo minuto
sintomatica della percezione a livello legislativo di quanto poco sia stata recepita
la normativa a tutela della privacy, tanto da preferire una proroga alla
coerenza legislativa. La proroga peraltro, interviene a distanza di tre mesi
dalla precedente, che pur non potendosi definire “proroga” in quanto non
proveniente dal legislatore bensì dal Garante per la privacy, aveva fatto
slittare l’obbligo di redazione del dps al 30 giugno 2004, superando il termine
del 31 marzo 2004, secondo un intervento interpretativo del Garante. Vedremo
una volta giunti sotto le feste natalizie, con la chiusura dell’anno, quanti
“ripareranno” al mancato adempimento a questa “seconda” scadenza, e se in
qualche modo alla fine il dps scivolerà ancora una volta, ad altra data.
A questo punto tutto può ancora succedere….
Dott.ssa
Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it