
“Acquistare on line può costare
caro? Viaggio nella normativa
che tutela il consumatore informatico”
Le transazioni on line sono ormai molto
diffuse tra gli utenti di internet.
Acquistare servizi relativi alla rete,
libri, cd-rom, abbonamenti a riviste e tantissimi altri beni di consumo
quotidiano che la rete promuove costantemente, sono divenuti ormai atti usuali
per un navigatore.
Ma quale tutela può essere applicata alle
transazioni suddette? Quale margine di sicurezza ha l’acquirente rispetto alle
transazioni “terrestri”?
La Comunità Europea è la primaria fonte di
tutela per il consumatore on line.
Nel 1997 è stata emanata la direttiva n. 97/7/CE, riguardante la
protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Alla direttiva precedono considerazioni preliminari,
ed in particolare si prende atto che l’introduzione
di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione
dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per
fare le loro ordinazioni; che taluni
Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la
protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla
concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che l’impiego di tecniche a distanza non deve portare ad una diminuzione
dell’informazione fornita al consumatore.
Premesso ciò, seguono le
definizioni relative ai termini utilizzati in merito alle contrattazioni on
line.
La precisione nell’individuare esattamente
la portata di una parola, dimostra come la direttiva debba improntare le
transazioni a distanza, alla
trasparenza che deve primariamente configurarsi con l’utilizzo di un linguaggio
comprensibile.
Così, secondo la direttiva è un contratto
a distanza, un qualunque contratto
avente per oggetto beni o servizi, stipulato tra un fornitore ed un consumatore
nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza sino alla conclusione del contratto.
La rete rappresenta indubbiamente un “luogo” di formazione del contratto a
distanza, e ogni contratto concluso on line non può che essere soggetto a tale
disciplina. Ed ancora: per tecnica di comunicazione a distanza si
intende qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra dette parti.
La primaria garanzia che deve essere posta a
favore del consumatore (qualunque persona fisica che, nei contratti
oggetto della direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua
attività professionale) nella
fase antecedente alla conclusione del contratto, è rappresentata dall’obbligo a carico del fornitore (è tale qualsiasi persona fisica o giuridica che nei contratti agisca nel
quadro della sua attività professionale) di fornire informazioni in merito
alla propria identità, qualora si tratti di contratto che preveda un pagamento
anticipato; debbono essere previamente comunicate le caratteristiche essenziali de bene o del servizio (si ritiene
ancora una volta, indispensabile la trasparenza sul prodotto); è d’obbligo
comunicare il prezzo del bene o del servizio incluse le tasse o le imposte,
nonché eventuali spese di consegna, costo derivante dall’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza qualora
sia calcolato secondo un criterio
diverso rispetto alla tariffa di
base, modalità di pagamento, consegna o
esecuzione del contratto nonché l’esistenza del diritto di recesso (di cui parleremo tra poco);
infine occorre precisare la durata della validità dell’offerta o del prezzo, e
nel caso di contratti di fornitura di prodotti o di prestazione di servizi di
esecuzione continuata o periodica, l’indicazione della durata minima del
contratto.
Altro punto essenziale è la ricezione da
parte del consumatore, della conferma per
iscritto delle informazioni
precedenti, o comunque che le stesse
siano comunicate su altro supporto duraturo. Probabilmente con ciò
si intende evitare la “fugacità” delle
informazioni, non altrimenti consultabili dal possibile consumatore.
Per qualunque contratto a distanza, il
consumatore ha poi diritto di recedere
entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza
dover specificarne il motivo. La norma indica
varie modalità di decorrenza termine e
soprattutto eleva il termine a mesi 3 qualora il consumatore non riceva
conferma scritta delle informazioni commerciali.
Come possiamo constatare, si tratta di una
normativa estremamente puntuale e concreta, capace di imporre e disporre
garanzie a favore del consumatore.
Ma questa direttiva non è l’unica, più recente
e soprattutto contemplativa proprio di taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione
con particolare riguardo al commercio
elettronico nel mercato interno, è la direttiva 2000/31/CE.
La direttiva disciplina qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione a distanza per via
elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale
di un destinatario di servizi.
Stavolta saranno stabiliti quali soggetti attivi del commercio
elettronico, il prestatore (persona fisica o giuridica che presta un
servizio della società dell’informazione), il prestatore stabilito (il
prestatore che esercita effettivamente ed a tempo indeterminato un’attività
economica mediante un’installazione stabile), il destinatario del servizio
(persona fisica o giuridica che a scopi
professionali o non utilizza un servizio della società dell’informazione in particolare
per ricercare o rendere accessibili delle informazioni) ed il consumatore (qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua
attività commerciale, imprenditoriale o professionale).
Tra gli
obblighi inerenti i prestatori del servizio, vi saranno la comunicazione del nome del prestatore, nonché l’indirizzo geografico dove il prestatore è
stabilito (ricordiamo che la direttiva fa riferimento al mercato interno del
singolo stato membro) e gli estremi che
permettano un contatto immediato con il prestatore. Tutti elementi funzionali
alla individuazione ed alla comunicazione con colui con cui il consumatore
conclude l’acquisizione di un servizio (pensiamo alla fornitura di una
connessione o all’utilizzo di caselle
di posta elettronica, tutte operazioni che possono essere concluse on line e
che rientrano indubbiamente tra la categoria dei servizi dell’IT, e non tra i
beni).
Sulla disciplina della vendita e delle
garanzie di consumo, il 2 febbraio di questo anno in Italia, con il decreto legislativo n. 24, si è data attuazione
alla direttiva 1999/44/CE, in
particolare introducendo a favore del consumatore, il principio dell’obbligo di
conformità al contratto di vendita, in relazione al trasferimento dei beni al
consumo.
Così nel nostro codice civile, è stato introdotto l’articolo 1519-ter, secondo cui il venditore ha l’obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni siano conformi al
contratto qualora sussistano le seguenti circostanze: idoneità all’uso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo; conformità alla descrizione effettuata dal venditore nonché coincidenza delle qualità che il
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; si esclude,
comunque, che possa essere invocato dal consumatore il difetto di non
conformità qualora lo stesso fosse a conoscenza del difetto o comunque non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità derivasse da istruzioni o materiali forniti dal consumatore stesso.
Segue con il titolo “Diritti del consumatore” una norma che stabilisce la responsabilità
del venditore nei confronti del
consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene. In tal caso i diritti del consumatore consistono nel poter
esigere il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, o una riduzione adeguata del prezzo e la
risoluzione del contratto (chiaramente il consumatore, qualora la riparazione e
la sostituzione risultino impossibili, non potrà che richiedere una congrua riduzione del prezzo).
Quale soluzione preferire è esclusivo
diritto del consumatore, salvo che il rimedio scelto non sia eccessivamente
gravoso per il venditore o comunque impossibile (si pensi ad un bene
irriproducibile).
La responsabilità
del venditore si protrae sino a due anni dopo la consegna del bene, ma sul
consumatore grava la decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto. Non
denunciare il difetto al venditore
entro tale termine comporta la perdita dei suddetti diritti.
Come stavolta possiamo constatare, la
normativa inerente la tutela del consumatore nelle transazioni on line è
veramente completa, molto articolata ed esamina varie ipotesi concrete
verificabili nella quotidianità.
È
‘d’obbligo anche ricordare che la
Comunità Europea ha predisposto un formulario per i reclami da parte del
consumatore (è sufficiente recarsi sui siti
delle associazioni dei consumatori per
poterne prendere immediata visione).
Ciò è indice di una attenzione particolare
alla tutela del consumatore comunitario, che può sentirsi costantemente
protetto e rispettato, e che finalmente può navigare visionando svariati prodotti, acquistandoli in completa
tranquillità con un semplice click!
Dott.ssa Valentina Frediani
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