
Il telelavoro nella PA
Attraverso l’utilizzo dell’Information Communication
Technology è oggi possibile, con apposite garanzie date sostanzialmente dalle
indicazioni normative, instaurare un rapporto di lavoro che guardi
esclusivamente all’opera prestata, anziché al “posto di lavoro”, inteso come
luogo fisico esclusivo dove le mansioni dovrebbero normalmente essere espletate.
Conseguentemente, la possibilità di svolgere le proprie mansioni in qualsiasi
luogo, ivi compresa l’abitazione privata del lavoratore, può determinare un
radicale cambiamento di abitudini ed un riflesso positivo dai molteplici
risvolti.
In buona sostanza, con il termine Telelavoro viene
indicata una realtà che, oltre a consentire una drastica riduzione dei costi di
gestione, determina l’esigenza di rivedere gli orari, i tempi e gli spazi del
concetto più comune e tradizionale del lavoro, il tutto finalizzato ad un
possibile miglioramento della qualità della vita, specie se a beneficiarne è un
lavoratore con particolari esigenze (es: portatore di handicap, presenza di
figli minori da accudire, consistente distanza tra posto di lavoro e luogo di
residenza, ecc.).
Tuttavia, se da un lato il Telelavoro offre
prospettive interessanti che possono determinare vantaggi per la qualità della
vita, non debbono essere sottaciute le preoccupazioni che un lavoro a distanza
può determinare, come l’isolamento, la mancanza di sollecitazione, il venir
meno delle motivazioni e della crescita personale.
Le cosiddette “leggi Bassanini” concernenti la riforma
della Pubblica Amministrazione hanno, sul punto in oggetto, introdotto delle
novità fondamentali. L’ultima di esse, infatti, la legge n. 191/98,
modificativa delle precedenti leggi n. 59/97 e n. 127/97, ha introdotto,
all’articolo 4 la possibilità per le P.A. di organizzare forme di lavoro a
distanza, purché ciò sia inserito in un più ampio contesto di economia di
gestione dell’ente finalizzato al miglioramento organizzativo del lavoro
stesso. La norma, concedeva il via libera all’A.I.P.A., oggi Centro Nazionale
per l’informatica nella P.A., per la “stesura” di un regolamento attuativo di
questo ambizioso progetto, e la stessa vi provvide ispirando il D.P.R. n. 70/99
che definisce: a)
lavoro a distanza, quale attività di Telelavoro svolta in conformità alle
disposizioni del decreto; b) telelavoro, inteso quale prestazione di lavoro
eseguita dal dipendente pubblico, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato
al di fuori della sede di lavoro, ossia al di fuori dell’ufficio al quale il
dipendente è assegnato purché la prestazione sia tecnicamente possibile, con il
prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che
consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa
inerisce.
Il
D.P.R. n. 70/99 individua la potestà organizzativa ed in parte normativa del
“progetto Telelavoro” nella singola Amministrazione sebbene tale decentramento
sia invero molto limitato, da un lato perché il decreto stesso individua
dettagliati requisiti da osservare nella redazione di ogni singolo progetto,
dall’altro perché la sua approvazione dipenderà dal giudizio di un’apposita Commissione
di valutazione. In questo contesto, prosegue il decreto, alla contrattazione
collettiva è riservato il compito di definire il trattamento economico e normativo in relazione
alle diverse forme di Telelavoro, garantendo in ogni caso al telelavoratore un
trattamento economico e sociale equivalente a quello dei dipendenti impiegati
nella sede di lavoro e, in particolare, un’adeguata tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi ove le mansioni verranno svolte. Per ciò che concerne gli
accordi sino ad oggi sottoscritti per il Telelavoro nelle P.A. si precisa, per
dovere di completezza, che la materia è stata oggetto nel 2002 di un importante
accordo anche a livello europeo, il c.d. “Framework Agreement on Telework”,
sottoscritto dalle parti sociali, quali l'Unice (Associazione europea dei
datori di lavoro) e la Ces (Confederazione sindacati europei). In l’Italia, il
23.03.2000, l’A.R.A.N. e le maggiori sigle sindacali confederali hanno
sottoscritto un accordo quadro sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
nel quale la concertazione appare momento centrale nella definizione dei
progetti di cui al D.P.R. 70/99. Ovviamente, a fronte di un accordo nazionale,
sono stati sottoscritti vari accordi di comparto, privati e pubblici, la cui
attuazione concreta ha dato luogo a riscontri complessivamente soddisfacenti.
Occorre
tuttavia sempre tenere presente che il “fenomeno Telelavoro” ha sfaccettature
variegate, così che la sua rilevazione complessiva riguarda anche le c.d. forme
di Telelavoro alternato ( prestato solo in alcuni giorni della settimana
lavorativa), di Telelavoro supplementare (da svolgersi nei fine settimana o
dopo l’orario di lavoro) e di qualunque altra forma di lavoro a distanza.
Il
c.d. e-work, pertanto, non rappresenta una realtà da relegare o individuare nei
soli rapporti di lavoro subordinato, continuativo e a tempo indeterminato,
peggio ancora se esclusivamente a carattere pubblico, altrimenti verrebbe meno
il carattere di flessibilità che lo caratterizza.
Si segnala, infine, la delibera A.I.P.A. n.16
del 31.5.01 che si occupa, tra l’altro, della sicurezza dei dati trasmessi attraverso
la definizione di taluni requisiti quali la tracciabilità delle operazioni
particolarmente rilevanti compiute dal telelavoratore e l’identificazione di
quest’ultimo attraverso specifiche forme di verifica, nonché l’implementazione
di strumenti tecnici adeguati anche nel caso in cui il lavoratore sia un disabile.
Quest’ultimo aspetto, come già anticipato, pone in evidenza la rilevanza
eminentemente sociale che il Telelavoro può assumere, considerando che
l’A.I.P.A. ha voluto dare attuazione anche alla legge n. 68/1999 in materia di disabili,
che certamente traggono e trarranno i maggiori benefici di questa alternativa
di lavoro.
E’ ora possibile comprendere come e perché il Telelavoro
non sia esclusivamente “l’oggetto”, peraltro alternativo, del lavoro inteso
nella sua accezione più ampia, ma determini talvolta un’inversione di questo
rapporto; in altre parole, la possibilità di svolgere un lavoro con l’ausilio
di una connessione telematica può spingere alla creazione di nuove forme di
collaborazione sconosciute alla contrattualistica tradizionale. In questo caso,
pertanto, è il lavoro a farsi “oggetto” del Telelavoro perché da esso viene
mutato, e con ciò costringe sia il legislatore sia la susseguente concertazione,
all’introduzione di nuove formule ed istituti o alla sostanziale rivisitazione
di quelli già esistenti.
Cristian Pellegrini
www.consulentelegaleinformatico.it