
Il reato di ricettazione ed
il software
Negli ultimi anni è
emerso il problema relativo alla configurazione dell’ipotesi delittuosa del
reato di “ricettazione dei software”, in particolare con riferimento ai
programmi informatici protetti da copyright
che possono essere oggetto, nel campo dell’informatica, di uno scambio
lecito di informazioni, tra coloro che secondo le norme di legge ne hanno la
disponibilità, ma che possono tuttavia scaturire in forme di lucro o profitto
illecito da una commercializzazione o una appropriazione indebita di software
altrui. In primo luogo appare necessario dare alcuni chiarimenti sul reato di
ricettazione richiamato all’art. 648 c.p. per poi poter effettuare delle
riflessioni sulla sua applicabilità in un contesto particolare come quello da
noi in discussione: il software. Dal testo della norma emerge che il delitto di
ricettazione è commesso da “…chi, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare…”, ed è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e
con la multa da circa 500 a 10.000 euro. Uno degli elementi specifici che la
dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di
ricettazione, è la presenza di un dolo “specifico” da parte di chi agisce, e
cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri,
dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.
Secondo la dottrina dunque, per quanto concerne l’elemento psicologico
richiesto, si sottintende l’effettiva conoscenza dell’illiceità penale del
fatto presupposto, poiché qui un eventuale errore su di essa porterebbe ad una
diversa interpretazione giuridica dello stesso fatto commesso. Ulteriori
requisiti sono il concetto di “provenienza illecita” dei beni oggetto di
ricettazione - nel nostro caso un software duplicato illegalmente - e non
ultimo “l’oggetto materiale della condotta”. Dalla lettura del richiamato
articolo si comprende come siano considerati oggetto della condotta “denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto”. Ora, l’art. 171 bis l. 633/41,
inserito nel precedente corpus normativo a seguito dell’emanazione della Direttiva
CEE 250/91, fornisce la chiave di lettura per una qualificazione giuridica del
concetto di software, poiché punisce chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro, programmi per elaboratore,
ovvero ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di
copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi. Secondo indirizzi
ormai consolidati nei vari Paesi d’Europa e negli Stati Uniti, il software
viene considerato come un’opera dell’ingegno, secondo la legge, e coerentemente
con l’oggetto della norma qui sopra richiamata tale oggetto è da ricercarsi nel
“programma per elaboratore”, svincolato dal supporto che lo contiene. E’
proprio questo il punto controverso che ha suscitato numerosi punti di
contrasto tra coloro che sottolineano il fatto che il software non può essere
assimilato ai concetti di denaro o cose provenienti da un delitto, come si
legge ex art. 648 c.p.; inoltre ogni forma di tutela sui beni informatici, nel
nostro caso il software, è caratterizzata dal dato dell’immaterialità degli
stessi beni, e una tutela che si dimostri adeguata può esserci data solamente
da un articolo del codice che operi in regime di specialità rispetto all’art.
648 c.p. e 171 bis, in cui venga richiamato espressamente il reato di
ricettazione, come trasferimento illecito di software, nello specifico settore
dei programmi per elaboratore. Altri autori ritengono invece che i beni
informatici siano comunque suscettibili di impossessamento quando incorporati
nei supporti materiali che li rappresentano.Tuttavia, in tutta franchezza,
l’esistenza di un legame tra programma e supporto fisico è estremamente
dubitabile, in un’era dove lo scambio di informazioni via internet è pratica
quotidiana, e la sussistenza di tale legame è forse rintracciabile nel caso dei
diritti di credito che, incorporati in un documento (l’assegno), diventano da
questo indivisibili. Nel nostro dibattito al contrario, la duplicazione di
software dà luogo ad una situazione diversa: la condotta illecita sta nel
creare una situazione di fatto che consente a terzi di utilizzare software
altrui (opera dell’ingegno), ledendo così il diritto d’autore o copyright senza
che il titolare ne riceva il corrispettivo economico. Tale situazione sembra
essere piuttosto incompatibile con la statuizione dell’art. 648 c.p.
riguardante il reato di ricettazione. Ad avvalorare la nostra tesi alcune
recenti sentenze tra cui quella emessa del Tribunale di Arezzo, n. 320/03 del
18/3/2003, dove ad un imputato veniva contestato il reato di ricettazione per
aver posseduto nella propria abitazione un numero di CD masterizzati a scopo
ludico; orbene, mancando una qualsiasi prova di duplicazione di tali software a
scopo commerciale o imprenditoriale, l’imputato veniva assolto da tale accusa.
Si assiste dunque ad una situazione di stallo tra le varie correnti dottrinali
in materia di duplicazione di software e conseguentemente per chi è chiamato a
giudicare è concesso un margine di discrezionalità che supera l’interpretazione
della norma ex art. 648 c.p. e ne rende incerta l’applicazione, in palese
violazione di un’esigenza di certezza del diritto e di conoscenza della
qualificazione penale del proprio comportamento che deve essere garantita ad
ogni singolo cittadino. Una soluzione,
ad avviso di chi scrive, appare essere ancora una volta quella di un intervento
del Legislatore che sia il più
possibile attenuato e specifico, nei confronti della ben più severa normativa
ex art. 648 c.p. sulla ricettazione in generale, predisponendo una norma “ad
hoc” su fattispecie di crimini informatici che qui riguardano un software
duplicato abusivamente, evitando così il rischio che venga condannato ad una
pena severa un soggetto ignaro perfino di infrangere la legge, situazione che
ai giorni nostri risulta piuttosto frequente nel caso da noi discusso dei
cosiddetti “software pirata”.
Eugenio Tummarello
www.consulentelegaleinformatico.it
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