
Internet Provider: responsabilità e
casistica
L’internet
provider è una figura professionale essenziale per chi interagisce con internet per passione o lavoro.
I
providers possono distinguersi tra network
provider – colui che munisce l’infrastruttura tecnologica permettendo
la trasmissione del segnale -, hosting
service provider – colui che mette a disposizione degli utenti uno spazio del server affinché gli stessi
possano disporre del loro spazio sull’web, disponibile in rete ed accessibile
sempre da chiunque – e access provider – colui che consente l’accesso
alla rete -.
Queste
figure si pongono come intermediarie tra l’informazione, la notizia posta in
rete, ed il destinatario (internauta), potendo spesso sorgere a loro carico responsabilità di vario genere nei confronti
di soggetti terzi.
Tali
responsabilità possono essere di tipo penale (condotte illecite poste in essere
dal provider, per cui diviene titolare di un procedimento penale che può
sfociare sia in reclusione che in sanzioni pecuniarie) e/o di tipo civile
(risarcimento dei danni provocati mediante la condotta posta in essere).
L’attuale
legislazione nazionale manca di una normativa speciale in materia, applicandosi
in via analogica la normativa
esistente.
Mentre,
a livello europeo, la Comunità ha
emanato la Direttiva 2000/31/CE con la quale, disciplinando il commercio
elettronico, ha definito anche la responsabilità dei prestatori intermediari.
Infatti,
all’art. 12 la Direttiva dispone
che nella prestazione di un servizio
della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel
fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli non dia
origine alla trasmissione (sarebbe quindi responsabile non tanto quanto
provider quanto agente in prima persona), non
selezioni il destinatario della trasmissione (selezionando il destinatario,
il provider si rende partecipe ed attivo sulla trasmissione dell’informazione) non
selezioni né modifichi le informazioni trasmesse (agendo sulle
informazioni, diviene ancora una volta agente diretto).
All’articolo
successivo, si dispensa il provider da
qualsiasi responsabilità in merito alla memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea delle informazioni che l’utente trasmette dalla rete, a condizione
però che non intervenga per
modificarle, si conformi alle condizioni di accesso delle informazioni, si
conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, non interferisca con
l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull’impiego di informazioni e agisca prontamente per rimuovere
informazioni che ha memorizzato o per
disabilitare l’accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del
fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato
oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha
disposto la rimozione o disabilitazione all’acceso.
L’aspetto
più interessante della normativa sta nella disposizione di cui all’art. 15, inerente l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza dei providers sulle informazioni che trasmettono o
memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze
che indichino la presenza di attività illecite, salvo la discrezionalità di ciascun Stato Membro, di
determinare l’obbligo o meno dei prestatori di servizi ad informare senza
indugio l’autorità competente, di
presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi.
Ma
quali casi concreti possono porre dubbi sulla responsabilità o meno di un
provider? Facciamo alcuni esempi dei casi più ricorrenti.
Ad
oggi un reato “diffuso” on line è la violazione del diritto d’autore, che
avviene spesso o mediante riproduzione di immagini coperte da royalty (diritto
di colui che ne è l’ideatore) o mediante trasmissione di software pirata. Può
considerarsi responsabile un provider per atti del genere compiuti da un
proprio abbonato?
Gran
parte delle sentenze dei giudici italiani intervenuti sulla questione, ha
stabilito che il server provider che si limiti a concedere accesso alla rete, o
lo spazio del proprio server per la pubblicazione di servizi informativi
realizzati dall’abbonato, non può ritenersi responsabile della violazione del
diritto d’autore che quest’ultimo ponga in essere.
Questo
per il principio basilare al nostro ordinamento, secondo cui la responsabilità
penale è personale.
Infatti
la violazione del diritto d’autore genera anche responsabilità penale, con pene
molto severe che possono condurre anche alla reclusione; ciò però è ravvisabile solo quando nel provider si possano individuare un dolo (coscienza e volontà di determinare
il fatto illecito) o una colpa (mancanza di vigilanza, ad esempio, o imperizia
o imprudenza nella gestione del fatto).
Quindi
un provider potrà ritenersi responsabile dei fatti di cui sopra, solo quando a
conoscenza dell’illiceità del fatto posto in essere, si sottragga al dovere di
segnalarlo all’autorità o di
interromperne comunque la trasmissione. Chiaramente, un provider che
contribuisca alla commercializzazione di software che ben sa illegale, non
potrà certo non ritenersi colpevole, in quanto ha contribuito in maniera diretta
al fatto illecito.
Altro
fatto che può ricorrere spesso, concerne l’attività denigratoria attuata da un
utente legato da un contratto ad un internet provider.
In
tal caso, i giudici sino ad oggi intervenuti a pronunciarsi, hanno emesso
sentenze tra loro molto contraddittorie.
Ad
esempio nel 1997 il Tribunale di Teramo
escludeva la responsabilità civile
dell’internet provider in base ad una clausola inserita nel contratto concluso
tra quest’ultimo e l’utente, secondo cui l’utente doveva tenere una determinata
diligenza ed una condotta tali da non generare illiceità. Nel 1998 invece, la Pretura di Vicenza emanava un provvedimento di sequestro preventivo di tutte le attrezzature dell’internet
provider utilizzate per diffondere su un sito web dei messaggi, in quanto un privato aveva diffuso un
messaggio diffamatorio. Provvedimento molto criticato e ritenuto
sostanzialmente abnorme, cioè sproporzionato negli effetti rispetto alle
esigenze reali e cautelative di soppressione del messaggio diffamatorio.
Volendo
esprimere un giudizio alla luce di conoscenze tecniche, è palese come non possa
ritenersi responsabile un internet provider per episodi sui quali non può
operare vigilanza e controllo preventivi.
Ad
esempio in un newsgroup non moderato,
come può intervenire su messaggi denigratori o diffamatori? Il Tribunale
di Roma nel 1998 ha escluso in
maniera tassativa l’esistenza di una responsabilità oggettiva del provider per
i messaggi che circolano sul suo server. E questo anche perché vige la garanzia
costituzionale fornitaci dall’art. 15,
secondo cui la libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Il
provider non può quindi intervenire a vigilare e controllare il contenuto di
e-mail o messaggi di vario genere. La violazione sarebbe addirittura costituzionale!!!
Altra
materia delicata ma di ampia
diffusione, è la problematica legata alla pornografia minorile.
Nel
nostro Paese la legge n. 269/98
punisce in maniera esemplare anche chi distribuisce o pubblicizza materiale
pornografico per via telematica.
Sul
provider in tal senso (salvo che abbia
contribuito attivamente alle condotte suddette per cui chiaramente è
responsabile in prima persona del reato) può gravare un reato omissivo, ovvero
una condotta punibile perché lo stesso non ha impedito la divulgazione o
pubblicizzazione del materiale pornografico. Ma questa interpretazione
conferisce ancora una volta al provider un ruolo di garante eccessivo rispetto
alle potenzialità effettive di controllo. Parte della dottrina ha anche paragonato il provider al direttore del
giornale, attribuendogli una responsabilità di “controllore” su ciò che viene “pubblicato” in rete. Ma
nessuna normativa indica questo in maniera espressa, e l’interpretazione lascia
abbastanza perplessi.
Certo,
può concretizzarsi anche una condotta permissiva
da parte del provider, sulla quale
qualche dubbio in merito alla sua responsabilità può sorgere.
In
Italia le pronunce scarseggiano, ma un esempio ci viene dalla vicina Svizzera,
dove un internet provider è stato ritenuto penalmente punibile per non aver
rimosso materiale pornografico da un sito di un proprio cliente dopo la
segnalazione e l’avvertimento da parte delle autorità, dell’esistenza sul sito
di tale materiale. Ma effettivamente in questo senso la condotta di questo
internet provider è stata coscientemente “omissiva” di controllo.
Come
abbiamo constatato, gli aspetti legali concernenti le responsabilità derivanti
all’internet provider da illiceità dei propri abbonati, sono di vario genere e
la “confusione” giurisprudenziale contribuisce a creare incertezza in merito
alle condotte da adottare onde evitare spiacevoli conseguenze giuridiche.
Si
può però concludere che la responsabilità del provider di certo sussiste quando lo stesso abbia contribuito a formare il contenuto illecito
del sito, rispondendo sia penalmente che civilmente della condotta adottata. Nel
caso in cui non abbia contribuito ma sia venuto a conoscenza dei contenuti
illeciti, ritengo debba provvedere all’eliminazione dei contenuti (mediante
forme di cancellazione o oscuramento degli stessi) ed alla segnalazione
all’autorità competente.
Infine,
nell’ipotesi in cui non abbia in alcun
modo operato affinché l’illecito si realizzasse, sostengo che si possa
escludere una qualsiasi responsabilità penale,
potendo al limite configurarsi una responsabilità
di tipo civile verso terzi, per aver cagionato in modo doloso o anche solo
colposo un danno ingiusto, ma in tal caso è onere di colui che si ritiene leso
dimostrare non solo l’ingiusto danno subito, ma anche la oggettiva responsabilità
del provider.
Dott.ssa
Valentina Frediani
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