
IL VALORE PROBATORIO DI UNA PAGINA WEB SU SUPPORTO CARTACEO
La massima giurisprudenziale
tratta dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro n.
2912 del 18 febbraio 2004, recita che “la
copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se
raccolta con le dovute garanzie. Per la rispondenza all’originale e la
riferibilità ad un momento ben individuato - Le informazioni tratte da una rete
telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione.
Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di
pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con
garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato
momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone,
Rel. Spanò)”.
Il provvedimento va accolto
positivamente poiché rappresenta il tentativo di porre una qualche certezza in
ordine alle molteplici implicazioni, anche processuali, determinate dalle nuove
tecnologie, ossia una materia sulla quale sino a poco tempo fa regnava un
deserto normativo e giurisprudenziale che tanto ha animato i giuristi in
interpretazioni quasi mai concordi, probabilmente dovute ad una diversa
percezione e conoscenza del mondo digitale. La massima sopra riportata,
infatti, sancisce il principio secondo il quale una pagina web su supporto
cartaceo, laddove soddisfi le caratteristiche della rispondenza all’originale e
di riferibilità ad un momento ben individuato, ha valore probatorio. Leggendo
la sentenza dalla quale la massima è tratta, la suprema Corte non ha orientato
la propria decisione in base al riscontro documentale rappresentato dalla
pagina web su supporto cartaceo prodotta in giudizio e ciò spiega il perché
nella sentenza non vi siano spunti di analisi ulteriori rispetto a quelli già
auto-evidenti presenti nella massima.
A riguardo si potrebbe
soltanto aggiungere che la Suprema Corte abbia voluto tenere un basso profilo,
profittando di altri elementi di causa per orientare la propria decisione e
limitandosi ad affermare che comunque, la pagina web prodotta nel caso di
specie, al di la della ritualità della produzione stessa, determinava
risultanze coerenti con altre indicazioni già fornite in giudizio. In buona
sostanza è come se la Corte, onde evitare un’eccessiva esposizione su un
argomento tanto delicato, avesse da un lato evidenziato l’irrilevanza della
pagina web prodotta per determinare la propria decisione, per poi affermare che
la pagina stessa, comunque, avrebbe trovato ulteriori riscontri sulla base
delle altre prove prodotte.
Questa impostazione, tuttavia,
pone un dubbio: da un lato la Corte determina e massimizza le condizioni
affinché una pagina web su supporto cartaceo possa costituire una prova in
giudizio, dall’altro sembra legare tale valenza a condizioni ulteriori ed
esterne al predetto documento, come i riscontri probatori. Dunque, quale delle
due? E’ sufficiente che la pagina web su supporto cartaceo abbia determinate
caratteristiche oppure debbono sussistere ulteriori riscontri esterni a
giustificazione delle risultanze che da tale prova possono essere tratte? Il
problema è tutt’altro che accademico poiché si discute dell’autosufficienza o
meno della pagina web su supporto cartaceo (sia pure osservando le condizioni
della riferibilità e rispondenza) per assumere valore probatorio.
Invero, è auspicabile e logico
propendere per una soluzione affermativa, visto che il contenuto della massima
estrapolata dalla sentenza cita soltanto le condizioni “interne” al documento
cartaceo mentre tace sui riscontri ulteriori ed esterni sopra indicati.
Peraltro, le condizioni che la massima indica per il verificarsi del suddetto
assunto, a ben vedere, non sono molto diverse dalle condizioni richieste ad una
qualsiasi prova documentale per così dire “tradizionale”, ossia quella di
fornire in modo inequivocabile elementi certi in ordine al contenuto del
documento, come pure la riferibilità al suo autore. Peraltro, è l’asserita
naturale volatilità delle informazioni tratte da una rete telematica ad aver
giustificato la particolare attenzione della Suprema Corte al momento della
raccolta delle informazioni stesse al fine di “certificare” la rispondenza e
riferibilità all’originale.
Scendendo ancora di più nelle
implicazioni concrete della scelta giurisprudenziale, è lecito domandarsi quali
particolarità debba mostrare il supporto cartaceo per non essere contestato in
ordine al riferimento temporale e alla rispondenza con la prodotta pagina web.
Ovviamente chi intendesse produrre in giudizio un siffatto documento dovrebbe
innanzi tutto domandarsi in che modo controparte ne potrebbe contestare la validità; senza dubbio, laddove il sito
web riportasse la data di accesso, anch’essa riprodotta nel supporto cartaceo,
ciò costituirebbe un primo elemento per rendere quanto meno più difficoltosa
una ipotetica contestazione. Peraltro, non è detto che la pagina web riprodotta
sia stata cancellata dal sito ove è stata estratta e ciò ne faciliterebbe la
riconducibilità ed incontestabilità delle informazioni ivi tratte, senza
contare che vi sono strumenti tecnici, ad uso dei gestori del servizio, che
consentono di rilevare quando e chi ha avuto accesso a quel dato sito.
Appare lecito domandarsi,
pertanto, se il problema della riferibilità sia invero problema di chi produce
il documento in giudizio o di chi intende contestarlo. In altre parole, ci si
chiede se sia a carico di chi deposita una pagina web su supporto cartaceo,
magari correlata della data di estrazione, ha dover fornire maggiori elementi
tecnici per fugare ogni dubbio sulla corrispondenza e riferibilità temporale
alla pagina web medesima, oppure sia controparte a dover valutare gli
accorgimenti per contestare la piena valenza probatoria del suddetto documento
allorché la prova prodotta appaia genuina.
Sicuramente spetta a chi
introduce il giudizio provare le ragioni a fondamento delle proprie richieste,
ma è altrettanto vero che la mancata contestazione è di per sé comportamento
processualmente indicativo e valutabile in senso positivo per il soggetto
producente; pare insomma che si possa supporre e, in un certo senso auspicarsi,
per ovvie ragioni di economia processuale, che il Giudice possa accontentarsi
del documento prodotto e concedergli piena valenza probatoria in mancanza di
esplicita contestazione. Una diversa prospettiva dell’argomento trattato impone
una precisazione, quanto mai doverosa, in merito alla possibile confusione
della pagina web su supporto cartaceo con
il documento informatico, in quanto essi differiscono concettualmente,
materialmente e, soprattutto, hanno una valenza probatoria che si fonda su
diversi presupposti.
Il documento informatico,
infatti, è un atto che viene “parificato”, sia sotto il profilo sostanziale che
processuale, al documento cartaceo in quanto corredato di specifiche
caratteristiche previste dalla legge, senza tuttavia perdere la propria
dimensione digitale. Tutto ciò significa che la pagina web su supporto cartaceo
è la copia materiale di qualcosa di origine digitale, mentre il documento
informatico è qualcosa che è e resta digitale, non ha bisogno di essere posto
su supporto cartaceo per vedersi attribuita una valenza probatoria, né ci si
pone il problema della riferibilità ad un momento ben individuato e della
rispondenza all’originale. Una volta chiariti tali aspetti, la massima sopra
riportata, offre anche altri spunti di analisi poiché un’attenta e, forse
maliziosa lettura, può rilevare la persistenza di un atteggiamento di sfiducia
mal celato nei confronti del mondo web che si evince tra le righe della massima
stessa. Infatti, quanti sottoscriverebbero la precisazione fatta dalla Suprema
Corte in ordine alla naturale volatilità delle informazioni tratte da una rete
telematica?
Volendo ipotizzare il
risultato di un altrettanto ipotetico sondaggio, vi è da presumere che molti
riterrebbero tale precisazione doverosa e addirittura ovvia, ma si potrebbe
anche supporre che coloro che meglio conoscono l’ambiente digitale contestino
che, in presenza di particolari procedure e di determinate competenze, la
volatilità delle informazioni digitali sia più accentuata che non in un ambito,
per così dire, tradizionale.
Ovviamente la Suprema Corte
non ha un compito didattico in senso stretto, ma l’interprete non può esimersi
dal sottolineare come il mondo digitale, nella fattispecie il mondo del web,
non determini rischi “maggiori”, bensì rischi diversi dal c.d. mondo reale, la
cui conoscenza e prevedibilità forse determina addirittura un ambiente di
maggior sicurezza, specie se tutelato da una legislazione che ne favorisce lo
sviluppo cogliendone le particolarità.
Ne è un chiaro esempio la
diffusa paura di effettuare pagamenti on line con carta di credito per
l’incombente pericolo di vedersi intercettati per via telematica i dati
identificativi e vedersi poi addebitare acquisti effettuati da altri. Orbene,
nessuno contesta l’esistenza di tali rischi ma pochi sottolineano come la
normativa vigente in tema di commercio on line consenta di “addebitare” gli
acquisti non effettuati dal titolare della carta di credito integralmente a
carico dell’istituto di credito intermediario, senza contare che tali
operazioni di pagamento vengono normalmente effettuate tramite procedure
tecniche che garantiscono un elevato grado di sicurezza contro l’intercettazione
abusiva.
Considerato tutto ciò, non è
forse più pericoloso portare con sé la carta di credito rischiandone lo
smarrimento o la clonazione al momento di un acquisto presso un qualsiasi
locale commerciale? In tali evenienze, nessuno opererà alcun rimborso, eppure
tale rischio è considerato minore di quello “garantito” dallo strumento
telematico, ciò che evidenzia quanto il deficit culturale in ambiente digitale
porti a conclusioni e comportamenti addirittura paradossali.
Attraverso l’esempio del pagamento
on line con carta di credito non si vuole, giova ribadirlo, asserire l’assoluta
sicurezza delle transazioni on line, ma soltanto evidenziare come falsi assunti
allarmistici se non addirittura terroristici, debbano essere denunciati. Ciò ci
consente di ribadire, come anche la “naturale volatilità” delle informazioni
presenti in rete asserita dalla Suprema Corte, sia una premessa non
contestabile in senso stretto, ma che comunque va valutata con particolare
attenzione proprio perché può prestare il fianco ad interpretazioni
assolutamente infondate che troppo spesso frenano lo sviluppo della rete a
svantaggio degli utenti e della concorrenza.
Cristian
Pellegrini
www.consulentelegaleinformatico.it