
OPEN
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NUOVE
FRONTIERE DEL SOFWARE E PROBLEMATICHE
LEGALI
“Penso che un effetto
collaterale del movimento open source sia stato di avere riesumato lo spirito
originario di internet, regno di libertà e di valorizzazione dell’individuo e
della diffusione della conoscenza”. Questa affermazione dell’Avvocato Giovanni
Bonomo (da “Open source” su www.dirittodautore.it) offre lo spunto per alcune
considerazioni giuridiche ma non solo, a proposito di un fenomeno
particolarmente attuale. Tutto comincIò nel 1984, quando Richard Stallman, con
la “Free Software Fundation”, propose la rivoluzionaria idea di rendere il
codice per programmi per elaboratori “libero” nel senso che ogni utente doveva
avere la possibilità di utilizzarlo e modificarlo - con la facoltà di veicolare
le modificazioni - senza dover sopportare alcuna spesa. Tale proposta non
rimase inascoltata, e nel 1997 un gruppo di persone realizzò il manifesto della
“Open Source Definition” in cui sono analiticamente delineati i capisaldi di un
sistema di software libero, fra cui sono senz’altro fondamentali la libertà di
redistribuzione, la fruibilità – senza aggravi – del codice sorgente, la
possibilità di modifica e creazione di opere derivate (poi distribuite con
connotati di originalità), la salvaguardia del codice sorgente e la
perpetuazione delle licenze (in tal modo gli utenti finali non devono accettare
un nuovo accordo quando ricevono il software da soggetto diverso dall’autore).
Premessa questa sintetica ma doverosa “ricostruzione” del fenomeno, il primo
aspetto giuridico da considerare riguarda il rapporto tra la normativa italiana
sul diritto d’autore e il software libero. Come sappiamo la legge sul diritto
d’autore tutela esplicitamente il software come opera dell’ingegno essendo
indubitabile lo sforzo creativo da cui trae origine. Due sono le prerogative
riconosciute all’autore di opera originale e creativa: i diritti morali
(paternità dell’opera) e quelli patrimoniali (lo sfruttamento economico
dell’opera). Mentre i primi sono sostanzialmente indisponibili, la
“monetizzazione” dell’ingegno si attua normalmente con la concessione in capo
ad altri soggetti della facoltà di utilizzare l’opera medesima (si parla di
licenze d’uso). Da quanto detto è chiaro che è l’autore il dominus della sua
creazione nel senso che è l’unico e il solo a decidere “come” far circolare il
proprio software fino al punto di poter scegliere “cosa” cedere in licenza a
terzi (per es. se il solo programma eseguibile o accompagnato dai sorgenti).
Quindi il problema del rapporto tra legge sul diritto d’autore e open source è
in realtà meno spinoso di quanto si possa pensare laddove si rifletta che
parlare di software libero altro non significa che riferirsi ad una particolare
modalità di esercizio di uno dei diritti che la legge medesima accorda
all’autore, ovvero la distribuzione della sua creazione: anche l’open source è
compiutamente regolato e disciplinato dalla Legge n. 633 del 1941 proprio
perché siamo innanzi ad una precisa scelta fatta a priori da chi ha realizzato
un programma, su come porre il medesimo in circolazione. Se riteniamo
applicabile la legge sul diritto d’autore anche al software libero allora, per
effetto delle recenti modifiche introdotte dalla L. 248/00, dobbiamo ritenere
operante il correlativo obbligo di apposizione del “bollino blu” attestante il
pagamento della SIAE. La natura prevaricatoria di tale imposizione, se
applicata al mondo open source, emerge chiaramente laddove si rifletta sulla ratio che la norma ha: il
bollino SIAE ha infatti la funzione di identificare il supporto originale da
quello contraffatto sul presupposto che l’autore normalmente tragga un
vantaggio economico dalla cessione della copia; conseguentemente chi
commercializza software senza bollino compie un illecito. Nel caso del software libero - tale in quanto
l’utente ha il diritto di effettuare il numero di copie che preferisce – non ha
molta logica distinguere tra “originale” e “riproduzione”. Proprio questa
ultima considerazione ci introduce a quell’effetto collaterale di cui parla
l’Autore citato in apertura e dunque a rilievi metagiuridici. Alla base
dell’open source vi è la convinzione che la possibilità di lavorare liberamente
su software (ed in particolare sul suo codice sorgente) abbia come effetto
principale il miglioramento del programma medesimo poiché dalla cooperazione
possono scaturire accorgimenti per la risoluzione di problemi, per
l’eliminazione di errori e per l’adattamento a piattaforme hardware differenti.
Quando si parla di open source o di software libero allora si intende un “processo
di formazione decentrata della conoscenza”, cioè del risultato dello sforzo
intellettivo di più programmatori che mettono in condivisione le loro certezze
ma anche i propri dubbi. È indubitabile che da questa prospettiva sorga spontaneo
l’accostamento al periodo primordiale di Internet, concepito proprio come rete
aperta gestita da software il cui codice sorgente era a disposizione di tutti,
quando cioè lo sviluppo di programmi, portato avanti da accademici e studenti,
consisteva in un processo di cooperazione all’insegna della collaborazione e
della trasparenza. Così argomentando non pare errato sostenere che questo
diritto d’autore precostituito e calato dall’alto sulla realtà dell’open source
vada all’open source irrimediabilmente
stretto: infatti emerge la tendenza a ridurre tutte le creazioni umane
esistenti a mera proprietà così limitando non solo la creatività umana ma
altresì inaridendo la libertà di espressione. Sarebbe al contrario auspicabile
un diritto d’autore dell’open source, cioè un diritto d’autore aperto, fondato
sulla condivisione della conoscenza; a chiederlo è la stessa evoluzione
tecnologica che rende possibile il globale spostamento delle informazioni senza
alcun costo, la riproduzione infinita e la distribuzione istantanea di ogni
opera, con la conseguenza che il contenitore fino a poco tempo fa necessario
per il trasporto oggi è superfluo. In conclusione l’istituto normativo che
meglio si adatterebbe a contemperare la necessità di un supporto di regole alle
caratteristiche del prodotto open source è probabilmente lo schema brevettuale.
Basti in questa sede osservare come il software circoli sotto forma di
programma, dal quale non è immediato ricavare indicazioni circa il codice
sorgente: ne consegue la non immediata intelligibilità del programma da parte
dell’utente e, più in generale, la non completa conoscenza dell’opera così
fornita all’umanità. Un simile inconveniente sarebbe superato attraverso una
tutela brevettuale, posto che questa richiede una descrizione chiara e completa
dell’invenzione. Un siffatto sistema,
permettendo l’individuazione e la conoscibilità del codice sorgente, sarebbe
sufficiente a proteggere l’inventore nei confronti di chi sviluppi
autonomamente propri programmi facendo uso di tecniche da altri create.
Nicolò Ghibellini
www.consulentelegaleinformatico.it
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