
“Contratti
telematici: la licenza d’uso di software”
Tra le tipologie contrattuali connesse
ai beni informatici, la maggior parte
di queste ha ad oggetto il
trasferimento di software, spiccando tra i contratti di software personalizzato
o quelli di licenza, la cosiddetta licenza
d’uso.
Le parti che partecipano a questo tipo di
contrattazione sono il licenziante
ed il licenziatario,
rispettivamente colui che cede in
godimento il software ideato (in genere trattasi di software house) e colui che
lo utilizza.
Questo tipo di accordo, consente al licenziatario di acquisire il completo godimento di un software, ma altrettanto
permette a chi ne è l’ideatore, di mantenere
sul programma qualsiasi diritto,
dalla utilizzazione economica alla
riproduzione dello stesso.
Colui che acquisisce il software lo potrà
utilizzare a tempo indeterminato o determinato, a seconda delle specifiche
clausole contrattuali stabilite con il titolare del software, versando a
quest’ultimo un canone d’uso, e potrà averlo in esclusiva o meno: ciò equivale rispettivamente
alla cessione da parte del
licenziante del software, ad un unico soggetto o ad una pluralità.
L’esclusività può essere di particolare
interesse per aziende che intendano scongiurare la concorrenza esimendo aziende
che operano nello stesso specifico settore,
dalla disponibilità di un software predisposto appositamente ed in grado
di facilitarne l’attività.
È essenziale che entrambi le parti si curino
di stipulare un contratto a reciproca tutela, che eviti equivoci in merito alla
funzionalità del software (pensiamo ad
un’azienda che acquista un software credendo che possa essere utilizzabile per
determinati fini, ma che sottoscrive un
contratto in cui non è specificata la descrizione del programma, delle sue
funzioni ) e rimanga così in possesso di un software inutilizzabile ai propri
scopi e senza niente poter recriminare a chi glielo ha venduto.
È importante inoltre premurarsi che il
software riporti un numero
identificativo o che comunque ne sia rintracciabile in maniera chiara
l’origine. Acquistare un programma su cd-rom,
in realtà piratato, magari anche pagandolo, può creare numerosi equivoci
in materia penale, ed altrettanto configura un reato penale, farsi inviare -
pur se in buona fede - da un
amico un programma da lui acquistato, ma per il quale non abbiamo corrisposto
alcunché al titolare dei diritti economici. È essenziale che il software che
utilizziamo abbia delle origini certe e lecite.
Tornando alla fase contrattuale, sommariamente
possiamo indicare quali elementi
essenziali da individuare durante la conclusione
di un contratto i seguenti: la
rappresentazione scritta del programma (con l’indicazione della compatibilità
hardware minima), le prestazioni del programma (le finalità: pensiamo a
programmi di contabilità, o impaginazione) e – come dicevamo prima – per essere
tutelati da eventuali coinvolgimenti giudiziari poco piacevoli, e non incorrere
in reati di ricettazione e cose del genere, occorre che nel contratto sia indicato
il numero identificativo del programma e la documentazione di uso del programma
stesso.
Il licenziatario in genere mediante questo
tipo di contratto non può cedere a terzi il diritto sul software,
salvo che ciò non sia concesso dal licenziatario.; questo dipende
essenzialmente dal tipo di commercializzazione che il titolare del software
vuol fare e soprattutto dal controllo economico che gli può derivare dalla
ampia circolazione del proprio software senza che ne abbia più l’esatto controllo.
Il licenziante può anche voler imporre al
licenziatario un uso ben determinato del software, indicando a
quest’ultimo la possibilità o meno di trasferire la licenza da computer a computer
o indicando un numero massimo di
installazioni eseguibili (preme ricordare, comunque, che a prescindere dai vari
divieti che può porre il licenziante sul software oggetto del contratto, colui
che sottoscrive la licenza d’uso, può fare una copia cosiddetta di
sicurezza, del programma: il legislatore lo ha previsto a tutela del licenziatario,
nel caso in cui l’originale vada perso o rimanga danneggiato: altrimenti il
licenziatario sarebbe costretto ad affrontare una nuova spesa!)
Una clausola che può essere consigliata
nell’interesse del licenziatario, è quella in merito al collaudo del software. Il
collaudo, inteso come operazione destinata a testare la qualità e gli aspetti
capacitativi del software, può essere effettuato dal personale della software
house o dall’ideatore del software,
presso il computer del licenziatario, nel momento antecedente all’
acquisto (si assiste, tuttavia, sempre più spesso in rete, alla facoltà data
dalle software house di scaricare demo dimostrative delle attitudini del programma).
Essenzialmente, comunque, il licenziatario
con la licenza d’uso acquisisce il diritto di utilizzare il software ovvero
quella singola riproduzione, ed il diritto di proprietà sul supporto (cd-rom,
dischetto) se acquisito mediante supporto materiale e non mediante download.
Invece, per quanto riguarda il licenziante ,
i suoi diritti esclusivi relativamente
al software, sono elencati nell’art. 64 bis della famosa legge sul diritto d’autore, la n.
633 del 1941.
Il legislatore italiano, infatti, mediante
la riforma operata nel 1992 con il
decreto legislativo n. 518 (recante la tutela giuridica per i programmi per elaboratore) ha esteso
la tutela assegnata ai beni dell’opera
dell’ingegno, anche al software.
E ciò, in definitiva, tutela ed
avvantaggia il licenziante che può
disciplinare il contratto come crede: il diritto sulla proprietà intellettuale
riconosciutogli dalla legislazione attuale, gli riserva privilegi (in
definitiva anche giustamente, in quanto una propria creazione) su tutti gli
aspetti economici ma anche morali relativi al software.
La centralità della redazione di un
contratto scritto, sta nel preservare
le parti da futuri malintesi che possono pregiudicare perdite di tempo e soldi ricorrendo a tribunali, avvocati,
arbitrati, ecc.
Meglio prevenire che “curare”!
Dott.ssa
Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
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