in collaborazione con:
Dott.ssa Valentina Frediani
Il Consulente Legale Informatico
vfrediani@consulentelegaleinformatico.it

“Contratti telematici: la licenza d’uso di software”

 

Tra le tipologie contrattuali connesse ai  beni informatici, la maggior parte di queste  ha ad oggetto il trasferimento di software, spiccando tra i contratti di software personalizzato o quelli di licenza, la cosiddetta licenza d’uso.

Le parti che partecipano a questo tipo di contrattazione sono il licenziante ed il licenziatario, rispettivamente  colui che cede in godimento il software ideato (in genere trattasi di software house) e colui che lo utilizza. 

Questo tipo di accordo, consente  al licenziatario  di acquisire il completo godimento di un software, ma altrettanto permette a chi ne è l’ideatore, di mantenere  sul programma  qualsiasi diritto, dalla  utilizzazione economica alla riproduzione dello stesso.

Colui che acquisisce il software lo potrà utilizzare a tempo indeterminato o determinato, a seconda delle specifiche clausole contrattuali stabilite con il titolare del software, versando a quest’ultimo un canone d’uso, e potrà averlo in esclusiva  o meno: ciò equivale rispettivamente alla  cessione da parte del licenziante  del software, ad  un unico soggetto o ad una pluralità. L’esclusività può essere di  particolare interesse per aziende che intendano scongiurare la concorrenza esimendo aziende che operano nello stesso specifico settore,  dalla disponibilità di un software predisposto appositamente ed in grado di facilitarne l’attività.

È essenziale che entrambi le parti si curino di stipulare un contratto a reciproca tutela, che eviti equivoci in merito alla funzionalità  del software (pensiamo ad un’azienda che acquista un software credendo che possa essere utilizzabile per determinati fini,  ma che sottoscrive un contratto in cui non è specificata la descrizione del programma, delle sue funzioni ) e rimanga così in possesso di un software inutilizzabile ai propri scopi  e senza niente  poter recriminare  a chi glielo ha venduto.

È importante inoltre premurarsi che il software riporti  un numero identificativo o che comunque ne sia rintracciabile in maniera chiara l’origine. Acquistare un programma su cd-rom,  in realtà piratato, magari anche pagandolo, può creare numerosi equivoci in materia penale, ed altrettanto configura un reato penale, farsi  inviare -  pur se in buona fede -  da un amico un programma da lui acquistato, ma per il quale non abbiamo corrisposto alcunché al titolare dei diritti economici. È essenziale che il software che utilizziamo abbia delle origini certe e lecite.

Tornando alla fase contrattuale, sommariamente possiamo indicare quali elementi essenziali da individuare durante la conclusione di un contratto i seguenti: la rappresentazione scritta del programma (con l’indicazione della compatibilità hardware minima), le prestazioni del programma (le finalità: pensiamo a programmi di contabilità, o impaginazione) e – come dicevamo prima – per essere tutelati da eventuali coinvolgimenti giudiziari poco piacevoli, e non incorrere in reati di ricettazione e cose del genere, occorre che nel contratto sia indicato il numero identificativo del programma e la documentazione di uso del programma stesso.

Il licenziatario in genere mediante questo tipo di contratto non può cedere a terzi il diritto sul software, salvo che ciò non sia concesso dal licenziatario.; questo dipende essenzialmente dal tipo di commercializzazione che il titolare del software vuol fare e soprattutto dal controllo economico che gli può derivare dalla ampia circolazione del proprio software senza che ne abbia più  l’esatto controllo. 

Il licenziante può anche voler imporre al licenziatario un uso ben determinato del software, indicando a quest’ultimo  la possibilità o meno  di trasferire la licenza da computer a computer o  indicando un numero massimo di installazioni eseguibili (preme ricordare, comunque, che a prescindere dai vari divieti che può porre il licenziante sul software oggetto del contratto, colui che sottoscrive la licenza d’uso, può fare una copia cosiddetta di sicurezza, del programma: il legislatore lo ha previsto a tutela del licenziatario, nel caso in cui l’originale vada perso o rimanga danneggiato: altrimenti il licenziatario sarebbe costretto ad affrontare una nuova spesa!)

Una clausola che può essere consigliata nell’interesse del licenziatario, è quella in merito al collaudo del software.  Il collaudo, inteso come operazione destinata a testare la qualità e gli aspetti capacitativi del software, può essere effettuato dal personale della software house o dall’ideatore del software,  presso il computer del licenziatario, nel momento antecedente all’ acquisto (si assiste, tuttavia, sempre più spesso in rete, alla facoltà data dalle software house di scaricare demo dimostrative delle attitudini  del programma).

Essenzialmente, comunque, il licenziatario con la licenza d’uso acquisisce il diritto di utilizzare il software ovvero quella singola riproduzione, ed il diritto di proprietà sul supporto (cd-rom, dischetto) se acquisito mediante supporto materiale e non mediante download.

Invece, per quanto riguarda il licenziante , i suoi diritti esclusivi  relativamente al software, sono elencati nell’art. 64 bis della famosa legge sul diritto d’autore, la n. 633 del 1941.

Il legislatore italiano, infatti, mediante la riforma operata nel 1992 con il decreto legislativo n. 518 (recante la tutela giuridica per i  programmi per elaboratore)  ha esteso  la tutela assegnata ai  beni dell’opera dell’ingegno, anche al software.

E ciò, in definitiva, tutela ed avvantaggia  il licenziante che può disciplinare il contratto come crede: il diritto sulla proprietà intellettuale riconosciutogli dalla legislazione attuale, gli riserva privilegi (in definitiva anche giustamente, in quanto una propria creazione) su tutti gli aspetti economici ma anche morali relativi al software.

 

La centralità della redazione di un contratto scritto,  sta nel preservare le parti da futuri malintesi che possono pregiudicare  perdite di tempo e soldi ricorrendo a tribunali, avvocati, arbitrati, ecc.

Meglio prevenire che “curare”!

 

Dott.ssa Valentina Frediani

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