
“Lettura della
casella di posta elettronica da parte del datore di lavoro: lecito o illecito?”
La
questione inerente l’accesso da parte del datore di lavoro alla casella di
posta elettronica in uso del dipendente,
pone due problematiche di tipo giuridico: l’una inerente la potenziale violazione dell’art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori - recante il divieto dell’utilizzo di sistemi di
videosorveglianza – l’altra connessa alla potenziale violazione della privacy.
In merito al primo aspetto, vi
sono due correnti di pensiero.
Taluni ritengono che il controllo delle e-mail da parte del datore di
lavoro non configuri una condotta lecita in quanto incompatibile con i diritti
costituzionali dell’inviolabilità della libertà e della segretezza nonché
tenuto conto proprio dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce:”È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature (ai fini del presente articolo, si ritengono inclusi
i pc, server e strumenti elettronici mediante cui visualizzare l’attività del
dipendente) per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di
controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.”
La
norma individua pertanto due punti cardine: uno è dato dal divieto assoluto ed
inderogabile di installazione ed uso di apparecchiature esclusivamente al fine
di controllare l’attività dei lavoratori partendo dal presupposto che la
vigilanza sul lavoro, pur se necessaria nell’organizzazione produttiva, debba
essere contenuta in una dimensione
umana e non con la finalità esclusiva di eliminare ogni zona di riservatezza spettante al dipendente (e ricordiamo
che se il datore di lavoro legge la posta elettronica del proprio dipendente
non rispettando le prerogative poste a tutela dello stesso, può incorrere anche
nel reato di violazione della corrispondenza punito con la reclusione sino ad
un anno!!!); l’altro punto concerne la “flessibilità” del divieto qualora vi
sia un interesse superiore inerente esigenze di carattere organizzativo e produttivo dell’azienda.
Secondo altra corrente, invece, è legittima la
lettura da parte del datore di lavoro della posta elettronica del dipendente,
in quanto il lavoratore negli ambienti di lavoro e durante l’orario, può
utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione solo per scopi
lavorativi.
Conseguentemente, qualora il contenuto delle e-mail
sia di tipo prettamente personale ma
redatto ed inviato durante il normale orario di lavoro con l’utilizzo
della strumentazione in uso nell’ambiente di lavoro, non può certo ritenersi
configurabile un illecito da parte del datore di lavoro, proprio perché si presume che tutta la posta
concerna esclusivamente contenuti attinenti l’attività lavorativa.
In tal caso sarebbe peraltro il dipendente ad
incorrere in un reato, in quanto la sua
“distrazione” per inviare e ricevere posta elettronica personale, può
configurare un cosiddetto “furto tempo macchina”, ovvero un furto da parte del
dipendente del tempo che dovrebbe destinare allo svolgimento dell’attività per
la quale è stato assunto.
In materia poi di violazione della privacy, secondo la
sottoscritta non è condivisibile ritenere le notizie inviate e ricevute
mediante casella di posta elettronica aziendale, prettamente personali, e
quindi tutelabili dalla legge 675/96.
Di parere contrario sembrerebbe
essere il Garante della Privacy, che sino ad oggi si è espresso a favore del
diritto del dipendente alla riservatezza in materia di messaggi personali anche
se inviati con posta elettronica aziendale, salvo l’ipotesi in cui il datore di
lavoro abbia informato il dipendente dell’eventualità di dover controllare la
casella in suo uso (pur sempre e solo per motivi di ordine aziendale).
La soluzione a
questo “rompicapo” giuridico - spesso ricorrente nelle aziende italiane - può derivare pertanto solo dall’adozione da
parte datore di lavoro, del regolamento aziendale interno che indichi
espressamente la destinazione della casella di posta elettronica ad un uso
esclusivamente di tipo lavorativo, precisando eventualmente ipotesi tassative
di utilizzo della posta elettronica per motivi extra lavorativi.
Dott.ssa
Valentina Frediani
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