
Al via la fatturazione
elettronica
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legislativo 52/2004, la fattura elettronica diventa una
realtà anche nel panorama italiano. Con l’intento di semplificare l’intero
processo di fatturazione ed adeguarlo alle nuove tecnologie presenti sul
mercato e già in uso presso le grandi aziende, il legislatore prima comunitario
e poi nazionale ha inteso coniugare le esigenze relative alla fatturazione
elettronica con quelle di controllo dell’Amministrazione tributaria.
Alla luce
del decreto del Ministro Dell’Economia dello scorso 23 gennaio in cui viene
riconosciuta ai fini fiscali l’archiviazione “ottica” (o digitale) dei
documenti contabili obbligatori, la fatturazione elettronica completa dunque il
quadro normativo, prevedendo l’utilizzo di strumenti informatici per l’intero
processo di fatturazione, senza doverli necessariamente formalizzare su carta.
Come
anticipato precedentemente, la fattura elettronica o e-invoicing è un
sistema di trasmissione elettronica già in uso presso le grandi aziende, le
quali sono solite servirsi di tracciati quali EDI (Electronic Data Interchange)
o Edifact (riconosciuto dalle Nazioni Unite per la contrattazione in rete); gli
elevati costi dei networks proprietari e la complessità tecnica necessaria per
il loro utilizzo ne hanno tuttavia inibito la diffusione presso le
medie-piccole imprese, le quali hanno dunque preferito ripiegare su sistemi web-standard
basati sul linguaggio XML, consentendo, così, lo sviluppo di sistemi e-invoicing
a bassissimo costo.
Dal punto di vista strettamente tecnologico, la nuova
normativa all’art. 1, par. 3, prevede che “la trasmissione per via
elettronica della fattura, … è consentita previo accordo con il
destinatario.” Fermo restando il consenso del destinatario della fattura come
prerogativa essenziale all’emissione in forma elettronica, e convenuto il
principio di neutralità tecnologica quanto a sistemi da utilizzare per la
trasmissibilità, le condizioni perché tale emissione abbia valenza anche
ai fini IVA sono: il documento deve essere immodificabile; il documento deve
contenere un riferimento temporale; il documento deve essere chiuso dalla firma
elettronica qualificata dell’emittente.
La fattura elettronica, quindi,
deve poter garantire circa data di emissione, integrità del contenuto
ed autenticità della firma elettronica su ogni fattura o su ogni lotto
destinato al medesimo soggetto col medesimo riferimento temporale.
La data
di emissione in una fattura cartacea coincide con il momento della consegna o
spedizione del bene o del servizio; in un ambiente elettronico in cui tempi e
distanze sono ridotti, il momento temporale della trasmissione può persino
venire a coincidere con quello della ricezione (o, appunto, consegna) del bene
o del servizio, ed è per questo che il legislatore ha disposto che “la fattura
è emessa al momento di effettuazione dell’operazione…”. A bene vedere, questo
potrebbe anche coincidere con il momento del pagamento del corrispettivo del
bene o servizio oggetto di fatturazione, con inevitabili risvolti in ambito di
marketing bancario: appare evidente, infatti, come banche e istituti finanziari
possano trarre i maggiori vantaggi, proponendo soluzioni elettronici di incassi
e pagamenti ora integrati con sistemi di fatturazione elettronica.
Quanto al contenuto della
fattura, rimangono inalterate alcune indicazioni, quali: soggetti (ditta,
denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è
effettuata l’operazione, il numero di partita IVA dell’emittente); beni o servizi
(natura, qualità e quantità dei beni o servizi formanti oggetto
dell’operazione); base Imponibile (corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore normale degli altri
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).
Rappresentano, invece, vere
e proprie innovazioni le indicazioni relative a: aliquota o ammontare
dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamenti espressi al centesimo di
euro; numero di partita IVA del cessionario del bene o committente il servizio
qualora sia debitore d’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l’indicazione
della relativa norma; data della prima immatricolazione od iscrizione in
Pubblici Registri e numero dei chilometri percorsi, ore navigate o delle ore
volate qualora si tratti di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi; l’annotazione che la stessa fattura è compilata dal cliente o da un
terzo per conto del cedente o prestatore.
Proprio quest’ultimo punto
rappresenta una vera e propria innovazione nel processo di fatturazione: in tal
modo, infatti, viene dato il via libera agli appalti di fatturazione, pratica,
a dire il vero, già in uso soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni.
Sempre in tema di outsourcing, è
bene precisare che l’unico soggetto ritenuto responsabile dell’emissione nei
confronti dell’erario rimane colui che ha effettuato l’operazione rilevante. È
persino consentita l’emissione elettronica da parte del cliente o del terzo
residente in un paese con il quale non esiste un rapporto giuridico di
reciproca assistenza, previa comunicazione all’amministrazione finanziaria ed a
condizione (non di poco rilievo pratico) che il soggetto passivo nazionale
abbia intrapreso l’attività da almeno cinque anni, e che nei suoi confronti non
siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, accertamenti o
contestazioni sostanziali in materia di IVA. Secondo le disposizioni in esame,
l’autenticità della provenienza della fattura elettronica e l’integrità del suo
contenuto sono garantite dall’apposizione al documento stesso della firma
elettronica, l’unico strumento ritenuto dal legislatore idoneo ad
assicurare un adeguato livello di sicurezza tecnica ai fini anche del controllo
delle Amministrazioni fiscali.
Stante infatti l’obbligo di archiviazione della
fattura elettronica nella stessa forma in cui è stata emessa (dunque,
digitale), il requisito dell’apposizione della firma digitale avanzata o
l’utilizzo di un sistema di certificazione analogo (ad es. EDI), è volto ad
equiparare il più possibile l’emissione della fattura cartacea a quella
elettronica, dotando anche quest’ultima dello stesso valore legale attribuito
alla firma autografa (è bene precisare come, per essere definita “avanzata”, la
firma digitale deve soddisfare circa trenta requisiti).
Regolata dall’art.2 punto 2. della
direttiva 1999/93/CE, la firma elettronica avanzata viene creata, con mezzi
esclusivi, dallo stesso firmatario, il quale diventa l’unico soggetto ritenuto
responsabile sia dell’utilizzo della firma, sia dell’integrità del contenuto
del documento a cui questa viene apposta, incluse eventuali successive
modifiche.
Definito il quadro operativo della nuova disciplina, rimane da
analizzare il riflesso che questa comporta sul piano pratico.
L’obbligo della
firma telematica e della marcatura temporale, i costi di aggiornamento di
hardware e software, l’esclusione delle aziende “giovani” con meno di cinque
anni di attività (forse più inclini alle innovazioni tecnologiche) e di quelle
che hanno ricevuto contestazioni o verifiche fiscali, porta a riflettere su
come, nel panorama nazionale attuale, il provvedimento possa in realtà portare
beneficio solo a quelle aziende che già si servono di sistemi di certificazione
e che siano quindi già dotate di tutti gli strumenti necessari (lettore smart
card, software di firma digitale avanzata il cui certificato è da rinnovare
triennalmente, software di archiviazione digitale) e di addetti ai servizi
informatici.
Appare quindi evidente come una grande spinta al decreto sia da rinvenire
nella diffusione del commercio elettronico, adeguando procedure e strumenti
“materiali” all’ambiente virtuale della rete. È anche da precisare come, già
durante i lavori preparatori del nuovo regime dell’IVA applicabile agli scambi
intracomunitari, era emersa la necessità di uniformare i ben quindici modelli
di fattura circolanti all’interno della Comunità, coniugando l’esigenza di
monitoraggio effettivo di tutte le operazioni.
Cristina
Ferretti
www.consulentelegaleinformatico.it