
La moneta elettronica
L’onda lunga della c.d.
“rivoluzione informatica” ha investito, oltre ai prodotti ed i servizi oggetto
di scambio commerciale, anche i tempi e le modalità delle negoziazioni stesse.
Nell’attuale “società dell’elettronica”, le transazioni, i contratti e persino
il denaro hanno assunto una connotazione “virtuale”, dando vita al fenomeno
dell’e-commerce il cui successo, oggigiorno, ha invaso l’intero ambito delle
attività imprenditoriali, in special modo quella bancaria. Le più sofisticate
applicazioni dell’informatica e della telematica hanno dunque dato luogo alla
“circolazione monetaria elettronica”, in cui l’adempimento delle obbligazioni
pecuniarie (pagamento) viene regolato non tramite la consegna “fisica”di denaro
(o di titoli rappresentativi più “tradizionali”, cartacei), bensì tramite
sistemi informatici che trasferiscono, da un soggetto all’altro, una
disponibilità monetaria. A ben vedere, infatti, la recente cronaca economica ha
registrato uno sviluppo esponenziale di strumenti di pagamento compatibili con
la nuova realtà virtuale del commercio. I sistemi di pagamento elettronici,
ideati per effettuare in tempi e costi ridotti i trasferimenti di fondi tra
soggetti, si sono altresì rivelati capaci di semplificare ed economizzare i
rapporti commerciali, ed è proprio per il largo utilizzo riscontrato nel
mercato che gli organismi istituzionali hanno avvertito l’esigenza di
disciplinarli giuridicamente. Da ultimo, l’art. 55 della legge n°39 del
01/03/2002, in adempimento a precedenti direttive comunitarie (2000/46/CE,
2000/28/CE), definisce la “moneta elettronica” come “un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su
un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non
inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente”. Il funzionamento della c.d. “moneta
elettronica” è di particolare semplicità. Il titolare della “smart card”, attraverso qualsiasi ATM
o direttamente presso l’istituto di credito, trasferisce sul microprocessore un
valore monetario pari all’importo precedentemente versato in moneta contante
presso l’ATM o l‘istituto di credito. A questo punto il portatore di smart card
può effettuare pagamenti consegnando la carta all’esercente presso cui intende
procedere all’acquisto, il quale, dopo averla inserita nel POS, digita
l’importo del pagamento e la riconsegna al cliente. Il
trasferimento elettronico di fondi (pagamento)
avviene dunque quando il titolare (o possessore) della carta, dopo aver
verificato l’esattezza dell’importo, preme un tasto collocato sul POS,
trasferendo immediatamente l’importo
della merce acquistata (e la conseguente disponibilità monetaria), dalla
propria carta-borsellino al POS dell’esercente. E’ evidente, rispetto ai
tradizionali mezzi di pagamento elettronici come bancomat o carte di credito,
come ogni transazione avvenga in modalità off-line, senza cioè l’impiego della linea telefonica per ogni
singolo pagamento. L’assenza di connessione telefonica comporta due principali vantaggi: una diminuzione di costi in
capo ai soggetti coinvolti nella transazione (l’esercente pagherà il costo
della connessione solo per il trasferimento della disponibilità monetaria dal
POS al proprio conto corrente), ed una maggiore sicurezza nelle transazioni,
ora effettuate in “circuito chiuso”, rete più protetta di quella “aperta”
(internet). Il microprocessore può essere inserito, oltre che su supporto
plastificato (carta), anche direttamente nella memoria di un elaboratore, di un
PC. In tal caso, analogamente
per quanto accade per le carte, il titolare del computer deve comunque
preventivamente trasferire il corrispondente di una certa somma di denaro sulla
memoria del computer (operazione che solitamente si serve del canale proprio
della banca telefonica), disponendo così di un importo monetario spendibile
solo on-line in POS virtuali,
cioè in commercio elettronico. I vantaggi
derivanti dall’utilizzo delle “pre-pagate” in internet sono molteplici. Anzitutto la riduzione del rischio
monetario, in quanto l’importo caricato sul microprocessore viene deciso dal
solo titolare del pc, il quale può dunque caricarlo anche per un solo acquisto
(si pensi alla carta di credito, la quale, invece, una volta inserita in rete,
può essere utilizzata per l’intero plafond mensile disponibile). In questo
modo, inoltre, la moneta elettronica ben si presta alle transazioni di piccolo
importo nelle quali non c’è l’obbligo di identificazione dei contraenti (si
pensi, ad esempio, al download di contenuti digitali), garantendo così
l’anonimato del consumatore, in quanto verrebbe identificata solo la banca (si
pensi ai risvolti quanto a privacy e, da ultimo, a spamming), operando, così,
tanto quanto una banconota “fisica”, titolo al portatore. La non necessità di
software di cifratura, la riduzione del rischio monetario nella transazione
(limitato dunque al solo importo caricato), l’anonimato del titolare del
microprocessore, il trasferimento della disponibilità monetaria contestualmente
al compimento dell’operazione, rendono il ruolo dell’intermediario finanziario ancora più agevolato ed al
riparo da responsabilità inerenti alla transazione. Nello
stesso istante in cui acquirente e venditore inoltrano l'ordine di pagamento
nel sistema, questo eseguirà autonomamente
ed automaticamente il trasferimento delle disponibilità monetarie dal
dispositivo elettronico dell'ordinante a quello del beneficiario, senza che
quindi si debba attendere alcun intervento esterno (dell'intermediario) per la
realizzazione del c.d. "buon fine" dell'operazione. L'ente creditizio svolge dunque un'attività
che è preliminare all'operazione di trasferimento di fondi, limitandosi a
dotare i due soggetti protagonisti dello strumento di moneta elettronica. Il rapporto che si instaura durante il procedimento di pagamento,
dunque, intercorre esclusivamente fra debitore e creditore, i quali sono in
grado di svolgere autonomamente l'operazione di trasferimento delle
disponibilità monetarie, stante il completo automatismo del sistema. Il
trasferimento del credito non viene, in realtà, né differito nel tempo né
subordinato all'esito di un'altra successiva e distinta operazione ("salvo
buon fine"), bensì sostituito da un altro procedimento di eguale efficacia.
Il denaro trasferito elettronicamente, inoltre, altro non è che
un mero impulso elettronico, ed è proprio tale caratteristica a rendere
possibile la conversione della somma (o potere d’acquisto) in qualsiasi valuta
ed al corso di cambio vigente al momento esatto in cui si è perfezionato il
trasferimento, e quindi, il pagamento. La
corrispondenza della valuta con cui è rappresentata la moneta elettronica con
quella dedotta in contratto, sarà dunque facilmente attuabile mediante
conversione al corso di cambio o vigente al momento del trasferimento o
diversamente pattuito. La disciplina dei rapporti intercorrenti tra detentori
ed istituti di moneta elettronica sembra essere rimessa alla volontà delle
parti. Rimangono comunque in capo agli Istituti Intermediari l’obbligo di
informazione e trasparenza verso la clientela, e l’obbligo di rimborsabilità su
richiesta del titolare della carta, operazione che gli istituti emittenti sono
tenuti a fornire per tutto il periodo di validità della carta stessa. La moneta
elettronica dovrebbe pertanto semplificare e facilitare gli scambi commerciali
in rete grazie alla sua capacità riduttiva dei rischi.
Cristina Ferretti
www.consulentelegaleinformatico.it