
Copiare software ad uso personale
è reato
La legge 248 del 2000 ha introdotto la
reclusione per coloro che duplicano anche a fini personali il software.
Occorre premettere come nell’ultimo decennio
la tutela del software abbia subito varie modifiche. Basta pensare che sino
alla legge n. 518 del 1992 - che ha
disciplinato in sede penale la tutela dei programmi per elaboratore
elettronico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 250 del 1991 - la condotta di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi non era prevista dalla legge come reato,
non potendosi estendere alla fattispecie per il divieto di analogia, la
normativa relativa alla abusiva duplicazione e commercializzazione di
musicassette trattandosi di materie e
prodotti diversi (Pretura di Napoli, 14 aprile 1999).
Invece con la introduzione dell’articolo 171
bis legge n. 518, il legislatore disponeva: <<Chiunque
abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore o, ai medesimi
fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non
autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
concede in locazione medesimi programmi, è soggetto alle pena della reclusione
da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. ….>>. Norma
che ha subito mutamenti con l’ultima riforma del 2000, con la quale l’articolo
171 bis è stato riformulato come segue:
<< Chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società Italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da L. 5.000.000 (2.582,28 €) a L. 30.000.000 (15.493,71 €)….. >>
Cosa è cambiato? Una parola, ovvero dal
termine “lucro” - adottato nella prima
versione legislativa – si è passati a
quello di “profitto” posto nella normativa odierna. Conseguenza è che se con “lucro”
il legislatore intendeva punire solo coloro i quali dalle condotte di
duplicazione, riproduzione, vendita, ecc., traessero un vantaggio patrimoniale,
con “profitto” la punibilità si estende anche a coloro che dalla duplicazione
traggono un vantaggio “casalingo”, ovvero un semplice risparmio evitando di
acquistare un originale del programma.
Parliamo in termini pratici, e portiamo
esempi concreti da ricercarsi nelle pronunce giurisprudenziali degli ultimi
anni.
Iniziamo dal 1996, quando un Pretore di
Cagliari, assolveva l’imputato accusato di duplicazione abusiva di software ad
uso personale, motivando che: <<…
il termine lucro di cui all’art. 171 bis, indica esclusivamente un guadagno
patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione
di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine
profitto, che ha un significato ben più ampio in quanto il profitto può
implicare sia il lucro, quindi
l’accrescimento effettivo della sfera
patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini
nel profitto può rientrare anche la
mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un
bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l’accrescimento positivo
del patrimonio; il profitto anche la sola non
diminuzione dello stesso. L’imputato ha duplicato copie di un programma
esclusivamente per la sua attività non
mosso da fini di lucro, ma eventualmente di profitto, consistente nell’evitare
la spesa necessaria ad acquistare altre due copie del programma, pertanto non
violando la fattispecie contenuta nella
norma incriminatrice (perché nella
condotta dallo stesso tenuta non è
ravvisabile il fine di lucro) l’imputato è prosciolto dal reato
contestato.>> Dello stesso
avviso un Giudice di Bologna, che nel 1998 assolveva un imprenditore nella cui
azienda erano stati utilizzati software duplicati abusivamente. Il giudice
motivò l’assoluzione sulla base dell’incriminazione da parte della norma della duplicazione a scopo di lucro,
intendendo punire la riproduzione finalizzata al conseguimento di un utile
patrimoniale, cosa ben diversa dal semplice risparmio che aveva invece
conseguito l’imprenditore duplicando i programmi.
Palese dunque la portata punitiva
circoscritta al conseguimento di utili dell’art. 171 bis legge diritto
d’autore, sino alla riforma del 2000.
Ad oggi sanzionando coloro che duplicano
software con finalità di profitto, il legislatore intende punire tutti coloro
che duplicheranno abusivamente traendo un vantaggio di qualsiasi natura, che
sia risparmio o semplice vantaggio morale.
Subirà un processo penale il minorenne che
duplicherà un gioco dall’amico, lo studente che duplicherà un programma di
ricerca, l’adulto che mostrerà in ufficio un programma che ha in originale a
casa (ricordiamo che l’unica copia di programma che può essere effettuata per
legge, è la copia di sicurezza, che deve comunque trovare una collocazione
precisa e non deve essere avviata nel computer
salvo perdita o deterioramento
dell’originale).
Inoltre, chi acquisterà o riceverà software duplicato non contrassegnato SIAE,
potrà incorrere nel reato di ricettazione di software abusivo. La ricettazione
è un reato consistente nell’acquistare,
ricevere o occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, cose
provenienti da un qualsiasi delitto. Avendo il legislatore parificato la
duplicazione a scopo di profitto ad un delitto, coloro che ricevono un
programma già duplicato abusivamente
potrebbero essere accusati di ricettazione e rischiare la reclusione da due anni ad otto e con una
multa da L. 1.000.000 (516,45 €) a L. 20.000.000 (10.329,14 €) salvo trattarsi
di reato di particolare tenuità (ricevere una sola copia di un cd, ad esempio, “restringe” la pena della
reclusione sino a sei anni e la multa sino a L. 1.000.000 (516,45 €).
Non è il caso di allarmarsi, ma forse di
fare più attenzione perché le politiche del mercato hanno prodotto una
limitazione notevole nei confronti dei
privati che hanno in buona fede duplicato un software, addirittura esponendoli alla reclusione
quando più logico ed equo poteva essere semplicemente concedere una maggiore tutela risarcitoria a coloro che
subiscono menomazioni economiche dalla abusiva duplicazione dei programmi per
elaboratore.
Dott.ssa
Valentina Frediani
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