L’accessibilità ai domini della Pubblica Amministrazione

 

Risale al 1998 l’incontro tra la Grande Rete e la Pubblica Amministrazione. Da allora sono stati compiuti molti passi avanti e i nostri servizi pubblici oggi hanno on-line una presenza paragonabile a quella dei Paesi più avanzati tecnologicamente. L'e-government, cioè la possibilità per tutti i cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione attraverso il web, rappresenta una delle sfide più importanti che la PA italiana sta affrontando ed è probabilmente uno dei settori in cui le tecnologie Internet stanno apportando il maggior grado di modernizzazione. E' quindi evidente come proprio per le PA il problema dell'accessibilità si ponga in maniera stringente.  L'accessibilità è un concetto molto complesso ed è necessario sfatare un notevole fraintendimento per cercare di definirlo:  l’idea cioè, che realizzare siti accessibili serva unicamente alle esigenze dei disabili, in modo particolare dei ciechi.  In questa superficiale valutazione, si dimentica il concetto fondamentale di accessibilità: sito accessibile significa sito privo di barriere digitali, in altri termini, un insieme di pagine Web realizzato con criteri tali da poter essere navigato da tutti.   L’accessibilità è pertanto funzionale all’attuazione concreta di  una “democrazia dell’informazione”, è configurabile come un diritto dell’utente, soprattutto quando i contenuti informativi riguardano il cittadino-utente. Non è ragionevole che un sito che offra risorse di interesse pubblico costringa l’utente, magari inesperto, a dotarsi di un particolare browser o sistema operativo.  E’ necessario considerare, quindi, anche la “disabilità tecnologica”, cioè la disabilità di quegli utenti che non abbiano un software di ultima generazione o abbiano un hardware obsoleto o un monitor in bianco e nero. Solo in seconda istanza l’accessibilità dovrà confrontarsi con il concetto di disabilità nel senso comunemente inteso di “patologia clinica”. Essa è oltremodo ampia e spazia dalle gravi disabilità, alle disabilità dei soggetti “sani”. Viene generalmente intesa come non assoluta padronanza di uno dei cinque sensi: vista (non vedenti, ipovedenti, daltonici), udito (non-udenti, ipo-udenti, sordi dalla nascita), parola  e linguaggio (difficoltà di articolazione della parola, difficoltà di astrazione linguistica in soggetti sordomuti), tatto (per la tecnologia assistita dei non-vedenti), escludendo ovviamente l’olfatto. In questa categoria rientrano, naturalmente, anche le categorie più ampie di disabilità motorie e psicomotorie. L’utente, infatti, potrebbe non avere il perfetto controllo degli arti superiori per scrivere alla tastiera, oppure una buona vista per leggere ogni dettaglio dello schermo, ovvero un udito che gli consenta di recepire ogni rumore o suono prodotto dalla macchina comprendendone il significato. Una volta stabilito a grandi linee cosa sia l’accessibilità e  definita una “disabilità tecnologica” e una “disabilità patologica”, appare necessario sottolineare quale sia l’elemento essenziale che deve sempre tener presente il realizzatore di siti web per offrire accessibilità alle informazioni: ovvero sia, deve sempre ipotizzare che il ricevente l’informazione potrebbe essere “non abile”, intendendo per non abilità, sia quella del mezzo tecnologico che quella dello stesso utente-cittadino. Il progettista dunque, non deve dare per scontata l’esistenza di quei requisiti che vengono comunemente ed erroneamente ritenuti indispensabili e preesistenti in chiunque si avvicini ad un computer. L’accessibilità non richiede che preesista alcun requisito, ma si impegna a rendere disponibile la tecnologia a tutti: a chiunque abbia vincoli economici, tecnologici, fisici e psico-fisici, anche temporanei, e quindi non risponda all’immagine dell’utente che comunemente abbiamo conseguito.  L’eccellenza dell’accessibilità si riscontra negli Stati Uniti d’America, in Australia e in Giappone. Segue a ruota l’Unione Europea, ma in modo diversificato nei singoli Paesi: sono più avanzati i paesi scandinavi e l’Inghilterra che ha prodotto un’attenta normativa sin dal 1995, aggiornata nel 2002; sono pressoché fermi  Germania, Italia e Spagna. Alla ricerca delle fonti, riscontriamo i primi passi fondamentali negli U.S.A., con linee guida esistenti sin dal 1973, riviste nel 1986. Qui l’accessibilità è considerata un vero e proprio diritto civile e la normativa denominata “section 508” obbliga tutti i siti e le intranet governative ad adeguarvisi. Si affermano poi, le linee degli organismi internazionali universalmente riconosciuti: le più famose sono le linee guida del Consorzio W3C (World Wide Web Consortium), organismo internazionale no-profit che ha fondato al suo interno il WAI (Web Accessibility Initiative) sin dal 1997, specificamente dedicato all’accessibilità dei siti web. Le linee guida del W3C, sono, attualmente, l’indiscusso punto di riferimento della comunità mondiale. Si tratta di specifiche tecniche che si compongono di 14 linee guida e 63 check-point (modalità di controllo dell’attuazione delle linee guida) che hanno contenuti rigidi e flessibili, nel senso che alcuni punti prettamente tecnici sono facilmente realizzabili e verificabili anche con strumenti automatici, mentre altri criteri sono esclusivamente mutuati all’intelligenza, al buon senso ed alla sensibilità del progettista.  Le  linee guida del W3C prevedono tre diversi livelli in cui può essere certificato il sito: -  livello A: lo sviluppatore di contenuti Web “deve” soddisfare questo requisito, altrimenti uno o più gruppi di utenti troveranno impossibile accedere alle informazioni contenute nel documento. È un requisito minimo senza il quale alcuni gruppi di utenti non possono utilizzare  i documenti web; - livello AA: lo sviluppatore di contenuti Web “dovrebbe” soddisfare questo requisito, altrimenti uno o più gruppi di utenti incontreranno difficoltà nell’accedere alle informazioni del documento. Soddisfare questo requisito rimuoverà significativi ostacoli all’accesso ai documenti Web; -livello AAA: lo sviluppatore di contenuti Web “può” fare attenzione a questo requisito. In caso contrario uno o più gruppi di utenti incontreranno alcune difficoltà nell’accedere alle informazioni del documento. Soddisfare questo requisito migliorerà l’accesso ai documenti Web. Dobbiamo però parlare di auto-certificazioni, perché nessun organismo internazionale si propone come autorità certificante. Ciò vuol dire che il progettista si pone come obiettivo un livello di autenticità e poi in modo auto-referenziale appone il bollino sul sito. L’autocertificazione avviene attraverso l’utilizzo di strumenti in grado di effettuare un controllo automatico sul codice, al fine di valutarne la validità o il rispetto dei requisiti minimi di accessibilità. Si tratta in genere, di tool on-line, con un funzionamento molto semplice. Si inserisce in una casella la URL della pagina da certificare e si avvia la verifica. Il risultato sarà sempre un rapporto sulla presenza o meno di errori che rendono il sito più o meno accessibile.                  Il più famoso di questa categoria di tool è il validatore “Bobby”. Un sito è considerato “Bobby Approved” se è interamente conforme alle specifiche automatiche rivelate dal tool Bobby e solo in questo caso si potrà inserire l’icona Bobby. Questo sistema verifica l’accessibilità delle pagine web secondo le linee guida del W3C; lo status Bobby Approved è equivalente al livello di conformità A delle stesse. Per quanto riguarda la situazione normativa sull'accessibilità in Italia, questa è caratterizzata, rispetto ad altri paesi europei, dal solito ritardo.  L'Italia, come stato membro dell'UE, fa riferimento alle direttive dell'Unione Europea. Quest'ultima ha aderito da subito al progetto WAI del W3C e si è molto impegnata, dal suo punto di vista, per promuovere l'accessibilità: infatti nel Giugno 2000, il Consiglio Europeo ha emanato il piano d’azione e-Europe 2002 elaborato nel dicembre 1999 e presentato a Lisbona nel marzo 2000. L’iniziativa si articola su 10 punti principali, uno dei quali (il settimo) è l’accesso alle informazioni da parte dei disabili. A questo proposito il Consiglio Europeo è perentorio:“I siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire ai disabili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione on-line”. Inoltre, sempre nello stesso piano, era previsto che la Commissione Europea e gli Stati Membri avrebbero dovuto applicare gli orientamenti dell'iniziativa WAI ai siti web pubblici entro il 2001.  Poiché questa scadenza è stata rispettata solo in parte, la UE, con una comunicazione dell'aprile 2002, ha fatto slittare la scadenza dell’adeguamento dei siti internet delle PA entro la fine del 2003, ricordando che il 2003 è l’anno europeo dei disabili.  Tornando alla normativa italiana, fino ad ora, essa si è presentata solo come invito ad attuare l’accessibilità, offrendo linee guida la cui sottoscrizione è volontaria da parte degli Enti della pubblica amministrazione, non prevedendo sanzioni. Tra i primi documenti in materia rinveniamo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2001, recante  le "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni"; essa fa riferimento al piano d'azione e-Europe 2002 e all'iniziativa WAI del W3C e vuole essere comunque uno strumento di orientamento generale, senza essere vincolante, per tutte quelle PA che vogliano rendere accessibili le proprie presenze on-line. I concetti presenti in questo documento, probabilmente ovvi per molti addetti ai lavori, risultano quasi rivoluzionari ancora oggi, se si pensa alla mentalità tipica del burocrate italiano: l'utilizzo della rete viene infatti considerato strategico per tutte le PA, perché consente di migliorare la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici e di aumentare il livello dei servizi offerti al cittadino in termini di qualità, efficienza e trasparenza. Pochi mesi più tardi l'AIPA ha emesso la circolare inerente i  "Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili"  del 6 settembre 2001. Il documento si rifà esplicitamente alla circolare precedente e alle linee guida del progetto WAI. Probabilmente il concetto più importante presente in questa circolare, più complessa e dettagliata tecnicamente rispetto alla precedente, è quello della progettazione universale, mutuato dal W3C: "Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive. L'applicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva" Questa affermazione di principio esclude nettamente la possibilità di realizzare versioni doppie dei siti, una accessibile e l'altra per utenti "normali". La circolare contiene poi tutta una serie di direttive di accessibilità che sono un sottoinsieme delle linee guida, depurato di quegli aspetti di più difficile realizzazione. Con questa circolare l'AIPA ha cercato di rendere meno ardua la strada dei progettisti e degli sviluppatori impegnati a rendere accessibili i siti web della PA. Proseguendo il nostro escursus normativo, identifichiamo l’anno 2002 come l’anno della svolta, nel quale il tema assume la sua massima rilevanza. Nell’anno 2002, inizialmente indicato come termine ultimo per l’applicazione dell’accessibilità ai siti della P.A., la normativa italiana ha conosciuto, in primo luogo,  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.05.2003. Il promotore di questa direttiva è il Ministero per l'innovazione e le tecnologie che ha registrato e attivato il dominio di secondo livello .gov.it. In pratica, negli intenti del ministero, questo domino dovrebbe essere riservato ai soggetti della PA che vogliano adottare una efficace strategia di e-government. Per poter utilizzare questo dominio e potersi integrare col portale "italia.gov.it" destinato a fare da unico punto di accesso in Italia ai servizi on-line della PA per il cittadino, un'amministrazione dovrà conformarsi alle condizioni presenti in questa direttiva. Un modo "soft" per spingere verso l'e-government i burocrati italiani: piuttosto che imporre agli amministratori il rispetto di circolari e norme, gli si dice che se vogliono fregiare il sito della loro amministrazione del dominio "istituzionale" .gov.it che rappresenta anche una specie di bollino di qualità del sito, devono rispettare certe regole, fra le quali è presente il rispetto dei criteri di accessibilità delle linee guida del progetto WAI e della circolare AIPA di cui abbiamo parlato sopra.

Dalla fine del 2002, inoltre, l'Italia ha finalmente una proposta di legge sull'accessibilità dei siti web pubblici.  I contenuti principali di questa proposta di legge riprendono in parte quelli della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del marzo 2001, a cui fanno riferimento. Molto forte è anche il collegamento alle raccomandazioni del W3C, il cui recepimento sembra addirittura automatico, nel senso che, secondo diversi pareri degli addetti ai lavori, dal testo della prima stesura, si evince che viene imposta per legge l'aderenza alle raccomandazioni del progetto WAI, ed ogni qualvolta queste raccomandazioni cambieranno, automaticamente cambierà il contenuto della legge italiana. Un altro aspetto interessante della legge è che essa è riferita non solo ai sistemi informatici della PA, ma anche a quelli di pubblica utilità, cioè agli "enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea". Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per chi rispetta subito i dettami della legge, e sanzioni pecuniarie per chi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, non adegua il proprio sito. A sostegno di tale proposta di legge è stata promossa una campagna che ha registrato una grande partecipazione di opinione pubblica e di mezzi d’informazione. La proposta è stata approvata dalla camera ed ora è in corso di discussione al Senato. Questa non è comunque  l’unica proposta di legge arrivata alle Camere. Il 4 aprile 2003, infatti, è stato varato dal Consiglio dei Ministri il D.D.L. del Ministro Stanca che, da subito, ha provocato riserve, criticità e disorientamenti derivanti da alcune grosse novità e aspetti lacunosi. In primis, l’assenza di inequivocabili riferimenti all’adozione di standard internazionali riconosciuti, quali quelli del W3C; secondariamente, il rinvio ad un successivo decreto contenente le specifiche tecniche. Inoltre il disegno impone alle P.A. ed ai privati che vogliano usufruire di contributi pubblici, di “prendere in considerazione le esigenze di accessibilità nella creazione e modifica di siti internet e nell’acquisto di beni”, pena l’inaccessibilità ai contributi pubblici;  ed ancora: avoca a sé il potere di certificazione, vigilanza e controllo sui siti delle P.A. e dei privati che svolgono pubblica funzione. Le  proposte di legge sull’accessibilità in Italia ( le sopraccitate sono solo alcune delle tante) non possono che essere salutate con entusiasmo da tutti gli interessati. Tuttavia è innegabile che sia necessaria un armonizzazione al fine di meglio tutelare i cittadini-utenti.  Al di là delle leggi che comunque non possono risolvere tutto (nel campo dell'accessibilità il detto italico "fatta la legge trovato l'inganno" è facilmente applicabile) ciò che più conta è che sembra che la consapevolezza del problema dell'accessibilità in Italia stia crescendo sempre più, a tutti i livelli, da quello politico a quello industriale. Speriamo che non si lasci passare anche  tutto il 2004, anno europeo del disabile...

 

Laura Dezotti

www.consulentelegaleinformatico.it

 

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