
La decisione del Tribunale
di Cuneo di emanare un decreto ingiuntivo valutando che la produzione di alcune
e-mail intercorse tra le parti potesse configurare “prova scritta”, ha destato in primo luogo lo stupore di quei giuristi
che, nonostante non fossero di per sé diffidenti verso l’innovazione
tecnologica in genere, pensavano che l’ultimo luogo in cui sarebbe entrata una
e-mail sarebbe stata un’aula di Tribunale; secondariamente ha scatenato il
dibattito, in ordine agli scenari aperti dal giudice piemontese, nelle
principali mailing list ed i forum dedicati al cyberspazio, frequentati da
giuristi e non (per tutti segnaliamo l’intervento dell’Avv. Andrea Lisi -
www.scint.it - che, con chiarezza e precisione, individua le principali
problematiche legate all’utilizzabilità in giudizio delle e-mail). In questa
sede cercheremo di capire il ruolo che i provider rivestono nello
scambio di messaggi di posta elettronica e come di conseguenza si possa
dissipare la generale diffidenza verso l’utilizzabilità processuale dei
messaggi e-mail, per lo più giustificata dalla facilità con cui è possibile
falsificarne contenuto e mittente.
Nella prospettiva che i messaggi e-mail vengano diffusamente prodotti in
giudizio, i provider assumono un’importanza fondamentale: gli Internet
Service Provider o più semplicemente provider sono soggetti privati, per
lo più imprenditori (ma possono essere anche enti accademici, consorzi tra
università, ecc.) che, dopo aver ricevuto la disponibilità di linee telefoniche
e l’assegnazione di numeri IP dall’ente preposto all’assegnazione (per L’Europa
: RIPE Network Coordination Center) mettono a disposizione degli utenti,
consumatori o imprenditori, una connessione ad Internet per un periodo di tempo
prestabilito a fronte di un corrispettivo. I provider pur essendo
estranei alla comunicazione tra le parti, non sono terzi in senso proprio in
quanto assumono contrattualmente l’obbligo di fornire determinati servizi e tra questi, tutti quelli relativi
all’invio ed alla ricezione della posta elettronica. Ogni provider mette
a disposizione di ogni utente uno “spazio” nella memoria dei propri server
nel quale vengono ricevuti, conservati e
smistati tutti i messaggi di posta elettronica. Ma l’aspetto
dell’attività dei provider che qui maggiormente interessa è la
predisposizione di registri informatici detti log in cui vengono salvati
tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti da ogni utente al fine
di prevenire ogni contestazione da parte degli utenti in ordine alla
effettività del servizio, alla quale il provider è contrattualmente
obbligato. Inoltre, tutti i messaggi, inviati e ricevuti, possono essere recuperati con appositi software - anche se
cancellati - e quindi non vengono mai radicalmente distrutti. Questo sistema
offre la possibilità al giudice, in caso di controversia, di richiedere a ben due soggetti (provider di invio e di
ricezione) di dare controprova dell’avvenuto scambio di e-mail perché di ognuna
di queste rimanga traccia nei log
di entrambi. Dopo la pronuncia del giudice di Cuneo, è probabile che si
diffonda tra i provider la tendenza ad aumentare i livelli di sicurezza
dei propri database, nella prospettiva di poter essere chiamati in giudizio per
fornire al giudice la controprova della avvenuta corrispondenza telematica,
assolvendo di fatto la funzione di “notai” della rete. Com’è noto, il decreto
ingiuntivo a seguito di mancato pagamento, viene emesso sulla base di documenti
prodotti in assenza di contraddittorio ed è in questo che la pronuncia del
giudice di Cuneo ci pare particolarmente innovativa perché sembra concedere una
sorta di “presunzione” di veridicità alle e-mail prodotte (salvo il diritto di opporsi in opportuna
sede per la parte contro cui l’e-mail è stata prodotta). È perciò facile
immaginare che, qualora se ne ravvisasse la necessità e l’opportunità, sarà la
società convenuta ad avere l’onere probatorio di dover richiedere al proprio provider,
ed eventualmente a quello di controparte, di certificare che le e-mail in oggetto
non possono essere in alcuna maniera
attribuite a persona certa. Il problema della falsificazione è senz’altro
reale, ma probabilmente sopravalutato nel senso che, se è senz’altro possibile
inviare messaggi di posta elettronica apparentemente attribuibili ad altri o
addirittura anonime, registrandosi presso un qualsiasi provider con un
nome di fantasia e di un altro soggetto (condotta che costituisce comunque
reato) è altrettanto vero che di questa operazione rimane traccia non solo sul provider
di invio ma anche su quello di ricezione con tutte le conseguenze civili e
penali che vi fanno seguito. L’apporto dei provider in giudizio trova
tuttavia alcuni ostacoli difficilmente ad oggi superabili: nessun provider
può accertare l’identità di chi scrive il messaggio. Fin quando i processi di
autenticazione basati su rilevamenti biometrici (come scansione della retina o
dell’impronta digitale) non saranno di uso comune, la certezza della paternità
di un e-mail rimarrà legata a doppio filo, oltre che alle problematiche in tema
di firma elettronica, alla fiducia
degli operatori in questo mezzo ed al prudente apprezzamento del giudice nella
fase giudiziale. Il problema assume tuttavia scarsa rilevanza nei rapporti tra
imprese, in quanto le conferme inviate via fax con carta intestata possono
arginare la casistica nelle previsioni normative in tema di falsus
procurator. Infine può essere interessante suggerire alcuni accorgimenti
meramente pratici in conseguenza della acquisito “rango” della posta
elettronica: in primo luogo richiedere una conferma di lettura unitamente ad
ogni messaggio. In questo modo l’e-mail deve essere riscontrata al momento
della lettura con l’invio di un nuovo messaggio di prova dell’avvenuta
notifica. Può poi essere utile adottare la buona abitudine di ricopiare su ogni
messaggio il contenuto dell’e-mail precedentemente ricevuta in modo da dare
continuità alla corrispondenza in previsione di una possibile ed eventuale
contestazione circa l’autenticità di una o più e-mail. Occorre quindi prendere
atto che, alla sempre maggiore diffusione della posta elettronica negli scambi
commerciali e professionali, deve corrispondere un discreto onere a carico di
tutti i provider in vista del possibile sviluppo dell’utilizzo probatorio delle
e-mail nel contenzioso giudiziale.
Stefano Camerini
www.consulentelegaleinformatico.it