Bonus fiscale alle campagne pubblicitarie localizzate

 

di Enrico Larocca

 

Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera

 

http://www.studioenricolarocca.it

 

Introduzione

 

I

 l sostegno pubblico alla promozione dei prodotti e dei servizi in specifiche aree territoriali, stabilito con gli artt. 61 e 62 della Finanziaria 2003,  ha ricevuto copertura finanziaria. Infatti, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in seguito alla pubblicazione della delibera CIPE n. 53 del 25/07/2003, nella G.U. n. 269 del 19/11/2003, con la quale si è data attuazione alla norma contenuta nell’art. 61, comma 13 della L. 27/12/2002 n. 289, sono state fornite le prime istruzioni, per la presentazione dell’istanza, volta ad ottenere il contributo per le campagne pubblicitarie localizzate. Il Decreto prevede la concessione di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, realizzate o da realizzare con attività pubblicitarie certificate e, nella misura massima del 12%, anche con attività pubblicitarie non certificate quali: attività di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response. Per rendere possibile l’acquisizione in via telematica delle domande presso il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, è stato di recente pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software denominato PUBLICREDIT,  necessario per la compilazione delle domande e per la realizzazione del file da trasmettere.

 Il contributo è attribuito nel limite delle risorse finanziarie di cui alla delibera CIPE n. 16 del 19/05/2003 in G.U. n. 156 del 08/07/2003 e nel rispetto della regola del “de minimis” prevista dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 che, come è noto, stabilisce il limite triennale di € 100.000 per gli aiuti di Stato diretti allo stesso contribuente.

Il credito, che è usufruibile esclusivamente in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, può essere fruito secondo le seguenti modalità:

Þ    in misura non superiore al 30% del contributo riconosciuto con l’atto di assenso dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza modello ICAP;

Þ    il restante 70% con comunicazione successiva da inviare ……


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febbraio 2004

 

 

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