
Call Job e deduzione art. 10 bis TUIR
di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore contabile
in Matera
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L |
’Agenzia delle Entrate[1]
è di recente intervenuta per fornire precisazioni in materia di conguaglio
fiscale 2003, relativamente ai redditi derivanti da contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore agricolo definiti “a giornata”. Quest’argomento
presenta evidenti analogie con il tema del lavoro intermittente[2]
(call job), nuova forma di lavoro dipendente introdotta con la Riforma Biagi,
il cui carattere principale è certamente lo svolgimento di una prestazione di
lavoro discontinua. Per esplicita disposizione di legge, il ricorso a tale
forma di lavoro non è consentita al fine di rimpiazzare:
Þ
lavoratori
in sciopero;
Þ
lavoratori oggetto di licenziamento
collettivo;
Þ
lavoratori oggetto di riduzione di orario di
rapporto di lavoro.
La forma richiesta per il call job è quella scritta, con
applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. di categoria,
riproporzionato all’orario svolto con la possibilità di prevedere, in via
contrattuale a favore del lavoratore, un’indennità di disponibilità per i
periodi di fermo lavorativo.
A seguito dell’introduzione
della norma di cui all’art. 10 bis del T.U.I.R. – oggi art. 11 del Testo Unico
I.R.E.S. – norma volta ad assicurare la progressività dell’imposizione in
materia di IRPEF – è sorto il problema di calcolare in modo corretto la nuova
deduzione che definisce l’area di esenzione del reddito dall’I.R.P.E.F.
L’algoritmo per il calcolo
della no-tax area è il seguente :
No - Tax area = ( 26.000 + deduzione teorica
( 3.000 + 4.500 ) – oneri deducibili art. 10 TUIR – reddito complessivo ) /
26.000
Mentre la deduzione fissa
di € 3.000 potrebbe essere, a richiesta del lavoratore, previa
autodichiarazione, attribuita per intero, la maggiorazione di € 4.500 va
proporzionata al periodo di lavoro, con esclusione delle sole giornate di
assenza ingiustificate.
In realtà, l’Agenzia delle
Entrate[3]
con propria circolare ha precisato l’obbligo di ragguaglio delle deduzioni ( di
base e aggiuntiva ) al periodo di lavoro, allorquando il rapporto di lavoro ha
avuto una durata inferiore all’anno.
La deduzione spetta per
intero allorquando la no-tax area = 1 ; non spetta per valori nulli o negativi; proporzionata per una
no-tax area con valore maggiore 0 e minore di 1.
Se ad esempio un lavoratore
è stato assunto il 01/04/2003 ed ha maturato una retribuzione di € 8.000 in
sede di conguaglio le soluzioni possibili sono due:
Þ
che il lavoratore eserciti
il diritto alla deduzione intera di € 3.000, inoltrando la richiesta al datore di
lavoro: in tal caso il calcolo delle deduzioni sarà
:
3.000 x 365/365
= 3.000,00
4.500 x 275/365
= 3.390,41
(26.000 + 3.000
+ 3.390,41 – 8.000)/26.000 = 0,9380
0,9380 x 3.000
= € 2.814,00
0,9380 x
3.390,41 = € 3.180,21
Þ
che il lavoratore non
eserciti il diritto alla deduzione intera di € 3.000 con ragguaglio al periodo
di lavoro delle deduzioni fissa e aggiuntiva :
3.000 x 275/365
= 2.260,27
4.500 x 275/365
= 3.390,41
(26.000 +
2.260,27 + 3.390,41 – 8.000)/26.000 = 0,9096
0,9096 x
2.260,27 = € 2.055,95
0,9096 x
3.390,41 = € 3.083,92
In definitiva,
il ragguaglio opererà con modalità diverse, a seconda delle scelte che il
lavoratore opererà in sede di assunzione, comunicando al datore di lavoro il
diritto ad un godimento pieno o proporzionato delle deduzioni, rimarcando che
la deduzione di € 4.500 nel ragguaglio escluderà i giorni di assenza
ingiustificata da posto di lavoro.
Il datore di lavoro in presenza di lavoro “ a
giornata” dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
1.
Calcolo
del reddito complessivo di riferimento : il calcolo dovrà essere effettuato la
prima volta nel primo periodo di paga e aggiornato progressivamente ad ogni
successivo periodo di paga, rendendo mobile
e progressiva la deduzione;
2.
Calcolo
della deduzione aggiuntiva di € 4.500: il calcolo della deduzione ragguagliata
terrà conto dei giorni di effettivo lavoro e dell’incidenza delle festività,
dei permessi retribuiti compresi nel periodo di paga. Così ad esempio per un
rapporto intermittente che va dal 20/01/2004 al 13/03/2004 per un totale – di
54 giorni – compreso il giorno di
partenza - con 16 giorni lavorati con 5
giorni lavorativi su 7, si avrà un totale giorni di deduzione di 16 + (14/40)*16 = > (16 + 5,6) => 22.
Il valore di 14 corrisponde a 7 sabato e 7 domeniche che non sono lavorative.
Mentre 40 rappresenta il numero totale delle ore settimanali previste per
contratto. Cosicché considerando che il lavoratore ha lavorato nel periodo
considerato : 5 gg a Gennaio 2004 ; 9 gg. a Febbraio 2004 e 2 gg. a Marzo 2004 con 7 gg. di deduzione
a Gennaio 2004 , 11 gg. di deduzione a Febbraio 2004 e 4 a Marzo 2004 per un
totale di 22 gg. di deduzione la deduzione teorica spettante sarà così
articolata:
Quindi per il
mese di Gennaio 2004, posto un reddito complessivo di € 300,00, la formula della no-tax area, in assenza di
richiesta di deduzione fissa intera sarà : (26.000 + 86,30 + 98,63 –
300)/26.000 = 0,9955 ( coefficiente fino a 4 decimali per troncamento come
richiesto dall’Agenzia delle Entrate).
0,9955 x 98,63
= € 98,19 ( deduzione effettiva base )
0,9955 x 86,30
= € 85.91 ( deduzione effettiva aggiuntiva)
Con un
reddito tassabile pari a (300,00 – 98,19 – 85,91) = 115,90 da assoggettare ad
IRPEF con aliquota del 23%.
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Mesi |
Ipotesi di ragguaglio per assenza di richiesta da parte del
lavoratore |
Ipotesi di dichiarazione di non possidenza di altro reddito |
Ipotesi di dichiarazione di non possidenza di altro reddito
precedentemente all’assunzione |
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Gennaio |
3.000 x (12/365)= 98,63 |
3.000 x (12/54) = 666,67 |
3.000 x (31/365) = 254,79 |
|
Febbraio |
3.000 x (29/365)= 336.99 |
3.000 x (29/54) =
2.277,78 |
3.000 x ( 60/365) =
493.15 |
|
Marzo |
3.000 x (13/365)= 443.84 |
3.000 x (13/54) =
3.000,00 |
3.000 x ( 73/365) =
600,00 |
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Possibile,
in sede di conguaglio, assegnare la deduzione intera di € 3.000, su richiesta
del lavoratore. |
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Possibile,
in sede di conguaglio, assegnare la deduzione intera di € 3.000, su richiesta
del lavoratore. |
L’argomento del ragguaglio
delle deduzioni introdotte per assicurare la progressività della tassazione ai
fini dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche, nell’ ipotesi di
rapporti di lavoro discontinui, sarà certamente nel corso dei prossimi mesi,
foriero di acuto dibattito anche in ordine alle soluzioni che, caso per caso,
verranno proposte. E’ evidente che, il meccanismo dei ragguagli con il
ricalcolo dell’algoritmo della no-tax area, è stato, fin dalla sua
introduzione, materia di una certa difficoltà anche per gli addetti ai lavori,
i quali il più delle volte, probabilmente, si sono affidati alle elaborazioni
rese dai software di gestione delle paghe.
Gennaio 2004
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[1] Circ. n. 59 del 30/12/2003
[2] Per un approfondimento del tema si veda M.
Chiara Volpi in “ Il Mondo Paghe” Ed. Seac, n. 11/2003 pag. 33 e ss. nel quale
viene definito lavoro intermittente quel
contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore
di lavoro che utilizza la sua
prestazione lavorativa con carattere discontinuo o intermittente. La
regolamentazione di tale forma di contratto è demandata ai C.C.N.L. nazionali o
territoriali o in via provvisoria ad apposito decreto ministeriale da emanarsi
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. In assenza della
regolamentazione collettiva è consentito ricorrere a tale forma contrattuale da
subito per i soggetti disoccupati con meno di 25 anni di età o con i soggetti
con più di 45 anni estromessi dal ciclo produttivo o iscritti nelle liste di
mobilità e di collocamento.
[3] Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 15/01/2003