
I
contributi concessi in base ai P.O.R.
di Enrico
Larocca
Dottore
Commercialista e Revisore contabile in Matera
Le sovvenzioni concesse
in base ai Piani Operativi Regionali (in sigla P.O.R.) per l’acquisto di beni
strumentali vanno classificate
come contributi in conto
impianti[1].
La contabilizzazione dei contributi in conto impianti segue tre possibili
alternative :
a) iscrizione in Avere del
contributo in conto impianti avente come contropartita Dare il credito per
contributi verso Ente erogante, fino alla concorrenza del credito stesso, con
frazionamento del contributo medesimo, in conformità al piano di ammortamento
dell’immobilizzazione materiale, il cui costo è destinatario dell’agevolazione
finanziaria ( metodo suggerito) – quindi a P.D. | Ente Erogante c/contributi @
Contributi in c/impianti|;
b) iscrizione in Avere del
contributo in conto impianti avente come contropartita Dare il credito per
contributi verso Ente erogante e successivo girosaldo del contributo in conto
impianti in Avere del costo dell’immobilizzazione sovvenzionata con riduzione
diretta del costo dell’immobilizzazione acquisita e con calcolo gli
ammortamenti sul costo di acquisto diminuito della sovvenzione ( metodo
consentito ) – a P.D. | Ente Erogante c/contributi @ Contributi in c/impianti|
e subito dopo | Contributi in c/impianti @ Immobilizzazione Materiale | ;
c) iscrizione in Avere del
contributo in conto impianti avente come contropartita Dare il credito per
contributi verso Ente erogante e successivo girosaldo del contributo con
contropartita Avere costituita da apposita Riserva del Patrimonio Netto.
Essendo espunti dal Conto Economico con il giroconto a riserva ed essendo tali
partite economiche delle sopravvenienze attive in termini fiscali, il concorso
alla formazione del reddito fiscale avverrà in sede di dichiarazione dei
redditi con tassazione per intero nell’anno di incasso o in quote costanti
nell’anno stesso e nei quattro anni successivi[2].
Nel caso di riparto in 5 anni della sopravvenienza attiva, occorrerà ovviamente
rilevare, in conseguenza del rinvio parziale della tassazione, delle imposte
differite tassabili.
Nel caso delle
sovvenzioni concesse in base ai P.O.R. le implicazioni di diritto
amministrativo si intrecciano con le implicazioni contabili e fiscali. A tal
fine occorre esaminare i seguenti aspetti:
a) formazione della
graduatoria di merito e fissazione del decreto provvisorio di assegnazione;
b) effettuazione del
collaudo finale;
c) emissione del decreto
definitivo di assegnazione della sovvenzione.
L’accesso alle sovvenzioni
P.O.R. è effettuato su domanda dell’interessato che normalmente redige un
modello che consta di questi elementi:
1) denominazione della
ditta o società richiedente con tutti i dati anagrafici e fiscali;
2) indicazione
dell’iniziativa economica che vuole essere oggetto di sovvenzione;
3) mappa del posizionamento
prodotto / mercati dell’iniziativa economica programmata;
4) piano degli investimenti
in fattori pluriennali e fattori d’esercizio;
5) piano di finanziamento
degli investimenti programmati;
6) Piano delle risorse
umane con predisposizione dell’organico aziendale prospettico distinto per
mansioni;
7) budget economico -
patrimoniale dell’iniziativa economica richiedente la sovvenzione riferito ai
successivi 3 o 5 anni.
I punti elencati in
precedenza formano, nel loro insieme,
il cosiddetto business plane
dell’iniziativa economica programmata.
Dopo il vaglio da parte
degli organi regionali deputati al controllo delle pratiche presentate,
nell’ipotesi di ammissione a sovvenzione dell’iniziativa, con il decreto provvisorio di assegnazione si costituisce, a favore dell’impresa
richiedente, una sorta di diritto di prenotazione sulle somme risultanti dalla
graduatoria di merito. Al termine di questa fase, l’impresa richiedente la
sovvenzione non è ancora titolare di un credito certo nell’an e nel quantum. La
ovvia conseguenza di tale situazione è che in questo momento non esiste alcun
ricavo di natura straordinaria – la sopravvenienza attiva - misurato da un
credito verso l’Ente regionale sia pure di natura presunta.
Effettuati gli
investimenti programmati, nei termini stabiliti dal bando P.O.R. , l’Ente
regionale, per mezzo di suoi funzionari, procede al collaudo finale
dell’iniziativa economica programmata. Sotto il profilo operativo questo
significa:
1) verifica documentale e
in azienda degli investimenti realizzati, al fine di accertare la
corrispondenza degli stessi rispetto alla domanda ammessa a contributo P.O.R. ;
2) verifica documentale e
in azienda del personale assunto, al fine di accertare la corrispondenza tra
l’organico di fatto all’atto del collaudo e l’organico programmato con il piano
organizzativo incluso nella domanda di sovvenzione.
Superato il collaudo
finale, l’impresa richiedente acquisisce, in via definitiva, un diritto di
credito verso l’ente regionale che misura, sotto il profilo economico, un
ricavo di natura straordinaria da appostare in contabilità secondo le modalità
innanzi indicate[3].
In caso di
mancato superamento del collaudo finale, nulla sarà dovuto dall’Ente erogante,
anche se il beneficiario era stato in origine inserito positivamente in
graduatoria.
Aggiungiamo
che, fino all’esito del collaudo finale, non esiste per la Regione alcun debito
e per l’impresa beneficiaria alcun
credito neppure di natura presunta e conseguentemente il ricavo contrapposto al
credito dell’impresa beneficiaria sarà differito alla fase post-collaudo,
semprechè l’impresa superi la procedura di collaudo finale.
Il
superamento del collaudo finale fissa, ai sensi dell’art. 109 del Nuovo
T.U.I.R. , il momento fiscalmente rilevante per l’imputazione della
sopravvenienza attiva. La contropartita sarà un credito di natura presunta se
il decreto di liquidazione definitiva risulterà asincrono rispetto
all’esercizio di effettuazione del collaudo finale ovvero un credito di natura
certa se il decreto di liquidazione definitiva risulterà effettuato nello
stesso esercizio di quello in cui risulterà completato il collaudo
dell’iniziativa sovvenzionata.
1) che l’ammontare
liquidato in via definitiva sia pari all’ammontare inizialmente concesso in
base a domanda;
2) che l’ammontare
liquidato in via definitiva sia inferiore all’ammontare inizialmente concesso
in base a domanda;
In nessun caso l’importo
liquidato in via definitiva potrà mai essere maggiore dell’importo inizialmente
concesso per ovvie ragioni di stanziamento. Contemporaneamente al decreto
definitivo di assegnazione viene anche emesso il mandato di pagamento, con
l’indicazione del beneficiario e dell’ammontare della sovvenzione da pagare.
La questione
dell’imputazione economica dei contributi P.O.R. è certamente molto delicata
specie in rapporto a quelle fattispecie nelle quali, per effetto di rinvii
richiesti dall’impresa richiedente per sopravvenute difficoltà tecniche, il
collaudo finale viene più volte rinviato. Nelle more del completamento delle
opere e degli investimenti, nessun credito per sovvenzione P.O.R. esiste
poiché, per quanto sopra affermato il credito sorge solo a seguito di
superamento del collaudo finale, mai prima. Possiamo conclusivamente affermare
che:
2. Fino all’entrata a
regime dell’impresa beneficiaria, non è possibile contabilizzare alcun ricavo,
neanche presunto, poiché in difetto di superamento del collaudo finale non
esiste nessun credito per l’impresa beneficiaria e, quindi, nessun ricavo ad
esso correlato e contrapposto. Questo in ossequio al principio di competenza
economica che richiede, ai fini della corretta determinazione del reddito
d’esercizio – matching principle - una necessaria correlazione ricavi – costi.
Solo ricorrendo tale correlazione, evento che si verifica soltanto con
l’emissione del decreto definitivo di assegnazione, giammai con la formazione
della graduatoria degli aventi diritto, assimilabile quest’ultima sotto il
profilo amministrativo, al decreto provvisorio di assegnazione, con il quale si
forma un semplice diritto di prenotazione delle risorse assegnate, il
contributo andrebbe imputato all’esercizio; mentre in difetto andrebbe rinviato
con la tecnica dei risconti.
3. Fino al superamento del
collaudo finale, il credito non è determinabile né nell’an nè nel quantum.
Non esiste nessun credito, neanche
di natura presunta, a tenore del fatto che l’Ente regionale, vagliate le
spese rendicontate potrebbe elidere, in tutto o in parte quelle spese ritenute
non agevolabili, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
344/2003, il ricavo straordinario per sovvenzione – correlato a tale credito -
non dovrebbe essere contabilizzato perché incerto nell’esistenza o non
determinabile in modo obiettivo.
[1] L’argomento dei contributi in conto
impianti è trattato nel P.C.N. n. 16, pararafo F), rientrando quest’ultimo nel
più ampio genere dei contributi in conto capitale. Il principio contabile
nazionale n. 16 definisce i contributi in conto capitale come le somme erogate
dallo Stato e da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative
dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all’ampliamento di
immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. L’impresa che
ne beneficia ha il vincolo di non distrarre dall’uso previsto, per un tempo
predeterminato dalla legge stessa, le immobilizzazioni oggetto di sovvenzione.
Per una disamina completa rimandiamo a il Codice del Bilancio civile e fiscale
di U. Armandi e S. Bonanno ed. Pirola 2003, pag. 789 e ss.
[2] In tal senso si esprime l’art. 88 lettera b) del Nuovo T.U.I.R. per il quale sono sopravvenienze attive, i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
[3] In tal senso si veda A. Bientinesi e G.
Lenzi in “Il Fisco” n. 25 /2000 pag. 8394 e ss., i quali affermano che il
decreto provvisorio di concessione riconosca, sulla scorta della verifica
iniziale di sussistenza dei requisiti delineati dalla normativa rilevante, il
diritto all’erogazione del contributo, ma che tale diritto divenga certo ( con
obbligo di rilevazione in contabilità generale n.d.r.) solo all’esito positivo
dell’accertamento finale, in conseguenza del quale, si avrà la liquidazione del
contributo.
giugno 2004
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