
L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 A
SALDO ZERO:
UN PROBLEMA VICINO ALLA SOLUZIONE?
Premessa: la compensazione c.d. “orizzontale”
Com’è
noto, a seguito dell’introduzione dell’istituto della compensazione, avvenuta
ormai da cinque anni, il contribuente che abbia un debito per una o più imposte
può scomputare da esse l’importo di altre imposte per le quali abbia una
posizione creditoria verso il Fisco stesso.
Si pensi,
ad esempio, al contribuente che abbia chiuso la propria liquidazione annuale
Iva 2002 (che confluirà nel modello di dichiarazione annuale da presentare nel
2003) con un credito di € 10.000 ; con l’introduzione di tale normativa, egli
non sarà più costretto ad attendere la prima liquidazione Iva a debito per
scomputare tale credito, ma potrà farlo anche prima, a diminuzione di eventuali
versamenti di altre imposte.
E’ appena
il caso di ricordare che nel primo caso si parla di compensazione verticale
(Iva con Iva, Irpef con Irpef), tra l’altro da sempre permessa, e nel secondo
di compensazione orizzontale.
Per
usufruire di tale possibilità, il contribuente deve tuttavia comunicare al
Fisco la propria compensazione, e ciò presentando il modello di versamento F24,
indicando negli importi a debito le somme da compensare, e negli importi a
credito le somme utilizzate in compensazione.
In una
recente nota diretta agli uffici locali, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto
il comportamento che verrà adottato in caso di omessa presentazione di un F24
in cui i crediti da compensare siano pari agli importi a debito: ossia l’F24 a
saldo zero.
In tale
nota si afferma che nel caso in cui il contribuente ometta la presentazione del
modello o lo presenti tardivamente, l’Amministrazione Finanziaria considererà,
rispettivamente, omessi o tardivi i versamenti delle somme dovute.
Tuttavia,
se alla data di scadenza del versamento il contribuente vanta un credito
compensabile di importo pari o superiore alle somme dovute, e non ha utilizzato
il credito per altre compensazioni, potrà presentare la nuova delega di
pagamento nel momento in cui riceve la comunicazione di irregolarità da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
In tale
circostanza, l’ufficio provvederà ad abbinare il versamento alla dichiarazione,
con automatico annullamento delle sanzioni e degli interessi richiesti.
Nel caso
in cui, invece, il contribuente vanti un credito di importo inferiore alle
somme dovute potrà, alternativamente:
a)
presentare
un modello F24 con saldo zero, sanando il versamento delle somme corrispondenti
al credito;
b)
presentare
una delega con l’intera somma dovuta, per cui, oltre a compensare il credito,
dovrà essere effettuato il versamento residuo.
In ogni
caso, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che si renda applicabile la
sanzione pari a € 154 prevista dall’art. 19 del D. Lgs. n. 241/1997, ridotta a
€ 51 in caso di ritardo non superiore a cinque giorni.
Peraltro,
è possibile la riduzione ad un quarto (pari a € 38,50), effettuando il
pagamento entro 60 giorni dalla contestazione.
Esempio
Riassumiamo
il tutto con un esempio.
Un
contribuente ha omesso di presentare l’F24 per compensare il debito Iva annuale
(codice tributo 6099) di € 3.500 con il suo credito Irpef di € 4.000.
In tal
caso, il Fisco considererà omesso l’intero importo di Iva e comunicherà
all’interessato tale infrazione, insieme agli importi da pagare a titolo di
sanzione ed interessi.
Ricevuta
la comunicazione, tuttavia, il contribuente potrà e dovrà dimostrare
all’Amministrazione che alla data originaria di scadenza del versamento vantava
un credito Irpef compensabile di importo 4.000, ossia addirittura superiore
alle somme dovute, e, sopratutto, dovrà dimostrare che non ha utilizzato il
credito per altre compensazioni (o comunque non per un importo superiore a €
500), e quindi presentare la nuova delega di pagamento.
L’ufficio
quindi annullerà l’intera somma richiesta, ma, ed è questa la novità,
richiederà al contribuente la sanzione pari a € 154 ridotta a € 38,50 in caso
di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione.
Se invece
il credito Irpef non fosse stato di 4.000, ma di 1.000, il contribuente potrà
utilizzare a scomputo solo l’importo di 1.000, mentre dovrà versare il residuo
di 3.000, ovviamente maggiorato delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi.
Inoltre, anche in questo caso, l’ufficio richiederà al contribuente la sanzione
pari a € 154 ridotta a € 38,50 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla
contestazione.
Il commento.
Ciò è tanto più inspiegabile se si pensa che nelle istruzioni a Unico 2000 era stato espressamente affermato dallo stesso Ministero che non sarebbero state comminate sanzioni in caso di omessa presentazione dell’F24 a saldo zero, se la stessa fosse avvenuta entro tre mesi dalla scadenza del termine originario di versamento.
D’altro canto, nella c.m. n. 77/01, l’Agenzia ha affermato che, per determinare correttamente se la irregolarità sia formale o sostanziale, gli uffici devono valutare in concreto, e nei casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
Poichè è indubbio che la omessa presentazione di un F24 a saldo zero costituisce pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, la strada da seguire per mettersi nelle condizioni di poter contestare l’arbitraria applicazione della sanzione deve allora essere quella di “sanare” tale irregolarità, e ciò presentando, anche dopo i tre mesi, l’ F24 a saldo zero, regolarizzando l’infrazione prima dell’esecuzione di controlli, trasformandola quindi in una violazione meramente formale, non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del D. Lgs. n. 472/1997.
- Danilo Sciuto -
- dottore commercialista in Catania -
- sciuto@commercialistatelematico.com
-
torna alla home page del COMMERCIALISTA TELEMATICO