La dichiarazione IVA 2017: ecco cosa ci sarà di nuovo nel modulo

mancano 55 giorni alla presentazione della dichiarazione IVA per il 2016 (scadenza 28 febbraio 2017): ecco le novità del modello IVA 2017 quadro per quadro

iva-vaSono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le bozze relative alla dichiarazione annuale IVA 2017. I modelli e le relative istruzioni tengono conto di tutte le novità applicabili con riferimento al periodo d’imposta 2016.

Frontespizio

Il decreto legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa Iva in favore anche oltre il termine di un anno. Il nuovo credito (o il maggior credito) potrà essere utilizzato in compensazione senza che sia obbligatoria la presentazione dell’istanza di rimborso. Il credito proveniente dai precedenti periodi di imposta risulta così “rigenerato” entrando a far parte della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2016.

La dichiarazione integrativa in favore risulta ora completamente equiparata al modello integrativo presentato per apportare rettifiche in senso sfavorevole al contribuente. Conseguentemente è stata soppressa dal frontespizio la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

Quadro VE

La Sezione 1 è stata modificata tenendo conto delle nuove percentuali di compensazione applicabili con riferimento al periodo d’imposta 2016. Le nuove percentuali sono state fissate con il decreto interministeriale del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla GU n. 39 del 17 febbraio 2016. Le percentuali di compensazione si applicano all’ammontare imponibile delle operazioni stesse per determinare la detrazione forfetizzata dell’IVA a credito.

Quadro VF

Simmetricamente al quadro VE, nel quadro VF è stato soppresso il rigo VF3 dove dovevano essere indicate le operazioni passive con applicazione della percentuale di compensazione del 7 per cento (dall’1 gennaio 2016 definitivamente abrogata). Sono stati aggiunti tre nuovi righi: VF3, VF6 e VF7 dove indicare le operazioni passive con la nuova aliquota del 5 per cento e con percentuali di compensazione del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.

L’incremento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% ha interessato alcuni prodotti alimentari, ed in particolare il basilico ed altre piante aromatiche (dal 23 luglio del 2016). L’aliquota del 5% si applica anche alle prestazioni socio–sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente, sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti. La nuova aliquota si applica unicamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre del 2015. Per le prestazioni relative ai contratti ancora in corso (non scaduti e non ancora rinnovati) e stipulati nei periodi di imposta precedenti, si continua ad applicare la “vecchia” aliquota.

Quadro VJ

Le bozze prevedono la ridenominazione del rigo VJ16. In corrispondenza devono essere indicati gli acquisti di prodotti elettronici, cioè acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Quadro VN

Si tratta di un quadro completamente nuovo, ora istituito, riservato ai contribuenti che hanno presentato nel periodo di imposta 2011 una dichiarazione Iva integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6 – bis del D.P.R. n. 322/1998. La compilazione interessa esclusivamente i contribuenti che hanno presentato il modello integrativo oltre il termine di un anno (oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) A tal proposito si ricorda che è scaduto il 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione integrativa a favore della dichiarazione Iva annuale del periodo d’imposta 2011.

Quadro VL

E’ stato aggiunto il nuovo rigo VL11 ove indicare il maggior credito dovuto alla presentazione della dichiarazione integrativa Iva effettuata oltre il termine di un anno.

Quadro VX

E’ stato aggiunto in corrispondenza del rigo VX4 il nuovo campo 9 denominato “interpello”. La compilazione interessa i contribuenti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello al fine di ottenere la disapplicazione della normativa delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.

Quadro VO

La modifica più significativa riguarda la cancellazione della casella da compilare per la comunicazione dell’opzione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (previsto dall’art. 27, cc. 1 e 2 del D.L. n. 98/20111). Dall1 gennaio 2016 non è più possibile accedere al predetto regime dei “minimi” definitivamente abrogato. I soggetti che continuano ad applicarlo sono solo coloro che ne beneficiano fino ad esaurimento dei relativi effetti.

4 gennaio 2017

Nicola Forte