La contabilità per cassa ed il problema dei risconti: la soluzione

uno degli aspetti che più spaventano nella contabilità semplificata per cassa è la gestione dei componenti già trattati per competenza nell’esercizio 2016 e non “pagati” nel 2017: analizziamo il problema dei risconti e del loro impatto sul prossimo reddito d’impresa calcolato per cassa

semplificate-2017Le imprese cosiddette minori che, con decorrenza dall’1 gennaio 2017, sono obbligate a determinare il reddito secondo le nuove regole di cui al novellato articolo 66 del TUIR, dovranno prestare particolare attenzione alla gestione della fase transitoria.

Nel passaggio dal regime di “competenza pura” al regime di “cassa parziale”, introdotto per i contribuenti in contabilità semplificata dalla legge di Bilancio 2017, devono essere evitati “salti” di imposta. Allo stesso modo, con riferimento ai componenti negativi di reddito che sono a “cavallo” delle annualità 2016/2017, devono essere evitate duplicazioni o mancate deduzioni di costi.

L’art. 1, c. 19, della legge di Bilancio 2017 prevede “Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione” che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Il contribuente deve quindi tenere in considerazione le diverse regole della competenza, rispetto alla cassa. Ad esempio si consideri il caso di un imprenditore individuale che l’1 dicembre 2016 ha pagato anticipatamente il canone di locazione del negozio riguardante due mensilità (dicembre 2016 e gennaio 2017). In questo caso, al fine di determinare correttamente il reddito di impresa dell’anno 2016, l’imprenditore avrà determinato (al 31 dicembre) un risconto attivo per un importo pari al canone di locazione relativo al mese di gennaio del 2017.

Il predetto canone non può essere considerato in deduzione nell’anno 2016 in quanto se non fosse rilevato il risconto risulterebbe violato il principio di competenza. In questo caso il contribuente determinerebbe un reddito inferiore rispetto a quello quantificabile in base alle regole vigenti fino al 31 dicembre del 2016.

Il problema, a questo punto, è comprendere come operare correttamente nel successivo esercizio 2017, durante il quale troverà la prima applicazione il principio di cassa (parziale). Il canone di locazione è stato corrisposto (per le due mensilità) l’1 dicembre 2016. Conseguentemente nessun ulteriore pagamento sarà effettuato a tale titolo all’inizio del 2017. Pertanto, applicando il principio di cassa “puro”, quindi facendo riferimento ai pagamenti che saranno effettuati nell’anno 2017, il predetto canone di locazione non sarà mai deducibile né nell’anno 2016, né nell’anno 2017.

Con riferimento alla primo periodo di imposta la violazione non sarebbe corretta, come detto, a causa della violazione del principio di competenza. Invece l’impossibilità di dedurre il canone nel successivo anno 2017 sarà dovuta alla mancanza del pagamento effettuato, anticipatamente, nell’anno 2016.

E’ evidente, però, come il passaggio da un regime ad un altro non possa penalizzare il contribuente con la conseguente indeducibilità del predetto costo.

Il canone relativo al mese di gennaio del 2017, la cui deduzione è stata rinviata a seguito della rilevazione del risconto al termine dell’esercizio precedente, deve concorrere in diminuzione alla determinazione del reddito d’impresa.

Nella sostanza i risconti attivi esistenti all’inizio dell’anno 2017 seguono la stessa logica della voce “rimanenze iniziali”. Si tratta di costi che normalmente dovrebbero essere imputati all’esercizio successivo con una rilevazione al 1° gennaio. Pertanto se il legislatore ha previsto, nel primo anno di applicazione del regime di cassa, che le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 devono essere considerate in deduzione in un’unica soluzione all’inizio dell’anno successivo, la medesima soluzione dovrebbe essere applicata con riferimento ai risconti attivi. Il canone di locazione relativo al mese di gennaio 2017 dovrà essere considerato in deduzione dal reddito relativo alla predetta annualità. Ciò anche laddove il relativo pagamento sarà stato effettuato nell’anno precedente. La soluzione consentirà, contestualmente, di determinare correttamente il reddito del 2016 osservando il principio di competenza e allo stesso tempo di conservare la deduzione del canone di locazione nel mese di gennaio dell’anno 2017.

17 gennaio 2017

Nicola Forte