Dichiarazione IVA e versamento del saldo: cambiano le tempistiche

dal 2017 (per effetto delle novità arrivate nel pacchetto Legge di Bilancio) la dichiarazione IVA cambia le sue tempistiche: solo per il 2017 l’invio scade il 28 febbraio, mentre sarà possibile versare il saldo insieme alle imposte sui redditi a giugno e luglio – attenzione le tempistiche 2018 saranno più generose: la scadenza sarà a fine aprile

2017Il decreto legge n. 193/2016 ha rimodulato i termini per il versamento del saldo dell’Iva annuale. Dopo l’introduzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto in forma autonoma, se il legislatore non fosse intervenuto con la modifica normativa in commento i contribuenti non avrebbero potuto più versare il saldo dell’imposta entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva

L’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma (per tutti i contribuenti) è stato previsto dalla legge n. 190/2014. A partire dal periodo di imposta 2016 (ai fini Iva il periodo di imposta coincide sempre con l’anno solare) la dichiarazione Iva non potrà più essere inclusa all’interno del Modello Unico.

La nuova scadenza per la presentazione è rappresentata dall’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’anno di riferimento. Conseguentemente l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017. Tuttavia il nuovo termine avrà valore annuale.

L’art. 4, c. 4, lett. c, del decreto legge n. 193/2016 stabilisce che dal 2018 (periodo di imposta 2017) la dichiarazione deve essere presentata tra l’1 febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente per la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2017 i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per adempiere all’obbligo.

L’allungamento del termine è stato possibile in virtù dell’introduzione di un ulteriore obbligo previsto dallo stesso decreto legge n. 193/2016. I soggetti passivi Iva, tenuti alla liquidazione del tributo, devono trasmettere periodicamente all’Agenzia delle entrate, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, i dati e i risultati delle liquidazioni Iva periodiche. L’adempimento dovrebbe essere in grado di intercettare in tempi brevi gli omessi versamenti e ciò spiegherebbe il maggior termine concesso ai contribuenti per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma.

L’invio dei dati relativi alle liquidazioni Iva dovrà essere effettuato con periodicità trimestrale sia dai contribuenti che liquidano il tributo con periodicità mensile, sia dai cosiddetti trimestrali. Al fine di favorire l’entrata in vigore del nuovo obbligo, solamente per l’anno 2017 il primo invio dovrà essere effettuato con la trasmissione dei dati del primo semestre, entro il 25 luglio del 2017.

Il versamento del saldo Iva annuale

La scadenza relativa al versamento del saldo annuale è stabilita dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 542/1999. La data di riferimento è fissata al 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia le predette disposizioni prevedevano, per i contribuenti che avessero incluso la dichiarazione Iva all’interno del Modello Unico, la possibilità di effettuare il versamento annuale entro i medesimi termini stabiliti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata.

La possibilità di avvalersi del termine lungo era subordinata all’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivamente alla predetta data.

La scadenza era dunque rappresentata dal 16 giugno, ovvero nei trenta giorni successivi applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (come previsto per le imposte sui redditi).

Il decreto legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità, con una specifica modifica introdotta durante la fase di conversione (L. 1 dicembre 2016, n. 225), di “mantenere in vita” il ccosiddetto termine lungo per il versamento del saldo Iva annuale.

Il legislatore ha eliminato il riferimento alle somme dovute in base alla dichiarazione unificata introducendo, quale nuovo riferimento, il termine di versamento previsto ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente tutti i soggetti passivi, anche se la dichiarazione Iva dovrà essere presentata in forma autonoma, potranno versare il saldo annuale Iva entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il nuovo termine è previsto dall’art. 17, c. 1, del D.P.R. n. 435/2001 a sua volta oggetto di modifica (dall’art. 7–quater del D.L. n. 193/2016 come convertito). Il nuovo termine sia ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini Iva è rappresentato dal 30 giugno in sostituzione della scadenza del 16 giugno. Ai fini del versamento dell’Iva i contribuenti potranno effettuare il versamento entro il 16 marzo in un’unica soluzione o entro il 30 giugno con la maggiorazione mensile dello 0,40 per cento. Sarà poi comunque possibile usufruire, come ai fini delle imposte sui redditi, di ulteriori 30 giorni (scadenza del 30 luglio) applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Se il legislatore non fosse intervenuto con questa modifica, l’unico termine di versamento sarebbe stato quello del 16 marzo.

2 gennaio 2017

Nicola Forte