Credito d’imposta per spese di vigilanza e videosorveglianza

il credito d’imposta spetta alle persone fisiche per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme sostenute nell’anno 2016, nonchè quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali

 umbrella-1600488_1280Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 6 dicembre 2016 sulla GU n.298 del 22-12-2016, ha definito i criteri per l’accesso al credito d’imposta relativo alle spese per impianti di allarme/videosorveglianza e per attività di vigilanza. L’agevolazione di cui al decreto spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonchè quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese relative all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%. Il limite massimo complessivo stanziato dallo Stato per l’erogazione del credito è di 15 milioni di euro.

A chi spetta

Il credito d’imposta viene riconosciuto solamente a favore delle persone fisiche.

Inoltre le spese in questione non devono essere sostenute nell’ambito di attività di lavoro autonomo o d’impresa. Come già evidenziato se l’immobile per il quale vengono sostenute le spese è adibito promiscuamente all’uso personale/familiare del contribuente e all’esercizio delle attività sopra citate, il credito d’imposta viene ridotto al 50%.

Riconoscimento del credito

Per il riconoscimento del credito è necessario presentare una specifica istanza, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Il modello dell’istanza verrà approvato, successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’istanza andrà indicato l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nel corso dell’anno 2016.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’importo complessivo del credito d’imposta richiesto dai vari soggetti, stabilirà la percentuale massima del credito che spetta a ciascuno. La percentuale sarà comunicata con apposito provvedimento dello stesso Direttore dell’Agenzia, che deve essere emanato entro e non oltre il 31 marzo 2017. Il MEF evidenzia che il credito in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere fiscale aventi ad oggetto le spese di cui si discute.

Fruizione del credito

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a cui di cui al comma 2, dell’articolo 3, concernente l’individuazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta medesimo.

Il relativo modello F24 in compensazione va presentato solo telematicamente, tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; in alternativa, le persone fisiche (non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Controlli

Qualora l’Agenzia delle entrate dovesse accertare che l’agevolazione non spetti, in tutto o in parte, procederà al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, cc. da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

3 gennaio 2017

Giovanna Greco