Bonifico per detrazione da ristrutturazione edilizia: è possibile sanare i dati mancanti?

detrazioni IRPEF: in caso di bonifico mancante di alcuni dati relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, la dichiarazione di atto notorio può sanare le mancanze e salvare la detrazione

 CTvertiSi verificheranno probabili ricadute sui contenziosi in corso a seguito delle indicazioni dell’Agenzia delle entrate fornite con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, riguardanti le modalità di pagamento delle spese di ristrutturazione degli immobili. Ciò al fine di fruire della detrazione prevista ai fini IRPEF dall’art. 16–bis del TUIR. La medesima soluzione vale per le spese finalizzate al risparmio energetico.

In passato si è verificato di frequente che i pagamenti delle spese di ristrutturazione siano stati effettuati con bonifico senza rendere possibile alle banche o alle Poste Italiane SPA di ottemperare all’obbligo di operare la ritenuta di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010. Ciò in conseguenza della non completa compilazione del bonifico bancario o postale. In tale ipotesi, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 55/E del 2012, l’unica possibilità per non perdere il diritto alla detrazione era rappresentata dalla ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto. In questo caso l’impresa che aveva effettuato i lavori doveva restituire la somma già trasmessa in precedenza per evitare una duplicazione del pagamento.

La recente circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha ritenuto superata la predetta indicazione. In buona sostanza non è più necessario ripetere il pagamento mediante bonifico essendo possibile, osservando determinate formalità, conservare il diritto alla detrazione della spesa. Ciò a condizione di soddisfare comunque la finalità della norma agevolativa che intende assicurare la corretta tassazione del reddito derivante dall’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.

L’Agenzia delle entrate ha così individuato gli adempimenti formali in grado di garantire all’erario la tassazione dei ricavi conseguenti all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. In particolare, l’impresa beneficiaria dell’accredito deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestando di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

La soluzione fa venire meno la perdita del diritto alla detrazione qualora la persona fisica, che ha disposto il bonifico bancario, non abbia ad esempio indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’impresa destinataria della somma. Anche se le banche o le Poste non hanno potuto effettuare la predetta ritenuta si conserva il diritto alla detrazione delle spese.

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate potranno anche incidere sui contenziosi pendenti. Ciò a condizione che eventuali decisioni sfavorevoli relative al primo grado di giudizio non siano ancora definitive. Non deve ancora essere ancora decorso il termine di sei mesi entro cui presentare ricorso in appello, nell’ipotesi in cui la decisione di primo grado sia stata sfavorevole, ovvero, se è decorso un termine superiore, la decisione di primo grado deve essere stata appellata.

E’ auspicabile, laddove il contribuente abbia allegato nel fascicolo del contenzioso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa che ha eseguito i lavori, che l’Agenzia delle entrate manifesti la volontà di desistenza con riferimento al contenzioso in essere. Ciò a condizione che i contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio siano conformi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 43 del 2016 in rassegna.

19 gennaio 2017

Nicola Forte