Bilancio d'esercizio in perdita: quali adempimenti vanno posti in essere?

la rilevazione di una perdita d’esercizio impone adempimenti diversi a seconda dell’entità della stessa e della possibile decurtazione del capitale sociale al di sotto del minimo legale: nell’articolo vengono fornite le indicazioni operative per gestire al meglio tale situazione

faq-ctSe il bilancio di una società di capitali chiude in perdita occorre osservare una serie adempimenti previsti al Codice civile, che cambiano in funzione dell’entità della perdita registrata. Una perdita comporta la diminuzione sostanziale del patrimonio netto: in alcuni casi essa va formalizzata tramite riduzione del capitale sociale, in altri casi la riduzione è solo volontaria o, almeno, l’esecuzione può essere differita. Le situazioni che si possono verificare possono essere rappresentate in tre casi principali:

  • riduzione volontaria per perdite;
  • riduzione obbligatoria con effetto differito;
  • riduzione obbligatoria con effetto immediato.

L’utilizzo prioritario delle riserve

La regola fondamentale in tema di copertura delle perdite è che in presenza di riserve queste vanno utilizzate fino a concorrenza del loro ammontare, prima di di imputare le perdite al capitale sociale. Per cui, in presenza di riserve sufficienti a coprire le perdite registrate, non occorre apportare alcuna riduzione di capitale sociale.

Esempio di utilizzo prioritario delle riserve

Si supponga che una società con capitale sociale d 20.000 euro abbia registrato una perdita d’esercizio di 35.000 euro e abbia una riserva straordinaria di euro 30.000 euro. In tal caso, essendo la perdita non coperta dalla riserva straordinaria solo per 5.000 euro, per tale importo graverà sul capitale sociale. Poiché la perdita residua non incide sul capitale sociale per più di 1/3, non esiste un obbligo di immediata riduzione del capitale sociale, sebbene fino al reintegro del capitale sociale non sarà possibile distribuire dividendi ai soci. Tuttavia se i soci volessero eseguire la riduzione di capitale sociale, a tutti gli effetti volontaria, non dovrebbero applicare le regole stabilite dall’articolo 2482 del codice civile (cioè iscrizione della delibera al registro imprese, attesa di 90 giorni per verificare le eventuali contestazioni dei creditori, e successivamente effettivo atto di riduzione del capitale sociale).

La copertura della perdita determina una semplice riqualificazione del netto

L’operazione di copertura delle perdite mediante l’utilizzo del capitale sociale, in realtà, non appare come operazione che deve essere portata a conoscenza dei terzi per poter garantire l’impugnabilita’ della delibera, essendo l’operazione in discorso, una semplice riqualificazione del Patrimonio Netto sul quale la perdita di bilancio ha già inciso. Infatti, si tratta di dare la forma ad un’operazione che sotto il profilo sostanziale ha già ridotto il netto societario.

La riduzione del capitale oltre 1/3 ma sopra il minimo legale

Si tratta dell’ipotesi di cui all’articolo 2482 bis del codice civile (per le s.r.l.) prevede che scattino adempimenti obbligatori quando la perdita ha incidenza rilevante senza però ledere il minimo legale. L’incidenza rilevante è stabilita nella misura di un terzo, ad esempio, di 8 mila euro rispetto a un capitale di 20 mila euro. Tale situazione comporta l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea dei soci senza indugio e presentare loro una situazione patrimoniale e una relazione su quest’ultima, relazione che va depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima rispetto alla data dell’assemblea. Non adempiendo in tal senso, scatterebbero le sanzioni previste dall’art. 2631 del cod. civ.

Spetterà ai soci scegliere se procedere alla immediata riduzione del capitale sociale per perdite ovvero rimandare l’operazione sperando in un’inversione dell’andamento negativo e nel conseguimento di utili da portare a copertura delle perdite pregresse.

Perdite rilevanti con violazione del minimo legale

La riduzione di capitale più delicata è quella disciplinata dall’articolo 2482 ter del Codice civile (2447 per le Spa), riguardante il caso di una perdita superiore 1/3 del capitale, con capitale che scende al di sotto del limite legale. Stando all’esempio precedente, l’ipotesi ricorrerebbe nel caso di perdita ad es. di 12 mila euro su un capitale sociale di 20mila euro. Corre l’obbligo di ricordare che i due parametri devono verificarsi contemporaneamente per far rientrare il caso nella fattispecie in discorso.

Effetti giuridici della condizione di perdita rilevante con riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Il verificarsi della situazione descritta comporta l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, considerando che tra questi ultimi non vi è, in questa fase, l’obbligo di iscrivere al Registro imprese il manifestarsi della causa di scioglimento ai sensi articolo 2484, punto 4 del codice civile). Tale obbligo ricorrerà solo quando gli amministratori abbiano constatato che i soci non intendano eseguire alcuno degli adempimenti di cui all’articolo 2482 ter del codice civile, cioè la ricapitalizzazione o la trasformazione in società di persone.

La procedura di ricapitalizzazione societaria

Per quanto attiene alla procedura di ricapitalizzazione, essa può avvenire sia nella forma “tradizionale”, cioè riduzione del capitale e contemporaneo aumento, sia nella forma alternativa del mero aumento di capitale, in modo che esso si presenti di ammontare sufficiente a sopportare l’erosione della perdita. A tale riguardo la massima del Notariato milanese n. 122 propone l’esempio di una S.r.l. che subisce una perdita di 200mila euro su un capitale di 120mila euro. Ebbene la società potrebbe eseguire la riduzione con successivo aumento e richiesta di versamento ai soci di 110mila euro, oppure anche aumentare il capitale a 600mila euro mantenendo iscritta la perdita di 200mila euro. Secondo la prassi operativa è possibile anche eseguire un aumento di capitale per 90 mila euro, con il quale si avrebbe comunque un capitale, al netto della perdita comunque superiore al minimo legale, che consentirebbe alla società di differire la scelta della soluzione da adottare (utilizzo degli utili di bilancio conseguiti o ricapitalizzazione da parte dei soci).

 

23/1/2017

Enrico Larocca