Tutte le incertezze del nuovo spesometro

il nuovo spesometro trimestrale è la causa scatenante della protesta dei commercialisti in quanto è un adempmento estremamente invasivo, inoltre è un adempimento che ad oggi genera forti dubbi: quali saranno i contenuti effettivi del nuovo spesometro? Quali sono i contribuenti esentati dall’invio?

2017Dopo il varo definitivo e la conversione in legge del D.L. n. 193/2016 sono ancora numerose le incertezze e le domande che attendono la risposta con riferimento al nuovo spesometro trimestrale, che ha sostituito il vecchio adempimento annuale.

L’art. 4 del citato D.L. ha sostituito integralmente l’art. 21 del D.L. n. 78/2010. Pertanto, al fine di avere un quadro di riferimento completo sarà necessario attendere l’approvazione dei decreti attuativi.

I contenti della nuova comunicazione

Le maggiori incertezze riguardano, almeno per il momento, i contenuti della comunicazione. Il nuovo testo normativo fa riferimento esclusivamente alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate nei libri Iva. Nessuna indicazione viene fornita con riferimento ai corrispettivi la cui comunicazione era invece obbligatoria, secondo la normativa precedentemente in vigore, se l’importo giornaliero avesse superato determinate soglie.

Almeno per il momento sembra che non sussista alcun obbligo di comunicazione anche se, per considerare corretta tale conclusione, sarà necessario attendere le disposizioni di attuazione. Non si può escludere completamente, infatti, che i predetti decreti non prevedano uno specifico obbligo in tal senso.

Inoltre la comunicazione sarà molto più analitica rispetto al passato. Infatti, il decreto legge in commento prevede l’obbligo di indicazione nella comunicazione trimestrale della data e del numero della fattura. Pertanto le diverse prestazioni (e gli imponibili) effettuate nei confronti dello stesso cliente non potranno costituire oggetto di comunicazione in “forma aggregata”. Sarà necessario indicare singolarmente i predetti elementi.

Non devono essere invece comunicate le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva.

I soggetti esonerati

La disposizione non è particolarmente chiara per ciò che riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati ed esonerati dall’adempimento. L’obbligo sembra essere collegato alla registrazione delle fatture attive e passive. Pertanto, in mancanza di tale obbligo l’esonero dovrebbe scattare automaticamente.

Dovrebbero ad esempio essere esclusi i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi o il regime forfetario previsti, rispettivamente, dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 58 della legge n. 190/2014. Per le medesime ragioni dovrebbero essere esonerati anche gli enti e le associazioni che hanno fruito del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

La conclusione sopra indicata non è affatto certa e i dubbi traggono origine da quanto previsto con le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

L’art. 4 in commento prevede espressamente che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, c. 6, del Decreto Iva, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973. L’indicazione vuol significare che se i predetti contribuenti sono situati in una zona non montana sono obbligati ad effettuare il nuovo adempimento.

In base ad un’interpretazione letterale dell’art. 34, c. 6, del D.P.R. n. 633/1972 si desume che gli imprenditori agricoli che hanno realizzato nell’anno un volume d’affare non superiore a 7.000 euro sono esonerati dall’obbligo di registrazione delle relative fatture. Ciò a condizione che il volume d’affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Dal combinato disposto dell’art. 4 del D.L. n. 193/2016 e dell’art. 34, c. 6, del D.P.R. n. 633/1972 ne consegue che, gli imprenditori agricoli i quali operano al di fuori delle predette zone montane, anche se esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, saranno comunque obbligati ed effettuare la nuova comunicazione.

Pertanto, seguendo lo stesso ragionamento non è certo che tutti i soggetti esonerati dagli obbligi di registrazione siano dispensati dall’obbligo di trasmissione dei predetti dati. Sarà necessario attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

19 dicembre 2016

Nicola Forte