Trust e imposta di donazione: i recenti orientamenti giurisprudenziali

Mediante l’istituzione di un trust, un soggetto detto disponente, si spossessa dei propri beni trasferendone la titolarità ai fini della gestione ad un soggetto terzo, detto trustee, per perseguire finalità meritevoli di tutela – analizziamo se e come la costituzione di un trust può essere soggetta all’imposta di donazione.

L’imposta di donazione in caso di trust

Come noto, mediante l’istituzione di un trust, un soggetto detto disponente, si spossessa dei propri beni trasferendone la titolarità ai fini della gestione ad un soggetto terzo, detto trustee, per perseguire finalità meritevoli di tutela.

Il trustee gestisce e custodisce il patrimonio inserito in trust e al termine dell’istituto trasferisce il patrimonio ai beneficiari.

Da sempre ci si è chiesti se l’imposta di donazione afferente al trasferimento gratuito di proprietà dovesse essere corrisposta nella fase iniziale, quando i beni passano dal disponente al trustee, o in fase finale, quando il trustee trasferisce detti beni ai beneficiari; ed ancora in relazione alla imposte indirette ipotecarie e catastali, se le stesse debbano essere corrisposte in misura proporzionale sia in fase iniziale che in fase finale o se sia sufficiente corrispondere tali imposte in fase finale in quanto solo in tal momento si realizza un effetto arricchitorio in capo al beneficiario.

In assenza di norma puntuale a riguardo, l’Amministrazione finanziaria si è sempre esposta prevedendo:

  • in relazione all’imposta di donazione, che questa debba essere corrisposta nella fase iniziale di trasferimento, quando cioè i beni vengono trasferiti dal disponente al trustee, facendo in ogni caso riferimento al rapporto di parentela esistente tra i disponenti e i beneficiari del fondo in trust se individuati. Sul punto ricordiamo la C.M. 48/E/2007 e la C.M. 3/E/2008; la prima ha precisato peraltro che l’imposta di donazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari anche se nel corso della vita del trust ci sono degli incrementi o decrementi di valore;

  • in relazione all’imposte ipotecaria e catastale, che queste debbano essere corrisposte in misura proporzionale sia nella fase iniziale che nella fase finale di trasferimento dei beni, questo perché l’agenzia vuole l’applicazione delle imposte già sul mero trasferimento esulando prescindendo effetti arricchitori che tale trasferimento può realizzare.

L’orientamento giurisprudenziale, su entrambi i temi, ha assunto una posizione che pareva inamovibile con alcune ordinanze del 2015 ed una sentenza ad inizio 2016 (nn. 3737/2015, 3735/2015, 3886/2015 e 4482/2016).

 

In relazione all’imposta di donazione

Nei pronunciamenti citati, i Giudici hanno in un certo senso avvallato la tesi dell’Agenzia delle Entrate prevedendo che la diposizione di beni in trust debba essere scontare l’imposta di donazione appunto nella fase iniziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’imposta va applicata in sede di costituzione del Trust perché afferente al solo vincolo; una delle Ordinanze citate precisa oltretutto che trattasi di un’imposta “nuova” equiparabile all’imposta di donazione.

Pertanto, indipendentemente dal realizzo o meno di una maggior capacità contributiva in capo al “donatario”, secondo i giudici l’imposta di donazione deve trovare applicazione giacché viene istituito un vincolo su un determinato patrimonio. La capacità contributiva viene quindi collegata non ad un arricchimento ma alla mera creazione del vincolo.

 

In relazione alle imposte ipotecaria e catastale

Nella sentenza 4482/2016 i Giudici hanno diversamente statuito che le imposte sono applicate in misura fissa al momento della registrazione dell’atto di Trust in quanto in assenza di effetto arrichitorio in capo al trustee, nuovo intestatario dei beni; le stesse, troveranno invece applicazione in misura proporzionale in sede di attribuzione dei beni al beneficiario in quanto solo al termine finale dell’istituto si realizzerà concretamente l’effetto arricchitorio (a conclusioni diverse era invece giunta ‘ordinanza 3886/201).

Proprio in questo contesto ormai quasi consolidato, quanto meno per il tema dell’imposta di donazione, si inseriscono la recente sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016 (ud 5 ottobre 2016) e la sentenza n. 8200 del 24 ottobre 2016.

Vediamo nel prosieguo quale orientamento hanno assunto questi recenti pronunciamenti.

 

In relazione all’imposta di donazione

Nella sentenza della Corte (n. 21614/2016), il fatto che il trust oggetto della sentenza fosse autodichiarato è ad avviso di chi scrive, un’informazione di poco conto, perché di fatto il nuovo orientamento, secondo quanto indicato nella sentenza, dovrebbe trovare applicazione in tutte le ipotesi di disposizione di beni in trust.

In questa sede, infatti, i giudici evidenziano come già numerose ordinanze della Cassazione erano giunte a

“diverse più radicali conclusioni” dove era stato ritenuto che “il D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 47 e ss., avesse istituito un’autonoma generale imposta ‘sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità’.

Secondo le precedenti ordinanze, come detto, l’applicazione del tributo ‘prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni’ e, ‘troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di vincoli d’indisponibilità’ includendovi tra questi ultimi il trust.

Secondo i Giudici, le posizioni assunte dalle precedenti Ordinanze “non appaiono condivisibili”.

La sentenza in analisi esprime chiaramente il proprio dissenso precisando da ultimo che

“nemmeno può condividersi l’interpretazione letterale del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6’ al cui avviso sarebbe stata istituita un’autonoma imposta ‘sulla costituzione dei vincoli di destinazione’ (…) e avente come presupposto la loro mera costituzione”.

La Corte conclude precisando in maniera a questo punto ‘scontata’ che “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”.

Ciò detto, tale pronuncia si discosta completamente dai precedenti orientamenti giurisprudenziali, prevedendo infatti che l’imposta di donazione debba essere corrisposta in fase finale, quando quindi il trustee trasferisce il patrimonio detenuto in trust ai beneficiari dell’istituto stesso, questo perché l’imposta indiretta ha come presupposto il reale arricchimento che in fase iniziale, quando i beni vengono intestati al trustee, non si realizza mai, perché quest’ultimo soggetto ne è proprietario esclusivamente ai fini della gestione e non invece ai fini del godimento.

La sentenza della CTP di Milano (n. 8200/2016) si pronuncia ulteriormente, in un certo senso facendo da precursore alla sentenza della Corte precedente, prevedendo che “per quanto riguarda i beneficiari finali, il trasferimento iniziale non giustifica di per sé l’applicazione dell’imposta di donazione e successione, e ciò perché l’indice di capacità contributiva si realizzerà solo successivamente”.

Il beneficiario finale, unico soggetto passivo dell’imposta, è al momento di istituzione del trust, titolare di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti e solo quando si realizzerà effettivamente il trasferimento sorgerà il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione.

In tale sentenza, il trustee proponeva ricorso1 avverso un avviso di accertamento relativo alla richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate di dover corrispondere le imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale al momento della costituzione dell’atto.

La Disponente in questione, in assenza di Beneficiari eredi attuali, aveva individuato quale beneficiario residuale dell’istituto, una ONLUS, nel solo caso in cui non si fossero palesati nemmeno in futuro beneficiari in linea retta.

La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso.

 

In relazione alle ipotecaria e catastale:

La medesima sentenza della Corte sopra analizzata [21.614], in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, seppur con riferimento ad un trust autodichiarato, ha affermato che

“L’istituzione di un trust cosiddetto ‘autodichiarato’, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perchè la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la ‘segregazione’ quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una ‘segregazione’ da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

Anche la CTP di Milano ha assunto la medesima posizione prevedendo che non sono dovute imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale

“ciò in quanto il trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta. La costituzione del vincolo di destinazione non è in grado di determinare il presupposto dell’obbligazione tributaria, dovendo l’effetto del trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trustee”.

La costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa di registro sia essa ipotecaria o catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Proprio in relazione alle ipocatastali, l’applicazione di dette imposte è in misura fissa.

Pare quindi che sia in relazione all’imposta di donazione che relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, l’orientamento giurisprudenziale dell’ultimo trimestre 2016 stia, invece, completamente divergendo dalle posizioni da sempre assunte dall’Agenzia delle Entrate e per certi versi avvallate dai Giudici nel 2015.

5 dicembre 2016

Ennio Vial

 

NOTE

1 Il trustee, nel ricorso, peraltro, ricorda come il trust è un atto fiscalmente neutro e privo di elementi di capacità contributiva ai fini delle imposte indirette, e il trustee non è proprietario ex. art. 832 c.c. dei beni conferiti in Trust.