Società sportive escluse dal nuovo spesometro?

le società di capitali non lucrative, che hanno per oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, dovrebbero essere esonerate dal nuovo spesometro trimestrale laddove abbiano optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398

ivaLe società di capitali non lucrative, che hanno per oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, dovrebbero essere esonerate dal nuovo spesometro trimestrale laddove abbiamo optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991. La soluzione si desume in base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni, ma sarà necessaria la conferma da parte dell’Agenzia delle entrate.

Se la soluzione fosse confermata potrebbero essere esonerati dal nuovo adempimento anche i contribuenti le cui entrate sono di rilevante ammontare. Ciò in quanto le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi di tipo sportivo sono estese anche alle predette società.

La possibilità per le società di capitali sportive/dilettantistiche di optare per il predetto regime forfetario è indicata dall’art. 90, c. 1 della legge n. 289/2002. Il comma 1 prevede che “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

Ne consegue la possibilità di fruire delle medesime semplificazioni previste per gli enti di tipo associativo. Le fatture passive devono essere conservate senza che sussista alcun obbligo di registrazione. La stessa conclusione vale per le fatture emesse. L’unico obbligo contabile riguarda la registrazione trimestrale dei corrispettivi.

L’esonero dagli obblighi ai fini Iva riguarda anche la dichiarazione annuale che non deve essere presentata. L’imposta sul valore aggiunto, determinata secondo criteri forfetari, deve essere versata trimestralmente (per obbligo di legge), quindi senza l’aggiunta degli interessi nella misura dell’1%.

L’esonero dall’obbligo di invio del nuovo spesometro trimestrale si desume dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 193/2016. La disposizione prevede che devono essere trasmessi i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate. I contribuenti che si avvalgono del predetto regime forfetario, ivi comprese le società di capitali non lucrative (sportive/dilettantistiche), sono esonerati dalla tenuta dei registri Iva e dai predetti obblighi di registrazione se non dei soli corrispettivi, la cui annotazione deve essere effettuata utilizzando un apposito prospetto. Dovrebbe quindi scattare automaticamente anche l’esonero dal nuovo adempimento.

Le perplessità riguardano, come anticipato, l’ammontare delle entrate che in alcuni casi può essere molto rilevante. La legge di Bilancio del 2017 ha elevato il limite delle entrate commerciali che, ove non superato, consente di applicare il predetto regime forfetario. La predetta soglia è stata elevata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, da 250.000 a 400.000 euro.

Le società non lucrative dovranno verificare l’ammontare delle entrate commerciali conseguite nell’anno 2016 (se il periodo di imposta coincide con l’anno solare). Se il nuovo limite non sarà stato superato sarà possibile applicare il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991.

Devono essere però considerati, a tal fine, solo i proventi commerciali con esclusione di quelli istituzionali. La distinzione riguarda, però, solo gli enti associativi in quanto le entrate conseguite dalle società senza scopo di lucro sono in ogni caso commerciali trovando applicazione il principio di attrazione riguardante qualsiasi società.

Sarà però necessario attendere l’ultima parola dell’Agenzia delle entrate che potrebbe ritenere le società non lucrative obbligate ad inviare il nuovo spesometro trimestrale. L’ammontare elevato delle entrate e la forma giuridica di società di capitali potrebbero indurre l’interprete a fornire una soluzione diversa rispetto agli enti associativi che, invece, dovrebbero essere sicuramente esclusi dal nuovo adempimento.

 

28 dicembre 2016

Nicola Forte