Rottamazione della cartelle troppo frettolosa: i nodi stanno venendo al pettine

come abbiamo più volte segnalato, la normativa sulla rottamazione delle cartelle presenta molti punti critici dato che la norma appare scritta frettolosamente, senza un adeguato coordinamento col diritto tributario vigente – i punti più critici sono: le rateazioni con rate scadute ed i casi di rottamazione riguardanti cartelle oggetto di processo tributario

comm.tel-rottamaz.cartelleÈ un fatto ormai noto che la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione sia stata una norma “frettolosa”, a cui non hanno giovato la fiducia chiesta sia al Senato in sede di conversione del Decreto Legge sia in sede di approvazione della manovra finanziaria.

I problemi che essa porta con se non sono pochi, e sono di spessore giuridico, a cui il Legislatore dovrà, o meglio dovrebbe dare risposta, pena un eventuale contenzioso con Equitalia, che volente o nolente, è, ad oggi, “l’unico soggetto con il quale il contribuente-debitore può rapportarsi”.

In primo luogo, come non hanno mancato di rilevare i professionisti più accorti, lo stesso allargamento temporale ai ruoli relativi all’anno 2016 può risultare problematico.

Infatti, l’ articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, prevede che per i ruoli trasmessi al tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, pertanto, i ruoli consegnati in questi giorni dovrebbero risultare come consegnati il 10 gennaio 2017, e pertanto, non rientranti nella definizione agevolata.

Vero è che sul punto la prassi amministrativa è già intervenuta con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 150 /E del 19 ottobre 2005 e con la circolare n. 22 del 28 aprile 2003, in materia proprio di definizione dei carichi pregressi, ritenendo applicabile la disciplina ai ruoli consegnati il giorno 10 gennaio, nel presupposto che gli stessi siano stati trasmessi entro il 31 dicembre, ma ad oggi manca qualunque conferma in merito che non viene data per scontata visto che più volte parlando della rottamazione si è ribadito che non è un condono.

Altro dato di fatto è che la norma mal si armonizza con il contenzioso in essere.

Sicuramente la rottamazione non nasce come istituto deflattivo del contenzioso, nessuna sospensione ex lege è prevista per le posizioni astrattamente rientranti in essa, né tanto meno può dirsi esaustivo o dirimente quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del Decreto nella parte in cui prevede l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi oggetto di definizione dell’istanza da presentare all’Agente della riscossione.

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La rinuncia, inoltre, è un istituto processuale disciplinato dalla Legge sul contenzioso tributario che deve pertanto essere effettuata secondo quanto ivi previsto, dove l’Agente della Riscossione, anche dove è parte processuale, non alcun potere di sostituirsi al contribuente, né tanto meno l’istanza di definizione può avere un valore sostitutivo alla dichiarazione da rendersi in giudizio. Sui tempi in cui essa poi deve essere resa rispetto alla presentazione della domanda, il Legislatore tace, e nessun’altro può dire.

La norma inoltre non prevede alcun raccordo tra riscossione frazionata in pendenza di giudizio e contenzioso sull’avviso di accertamento che costituisce uno dei punti più critici della vicenda.

Equitalia ha recentemente espresso la propria posizione su alcuni aspetti della definizione agevolata in un recente convegno organizzato venerdì scorso a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

In tale sede, a seguito di un quesito sulla definizione di un piano di rateizzazione non decaduto, ma con rate non onorate, Equitalia ha ritenuto che nella imputazione dei pagamenti occorre comunque applicare le regole all’articolo 31, D.P. R. n. 602 del 29 settembre 1973, pertanto, i versamenti sono comunque imputati prioritariamente alle rate scadute. Secondo questa impostazione, per rispettare l’onere delle rate relative con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016, il debitore deve sostanzialmente pagare l’intero importo scaduto e in aggiunta le rate dell’ultimo trimestre.

Sul punto, si ricorda che il Legislatore ha espressamente previsto che “rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016”, indicando il piano come punto di riferimento e non l’imputazione dei pagamenti per poter accedere alla definizione.

È stato altresì ribadito che, fino alla presentazione dell’istanza, Equitalia può proseguire tutte le attività cautelari ed esecutive. La Legge non prevede infatti alcuna sospensione nella fase precedente l’attivazione della procedura di definizione; questa interpretazione sembra trovar riscontro nello stesso comma 5, dell’art. 6 del Decreto che esordisce proprio con “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,..”.

Orbene, se è apprezzabile l’impegno di Equitalia al confronto con i professionisti, evidenti appaiono le lacune della norma, dove al di là delle posizioni del concessionario e dei professioni, è il Legislatore ha dover fornire dei chiarimenti esaustivi pena il fallimento della norma anche unito ad contenzioso con l’Agente della riscossione, un effetto sicuramente non voluto da chi si fece promotore della definizione.

23 novembre 2016

Valeria Nicoletti