Jobs act delle professioni: arriverà la deducibilità delle spese di trasferta dei professionisti?

se verrà approvato il Jobs Act delle professioni potrebbero arrivare importanti novità per i professionisti, riguardanti specificamente i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo: in particolare sarà consentito – con gli opportuni accorgimenti – il superamento ai limiti di deducibilità del 75% e 2% per le spese alberghiere e le spese di somministrazione di alimenti e bevande

carovanaPotrebbero essere in arrivo importanti novità per i professionisti, riguardanti specificamente i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il Jobs act delle professioni, una volta ottenuta l’approvazione definitiva, consentirà in alcuni casi il superamento ai limiti di deducibilità pari al 2% previsti per le spese alberghiere e le spese di somministrazione di alimenti e bevande. In questi casi non dovrebbe trovare applicazione neppure la limitazione del 75% prevista per le medesime spese.

L’art. 54, comma 5, prevede al primo periodo la limitazione alla deducibilità dei predetti costi. In particolare, trattandosi di oneri la cui inerenza è in molti casi incerta il legislatore ha disposto una presunzione assoluta di non inerenza e quindi l’indeducibilità delle spese.

La tagliola opera allorquando gli oneri superano il 2% dell’ammontare dei compensi complessivamente percepiti nel periodo di imposta. La quota inferiore è deducibile se inerente, la quota eccedente non è mai deducibile. Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle entrate, trova applicazione un doppio limite. In primis le spese rilevanti fiscalmente sono pari al 75%. L’importo così determinato deve essere sottoposto ad un ulteriore test, cioè alla verifica della capienza considerando indeducibile la quota eccedente, che già avrà nel frattempo subito una decurtazione, la predetta soglia del 2%.

Ora, se la disposizione in commento sarà approvata, le predette limitazioni non saranno applicate a condizione, però, che il cliente committente eserciti, di fatto, un’attività di controllo.

In particolare la disposizione prevede che “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente”.

L’indicazione analitica vuol significare che l’addebito dei predetti oneri deve essere effettuato nella fattura distinguendo chiaramente gli stessi dai compensi professionali. In questo modo il cliente/committente avrà modo di rendersi conto della spesa addebitata in aggiunta al compenso ed eventualmente contestare l’inerenza della stessa rispetto all’incarico conferito.

In buona sostanza il ragionamento del legislatore è semplice ed efficace. Se il cliente non contesta l’addebito dei predetti oneri deve essere logicamente esclusa la possibilità di ritenere gli stessi attinenti alla sfera personale. Diversamente, se le spese fossero state sostenute al di fuori dell’attività professionale esercitata e nello specifico al di fuori dell’incarico conferito, il cliente opporrebbe il rifiuto al pagamento.

Il cliente si si trasforma, in questo caso, in un controllore in luogo del Fisco e l’accettazione da parte del committente appone il sigillo dell’inerenza alle spese. Sarà quindi necessario distinguere le spese analiticamente addebitate al cliente rispetto a quelle eventualmente comprese nella “voce compensi”. Nel primo caso le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili. Viceversa, in mancanza di un’indicazione analitica nella fattura, i medesimi oneri saranno assoggettati prima al limite del 75% e poi a quello del 2% dei compensi.

I professionisti dovranno conseguentemente modificare il piano dei conti adottato, distinguendo sin dall’origine i predetti oneri. Ciò al fine di avvalersi degli automatismi che consentono di trasferire automaticamente i risultati della contabilità al quadro RE del Modello Unico.

La novità, una volta approvata, sarà particolarmente favorevole ai professionisti che svolgono la maggior parte dell’attività al di fuori della sede professionale principale. Sarà più agevole, in questo caso, rimanere all’interno del plafond del 2% e quindi beneficiare della deduzione integrale delle spese. Il reddito professionale imponibile, a parità di condizioni, dovrebbe essere più basso.

7 dicembre 2016

Nicola Forte