Il nuovo regime di cassa per le imprese minori: le fatture registrate si presumono incassate

la legge di Bilancio del 2017 prevede l’introduzione del regime di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata: vediamo quale impatto avrà tale regime sulla tenuta della contabilità e sulle rilevazione del reddito d’impresa, dato che viene stravolto il principio di competenza

comm.tel-leggi.bilancio-2La legge di Bilancio del 2017 prevede l’introduzione del regime di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 66 del TUIR, una volta che la disposizione sarà pienamente efficace (dal 1 gennaio 2017), il reddito dovrà essere determinato effettuando la differenza tra i ricavi percepiti, quindi effettivamente incassati, e le spese pagate (sostenute) dal contribuente.

Al fine di determinare correttamente il reddito, il nuovo principio di cassa renderà obbligatorio l’istituzione di un registro ove annotare gli incassi e pagamenti, del tutto equivalente a quello previsto per gli esercenti arti e professioni. Il provvedimento in rassegna prevede, quindi, anche la modifica dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, che individua le scritture contabili obbligatorie per le imprese.

Il legislatore ha però tenuto dell’aggravio degli obblighi contabili che la concreta attuazione del principio di cassa determinerà a carico dei contribuenti. Il testo novellato dell’art. 18 prevede la possibilità per i contribuenti di optare per la tenuta dei soli registri Iva. In tale ipotesi le fatture attive e passive registrate nei predetti registri si considerano, in base ad una presunzione assoluta, incassate e pagate.

E’ dunque evidente che il “differimento” della registrazione di una fattura da un anno ad un altro può incidere diversamente sulla determinazione del reddito.

Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che ha emesso una fattura in data 1 dicembre 2017. La registrazione deve essere effettuata entro quindici giorni. L’adempimento deve essere quindi eseguito entro il 16 dicembre successivo. In tale ipotesi, in base alla nuova previsione, il contribuente non risulta obbligato ad indicare nel registro le date di incasso, né deve istituire un apposito registro ai soli fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, se la fattura non viene incassata entro il 31 dicembre del 2017, la stessa deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito professionale netto del periodo di imposta. La fattura emessa e registrata si presume incassata senza la possibilità di dimostrare il contrario.

I contribuenti dovranno quindi valutare con attenzione se optare adottando la predetta semplificazione contabile. La scelta risulterà conveniente se le date di incasso e di pagamento non saranno molto diverse dalle date di registrazione ai fini Iva.

Deve però osservarsi che in alcuni casi il contribuente potrebbe “differire” la registrazione contabile, sia pure nel rispetto dei termini previsti dalla legge, influenzando la determinazione del reddito professionale.

Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente abbia emesso una fattura in data 28 dicembre. Se la registrazione risulta effettuata entro l’anno, il compenso si considera in ogni caso incassato anche se il credito risulta ancora “aperto” alla fine dell’anno. In pratica a seguito della previsione normativa il contribuente risulterebbe obbligato al pagamento dell’IRPEF anche se la fattura non è stata incassata,

La fattura può però essere registrata entro quindici giorni anche se, ai fini Iva, la registrazione deve tenere in considerazione quale riferimento la data di emissione. Tenendo conto di tale data (nell’esempio 28 dicembre 2017), la registrazione può essere correttamente effettuata entro il 12 gennaio 2018. Il differimento della registrazione non deve influenzare il periodo di liquidazione. L’Iva è esigibile nel periodo di liquidazione di dicembre, corrispondente alla data di emissione. Tuttavia lo spostamento della registrazione nell’anno 2018 determina che la fattura deve considerarsi incassata, in base ad una specifica presunzione, non nell’anno di emissione, ma nell’anno di registrazione. In questo modo il contribuente non sarà obbligato ad anticipare il versamento dell’IRPEF nel 2017 nonostante il mancato incasso del credito.

Il contribuente avrà a disposizione l’intero anno 2018 per incassare la fattura. Diversamente, anche se al termine dell’anno 2018 non dovesse incassare il credito, il compenso concorrerà in ogni caso alla determinazione del reddito della medesima annualità. In questo caso troverà applicazione il principio/semplificazione che le fatture attive registrate ai fini Iva si considerano in ogni caso incassate. Ciò a condizione, però, che il contribuente abbia scelto l’applicazione della predetta semplificazione.

1 dicembre 2016

Nicola Forte