Fallimento e recupero dell'IVA: la Legge di bilancio 2017 cancella la Legge di Stabilità 2016

una delle pillole avvelenate della Legge di bilancio 2017 è la norma sulle note di variazione IVA: l’agevolazione promessa dall’ultima Legge di Stabilità viene cancellata ed i crediti IVA inesigibili potranno essere recuperati solo se la procedura concorsuale sarà infruttifera

2017Brutte notizie per i creditori di soggetti destinati ad accedere ad un procedura concorsuale: il comma 567 della Legge di Bilancio 2017 ripristina le modalità e le tempistiche dell’emissione della nota di variazione Iva da parte del creditore in caso di procedura concorsuale, annullando le regole di vantaggio che erano state introdotte introdotte dalla stabilità dello scorso anno.

Il rapporto fra fallimento e altre procedure concorsuali e l’IVA è un rapporto complesso, che deve inseguire le necessità di gettito da parte dello Stato, di tutela delle parti (creditrici) coinvolte, di velocizzazione delle procedure… probabilmente le esigenze sono inconciliabili.

La retromarcia del 2017

La Legge di bilancio annulla le novità previste dal 2017 e tanto attese dagli operatore: in pratica rimarrà in vigore il regime (pre)vigente: in pratica anche il prossimo anno l’art. 26 del DPR 633/72 rimarrà invariato.

Di fatto la norma cancella quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 e interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa: l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità per le imprese fornitrici di un soggetto in crisi, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.

Solo per motivi di approfondimento ricordiamo che la norma introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 prevedeva un indubbio vantaggio: consentiva alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attenderne l’esito senza dover accertare l’infruttuosità della procedura iniziata. Come è noto, tale norma non ha mai avuto effetto perché faceva espresso riferimento alle procedure concorsuali aperte solo dopo il 31/12/2016 – si tratta di un bellissimo aiuto al mondo imprenditoriale rimasto sulla carta.

Il risultato è che l’emissione della nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, sarà possibile solo nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali concluse infruttuosamente; inoltre solo l’infruttuosità delle procedure concorsuali darà la possibilità di emettere nota di variazione Iva e recuperare l’imposta.

 

Gli effetti pratici per i creditori

Per i creditori già coinvolti in procedure concorsuali non vi sono novità, le regole con cui hanno fatto insinuazione alla procedura continuavano a rimanere in vigore.

Per le procedure che inizieranno nel 2o17 (possiamo sempre sperare in un revirement per il futuro) non arriverà l’agevolazione promessa. Possiamo segnalare che l’agevolazione era soprattutto legata ai tempi di recupero dell’IVA da parte del creditore: la durata delle procedure concorsuali è variabile, ma sicuramente di più anni. Ricordiamo che per accedere ai benefici della Legge Pinto un fallimento deve rimanere aperto più di 7 anni.

Dato che l’apertura di una procedura concorsuale è sintomo di insolvenza da parte del debitore e che tendenzialmente la liquidazione non soddisfa mai i creditori insinuati, la logica della Legge di Stabilità 2016 era di permettere di recuperar epiù velocemente l’eventuale credito IVA vantato verso il debitore sottoposto a procedura. Si presume che l’IVA verrà recuperata a fine procedura dato che il debitore non onorerà mai il suo debito per l’intero. Segnaliamo che tale ragionamento si basa sul fatto che l’ordine dei privilegi avvantaggia i creditori che non emettono fattura (spesso i privilegi più titolati sono crediti da lavoro, da contributi previdenziali, crediti erariali, crediti di banche per mutui ipotecari); soprattutto il semplice e povero creditore chirografario a scarse possibilità di realizzare il suo credito.

La Legge di stabilità per il 2016 permetteva di anticipare il recupero dell’IVA al momento dell’apertura della procedura, il suo annullamento genera un sicuro beneficio per le casse dello Stato in quanto non vi sarà diminuzione tendenziale di gettito IVA: nel 2017 le uniche note di variazioni ammesse saranno quelle relative alle procedure insolventi già incardinate. Ovviamente il beneficio per i creditori coinvolti nella procedura era quello di poter monetizzare a livello fiscale il mancato incasso dell’IVA acclarato emettendo la nota di variazione e portando l’IVA considerata inesigibile a credito al momento di inizio procedura. Sicuramente il gettito IVA 2017 ne avrebbe risentito…

Hanno prevalso in fase di redazione della Legge di bilancio le ragioni di gettito su quelle di aiuto al sistema economico.

19 dicembre 2016

Cinzia Mengozzi e Luca Bianchi