Proponiamo una utile scheda di ripasso per la gestione del libro degli inventari da stampare entro fine mese: si tratta di uno degli ultimi adempimenti dell’anno solare 2016
Chi è obbligato alla presentazione del libro degli inventari
Imprenditori che esercitano attività commerciale (fatta eccezione per i piccoli imprenditori).
La normativa fiscale ne prevede la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge (o per opzione).
Chi è esentato
Non sono obbligati alla tenuta del libro degli inventari:
- coltivatori diretti del fondo, artigiani o commercianti che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia - soggetti non titolari di reddito di impresa
- soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità semplificate
Contenuto del libro degli inventari
Ai fini civilistici l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’ impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima; nelle valutazioni occorrerà riferirsi ai criteri fissati dal Codice Civile per le società per azioni.
La norma non specifica se le attività e le passività debbano essere indicate e valutate singolarmente o se, invece, sia poss ibile raggruppare i singoli elementi in classi omogenee, in modo da evitare un dettaglio eccessivo. In mancanza di specificazione, si deve comun que ritenere che l’indicazione delle attività e delle passività debba essere analitica.
L’inventario si chiude con il contenuto del bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario).
Ai fini tributari, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, l’inventario deve indicare:
- la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee, per natura e valore
- il valore attribuito a ciascun gruppo
Per i contribuenti in contabilità ordinaria, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro inventari, con conseguente esonero della tenuta del libro cespiti.
Modalità di tenuta del libro degli inventari
Il libro degli inventari può essere tenuto mediante:
- registri cartacei rilegati, a compilazione manuale
- modalità meccanografica con stampa a modulo continuo o fogli singoli preventivamente numerati con indicazione dell’anno
- modalità elettronica con sottoscrizione digitale e marcatura temporale
Ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile, il libro inventari non necessita di bollatura né vidimazione iniziale.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Il libro degli inventari è soggetto ad imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 ogni 100 pagine (o n. 2.500 registrazione per libri tenuti in modalità elettronica) per le società di capitali e di Euro 32,00 per le società di persone e le imprese individuali. Qualora tenuto in modalità elettronica, l’imposta va assolta mediante mod. F24 entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio (30 aprile o 29 aprile negli anni bisestili).
Il registro va conservato per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Sanzioni in caso di mancata o irregolare tenuta del libro degli inventari
La mancata o irregolare tenuta del libro inventari (al pari di ogni altro registro previsto in materia di imposte dirette) è punita con la sanzione da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 (ridotta ad Euro 500,00 per irregolarità di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute).
L’indicazione irregolare o insufficiente dei dati dell’inventario può dare origine ad un accertamento induttivo.
Leggi anche: No inventario, sì induttivo
Casi pratici
SCHEMA COMPOSIZIONE INVENTARIO
PRIMA PARTE
Indicazione e valutazione in forma analitica di :
- attività
- passività
- capitale netto
SECONDA PARTE
Indicazione della consistenza dei ben raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore e del valore attribuito a cia scu gruppo – Art. 15 D.P.R. 600/1973
TERZA PARTE
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
Lo Stato Patrimoniale e il conto economico, salve le disposizioni del Codice Civile, possono essere redatti con qualsiasi sch ema, purché conformi ai principi della tecnica contabile.
Scadenze
a cura di Giovanna Greco
22 Dicembre 2016