Sospensione dei rimborsi IVA in caso di pagamenti rateali al Fisco

cosa avviene se un contribuente a cui spetta un rimborso IVA si trova a dover pagare una somma rateizzata per debiti erariali? il Fisco può sospendere l’esecuzione del rimborso? Questo articolo è un vero e proprio prontuario da tenere a disposizione per la soluzione dei casi che quotidianamente possono presentarsi

cronometroCon la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire una serie di chiarimenti in ordine alle novità introdotte dai D.Lgs. nn. 156 e 158 del 24 settembre 2015 in materia di rimborsi IVA, si è occupata di alcuni casi particolari di sospensione del rimborso, in presenza di pretese erariali rateizzate.

In questo nostro intervento, attraverso degli schemi sintetici, vogliamo offrire al Lettore una guida che possa costituire un vero e proprio prontuario da tenere a disposizione per la soluzione dei casi che quotidianamente possono presentarsi.

LA NORMA

Art.23, del D.Lgs.n.472/97

Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo“.

In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito“.

In pratica, la modifica apportata permette all’ufficio di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, compensare il credito chiesto a rimborso non solo con gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come disposto dal testo previgente, ma con tutti gli importi dovuti in base all’atto (imposta e interessi).

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