In quali casi va pagato il diritto annuale alla Camera di Commercio?

il pagamento del diritto annuale è sempre un adempimento poco gradito dalle imprese; il pagamento è dovuto dalle società in ragione dell’iscrizione al Registro delle imprese e non dall’esercizio effettivo dell’attività

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Il pagamento del diritto camerale è dovuto dalla società in ragione dell’iscrizione al Registro delle imprese e non dall’esercizio effettivo dell’attività.

La cessazione dell’obbligo del pagamento di tale diritto per le società consegue solo alla presentazione dell’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da effettuarsi entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 4

del D.M. 359 del 2001 concernente i soggetti non obbligati

Si prende spunto da una recente sentenza della CTP di Rieti (n. 360/01/2016) per soffermarci sulla natura giuridica e la corretta applicazione del diritto camerale al fine della tassabilità.

Natura giuridica

Il diritto camerale annuale, entrata di natura tributaria e non di “tributo locale“, è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è iscritta o annotata la sede principale dell’impresa unitamente alle eventuali sedi secondarie e sedi locali. Le aziende e/o imprese che hanno sedi locali o secondarie versano tale tributo alle Camere di commercio competenti per territorio. La relativa giurisdizione appartiene, quindi, al giudice tributario.

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) sono obbligati al pagamento del diritto annuale in questione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 580/1993, così come modificato dall’art. 1, c. 19, del D. Lgs n. 23/2010. Pertanto anche i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento del diritto camerale.

Con successivo D.M. 11 maggio 2001, n. 359, è stato pubblicato il Regolamento in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto camerale annuale versato dalle imprese. Il termine “camera di commercio” indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale i seguenti soggetti ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto ossia:

– le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento i fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31712 dell’anno precedente, tranne nel caso di esercizio provvisorio;

– le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell’anno precedente, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;

– le società e gli altri soggetti collettivi cessano a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale;

– le società cooperative per cui sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio (att. 2544 c.c.) dal 01/01/2004).

Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell’attività, non cessano dall’obbligo del versamento del diritto annuale fin a che risultano iscritte nel Registro delle imprese.

Il decreto n. 54/2005 del Min. delle Attività Produttive, infine, ha approvato il Regolamento concernente l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale camerale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio.

In ambito europeo i diritti camerali annuali per l’iscrizione al registro delle imprese non sono un’imposta indiretta e, dunque, non sono vietati dalla Direttiva Ue 2008/7 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) che impone agli Stati membri dell’Unione europeadi non applicare imposte indirette sulla registrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio dell’ attività di una società di capitali.

L’obbligo del versamento del diritto camerale continua per le aziende che si trovino in condizioni di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria: tale versamento è dovuto fino a quando viene autorizzato l’esercizio dell’impresa (Circ. Min. Attività Produttive n . 54959/2004).

Con nota n. 279880 del 27/12/2015 il Ministero dello Sviluppo economico, in relazione all’applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA dell’anno in corso, ha fissato le misure fisse del diritto dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 01/01/2016.

Nel caso di specie il contribuente ha proposto ricorso per l’annullamento di cartelle di pagamento relative al mancato pagamento dei diritti camerali per alcuni anni di imposta, non dovute in quanto l’azienda aveva cessato la propria attività con la vendita della medesima azienda.

I giudici della CTP adita hanno ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto il citato D.M. n. 359/2001 ha stabilito il principio della debenza del diritto annuale in ragione dell’iscrizione nel Registro delle imprese e non dell’esercizio effettivo dell’attività ed ha stabilito che la cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto per le società consegue alla presentazione dell’istanza di cancellazione da tale Registro da effettuarsi entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Nel caso di specie la società è stata cancellata d’ufficio in data 12.02.2013, a seguito dell’emanazione di decreto del giudice dal registro del 05.02.2013 e, quindi, in virtù della suddetta normativa, il pagamento del diritto camerale annuale era dovuto sino a tutto l’anno 2013, essendo rimasta iscritta fino a tale data nel Registro delle imprese come società “inattiva”, condizione che non preclude una ripresa dell’esercizio dell’attività.

I giudici tributari hanno indicato, inoltre, in motivazione tutti i casi in cui alcune categorie di soggetti non sono obbligate al pagamento del diritto camerale in esame, indicati espressamente dalla legge.

Tale orientamento è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione secondo cui il diritto annuale alla Camera di Commercio è dovuto fino alla cancellazione dal registro.

Infatti non rileva il deposito del bilancio finale di liquidazione, con inconferente richiamo all’art. 27 c.c., derivandone che la impresa è tenuta al pagamento del diritto camerale (Cass.n. 9007/2014).

3 novembre 2016

Davide Di Giacomo