Operazioni sul capitale sociale: riflessi fiscali

dato il cattivo coordinamento fra le norme del codice civile e quelle del TUIR, a volte è difficile ricostruire la corretta gestione fiscale delle operazioni straordinarie che incidono sul capitale sociale: in questo articolo analizziamo i casi di operazioni sul capitale sociale dal punto di vista del diritto societario ed il loro impatto sul reddito dei soci in caso di emersione di plusvalenza

consulenzaOperazioni sul capitale sociale – Aspetti generali

Il capitale sociale, garanzia per il funzionamento della società e riscontro diretto dell’influenza dei soci sulla stessa, si presenta come un’entità soggetta alle variazioni che potranno essere deliberate dall’assemblea dei soci secondo esigenze generalmente indotte dalla necessità, per l’impresa, di garantire i soci e/o i creditori e gli investitori.

Ogni variazione del capitale richiede il rispetto delle norme civilistiche ed è suscettibile di causare conseguenze fiscali per i soci, i quali detengono quote/ partecipazioni rappresentative del capitale stesso. Si tratta di mutamenti in grado di influenzare il valore delle partecipazioni (e quindi la plus o minusvalenza in caso di loro cessione), ovvero di dar luogo a distribuzioni (imponibili o anche esenti) di utili.

 

 

Riduzione del capitale in generale

Secondo l’art. 2445, c.c., la riduzione del capitale sociale di una società per azioni può aver luogo:

  • mediante la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;

  • (ovvero) mediante il rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413.

 

Relativamente alla prima delle due modalità, si rammenta che, per poter procedere alla costituzione di una società per azioni, è necessario, tra l’altro:

  • che sia interamente sottoscritto il capitale sociale (art. 2329, c. 1, n. 1, c.c.);

  • che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343 c.c., relative ai conferimenti (art. 2329, c. 1, n. 2, c.c.).

 

Secondo l’art. 2342, c. 2, c.c., contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro (se la costituzione è fatta con atto unilaterale, il 100%).

Il rimborso del capitale, quale modalità della riduzione dello stesso, è invece soggetto ai vincoli di cui:

  • all’art. 2327, c.c., relativo al capitale sociale minimo per le s.p.a., corrispondente a 50.000 euro (se il capitale scende al di sotto di tale limite, potrà essere eventualmente deliberata la trasformazione in un tipo societario “inferiore”, come ad esempio la s.r.l.);

  • all’art. 2413, c.c., che preclude in via generale alla s.p.a. che ha emesso obbligazioni la riduzione del capitale e la distribuzione di riserve se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni in circolazione, il limite del doppio rispetto al capitale sociale (art. 2412, co. 1, c.c.) risulta superato.

Le società in accomandita per azioni rappresentano una tipologia societaria alla quale si rendono applicabili in buona parte le norme previste in materia di società per azioni (anche in virtù del rinvio generale di cui all’unico comma dell’art. 2454 del c.c.); l’unica peculiarità, suscettibile di generare differenze nel trattamento rispetto alla s.p.a., è costituita dalla presenza di due categorie di soci, delle quali una a responsabilità illimitata. Ne consegue che tale tipologia societaria è anch’essa assoggettata alle regole dell’art. 2445, c.c.

Relativamente alle società a responsabilità limitata, la disciplina generale della riduzione del capitale è incardinata nell’art. 2482, c.c., ove è disposto che essa può aver luogo, salvo il rispetto della soglia minima del capitale stesso per tale tipologia societaria, che è di 10.000 euro (art. 2463, n. 4, c.c.), nelle stesse forme sopra individuate con riferimento alle società per azioni.

 

 

Riduzione per perdite

In generale, se il capitale sociale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’art. 2446, c.c., prevede che gli amministratori o il consiglio di gestione (e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza), convochino l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (tra i quali la predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale, da sottoporre allo stesso organo assembleare).

Se la perdita non è ridotta entro l’esercizio successivo a meno di 1/3, la riduzione del capitale, in proporzione delle perdite accertate, deve essere disposta dai seguenti soggetti:

  • assemblea o consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dell’esercizio;

  • (o, in caso di inerzia dei primi), Tribunale, adito dagli amministratori e dai sindaci, ovvero dal consiglio di sorveglianza.

Nella seconda delle ipotesi indicate, il Tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Se la perdita di oltre 1/3 del capitale della S.p.a. causa la riduzione dello stesso al di sotto della soglia dei 50.000 euro, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono convocare tempestivamente l’assemblea per disporre la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo, ovvero la trasformazione della società in S.r.l., oppure in società personale, senza escludere forme eterogenee di trasformazione (art. 2447, c.c.).

Va evidenziato che, a norma dei commi 3 e 4 dell’articolo 2445, codice civile, la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il Tribunale può comunque disporre che l’operazione abbia comunque luogo, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società ha prestato idonea garanzia.

La riduzione volontaria del capitale è esclusa o limitata se la società ha emesso:

  • obbligazioni ordinarie: in tale ipotesi, la procedura è ammessa solo in proporzione alle obbligazioni rimborsate (art. 2413, c. 1, c.c.);

  • obbligazioni convertibili in azioni: in tale ipotesi, la società non può deliberare la riduzione del capitale finché gli obbligazionisti non abbiano esercitato il diritto di conversione (art. 2420-bis, c. 4, c.c.).

 

 

Operazioni sul capitale sociale: Effetti fiscali

Gli effetti tributari per i soci delle ipotesi di riduzione del capitale ai fini delle imposte sui redditi sono così enucleate dal TUIR:

  • art. 47, c. 5: le distribuzioni di riserve di capitale non costituiscono utili; le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci riducono però il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute;

  • art. 47, c. 6: la riduzione del capitale esuberante deliberata successivamente all’aumento del capitale stesso effettuato mediante l’utilizzo di riserve di utili è equiparata (per presunzione legale) a una distribuzione di utili;

  • art. 47, c. 7: le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in talune circostanze, tra le quali la riduzione del capitale esuberante, costituiscono utili per la parte eccedente il prezzo a suo tempo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

 

E’ quindi sufficiente che l’aumento di capitale sia stato a suo tempo effettuato mediante il passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli di cui al comma 5 dell’articolo 47 (ovvero con riserve di utili), perché la successiva riduzione faccia scattare la presunzione di distribuzione, con i conseguenti effetti sul reddito imponibile dei soci.

La norma fiscale rivela un difetto di coordinamento con quella civilistica, poiché essa fa ancora riferimento alla “riduzione del capitale esuberante” per il conseguimento dell’oggetto sociale, di cui al vecchio art. 2445, c. 1, c.c., nel testo antecedente alla riforma societaria; nel vigente art. 2445, c. 1 (art. 2482, c. 1, per le s.r.l.), come innovato a opera del D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, è assente ogni richiamo al capitale esuberante, mentre viene menzionata la semplice riduzione del capitale (senza ulteriori specificazioni).

Insomma, l’esuberanza del capitale non costituisce più l’obbligatoria giustificazione della riduzione facoltativa dello stesso, ma può affiancarsi ad altre ipotesi; la modificazione apportata sembra però più apparente che reale, poiché, normalmente, l’impresa societaria sarà abbastanza capitalizzata per “conseguire” l’oggetto sociale (e dovrà comunque rispettare i limiti minimi prescritti).

 

 

Azioni proprie

Alle società per azioni non è consentito di detenere azioni proprie in portafoglio, se non nella misura consentita dal codice civile e a fronte della costituzione di una riserva di patrimonio netto (artt. 2357-ter, c. 3, e 2424, c.c.; voce A-VI del passivo nello schema di stato patrimoniale di cui all’art. 2424, c.c.).

Il carattere anomalo del possesso di azioni proprie da parte della s.p.a. fa sorgere l’obbligo di “eliminazione” delle stesse, in quanto eccedenti una determinata soglia dimensionale, attraverso una serie di comportamenti, espressamente previsti dalle norme o generalmente consentiti nella prassi applicativa.

Secondo quanto affermato dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione ministeriale 20.04.1979, prot. n. 576, alla riduzione del capitale di una s.p.a. mediante l’acquisto e il successivo annullamento di azioni proprie conseguono effetti reddituali, in quanto l’eventuale differenza in più o in meno tra il costo delle azioni annullate e il valore del patrimonio netto ad esse riferibile costituisce, rispettivamente, sopravvenienza passiva o sopravvenienza attiva conseguente all’operazione di riduzione del capitale sociale.

Evidentemente, tale risposta può appunto intendersi riferita al solo caso dell’acquisto presso terzi e a titolo oneroso delle azioni proprie, mentre nei casi di acquisto speciale ex art. 2357–bis, c.c. , occorrerebbe esaminare più dettagliatamente la fattispecie.

Se la s.p.a. acquista da propri soci le azioni proprie (come nel caso considerato dalla predetta risoluzione del 1979), può forse ipotizzarsi un’operazione di distribuzione di utili “dissimulata”, in misura pari al maggiore importo del prezzo della compravendita rispetto a quello che per il socio si considera fiscalmente apporto di capitale, analogamente a quanto si verifica nel caso di recesso del socio.

In particolare, l’acquisto delle azioni proprie:

  • se effettuato solo nei confronti di alcuni soci, avrebbe carattere esclusivamente permutativo;

  • se effettuato nei confronti di tutti i soci, mantenendo invariata, alla fine dell’operazione, la porzione di capitale detenuta da ciascun socio, si presterebbe a dissimulare una distribuzione di utili: in tale evenienza, infatti, vi sarebbe una diminuzione delle riserve della società, con proporzionale arricchimento dei soci.

Da un altro punto di vista, le erogazioni fatte dalla società a fronte del trasferimento in suo favore della proprietà delle azioni non andrebbero però qualificate come rimborso di capitale o distribuzione di utili: il capitale rimane infatti integro e immutato, mentre gli utili e le riserve a fronte dei quali l’acquisto è effettuato permangono nella società, anche se sono resi indisponibili. Una volta che le azioni sono state alienate o annullate e sia così cessato il vincolo di indisponibilità, la riserva ex art. 2357-ter, c.c., potrebbe essere liberamente distribuita .

Secondo una risalente posizione del soppresso Se.C.I.T., la vendita alla società emittente comporta per il socio venditore il realizzo, sotto forma di prezzo di compravendita, del capitale investito e, per l’eventuale eccedenza, di utili imponibili .

 

 

Tassazione dei soci in dettaglio

L’art. 47, c. 5, del TUIR; stabilisce che non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (in sintesi: si tratta delle distribuzioni di capitale o riserve di capitale). Le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Secondo l’art. 47, c. 6, non costituisce realizzo di utili l’assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale.

Se e nella misura in cui l’aumento sia però avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili.

Secondo il successivo comma 7, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione anche concorsuale della società costituiscono utile (con applicazione, per le persone fisiche, della relativa ritenuta alla fonte), per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Come evidenziato nella circolare n. 26/E del 16.06.2004 dell’Agenzia delle Entrate:

  • per i soci soggetti IRPEF imprenditori, l’utile percepito concorre all’imponibile nella misura del 49,72% dell’ammontare;

  • per i soci soggetti IRPEF non imprenditori, le regole da seguire sono quelle degli utili di capitale, con la soggezione a ritenuta a titolo di imposta del 26% se la partecipazione è non qualificata, ovvero, se quest’ultima è qualificata, con il concorso al reddito per il 49,72% dell’ammontare;

  • per i soci soggetti IRES, lo stesso utile concorre all’imponibile nella misura del 5%.

 

Se il socio IRES è un soggetto IAS adopter, la tassazione avviene sull’intero ammontare dell’utile percepito (art. 89, c. 2-bis, TUIR).

Da ciò si comprende che è esente da imposizione (in quanto redditualmente irrilevante) soltanto la quota parte della somma ricevuta in occasione della ripartizione del capitale e di riserve di capitale, mentre la quota parte corrispondente all’utile da partecipazione (eccedente il valore fiscale della partecipazione) rimane assoggettata a tassazione secondo le modalità previste per i dividendi (art. 47, c. 7).

Per le partecipazioni non qualificate per l’esenzione, cioè prive dei requisiti necessari per l’applicazione della pex, la differenza concorre alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare.

In definitiva: sia per i soggetti IRPEF imprenditori che per i soggetti IRES:

  • la parte che costituisce ripartizione di capitale o riserve di capitale non concorre al reddito (riducendo però il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione: cfr. art. 47, c. 5, TUIR);

  • la quota corrispondente all’utile di partecipazione (non eccedente il valore fiscale) è tassata alla stregua di un utile;

  • la quota eccedente è tassata (ovvero esentata per il 95%, se sussistono i requisiti ex art. 87) alla stregua di una plusvalenza.

 

 

Riduzione senza distribuzione

Il capitale sociale può ridursi anche in assenza di una distribuzione ai soci di somme o valori, allorquando lo stesso, precedentemente aumentato mediante il passaggio di riserve a capitale, decrementi a fronte della ricostituzione delle riserve originarie.

Tale operazione appare del tutto priva di effetti reddituali: semplicemente, il capitale sociale [che è parte del passivo, voce A) I)], si riduce, mentre il valore corrispondente alla riduzione del capitale entra a far parte delle riserve [che pure sono parte del passivo, guardando, in particolare, alle “altre riserve, distintamente indicate”, di cui alla voce A) VII)].

Quindi, mentre l’ammontare delle passività rimane identico, nulla esce dal patrimonio societario per affluire ai soci, i quali mantengono altresì immutato il costo delle proprie partecipazioni.

Dall’esame congiunto della normativa fiscale e di quella civilistica, si evince infatti che, perché possa aversi un qualsivoglia effetto fiscalmente rilevante, occorre una “distribuzione”, attuata o nella forma del rimborso ai soci, ovvero in quella della liberazione dall’obbligo dei versamenti.

All’ipotesi segnalata dovrebbe quindi risultare inapplicabile la previsione dell’art. 47, c. 6, poiché è pur sempre ravvisabile nella norma un richiamo implicito all’art. 2445, c.c., nel quale la riduzione è operata mediante il concreto passaggio ai soci di entità patrimoniali o reddituali.

Se invece alla riduzione del capitale in assenza di distribuzione fosse attribuita rilevanza fiscale, l’importo della riduzione verrebbe assoggettato a tassazione parziale secondo gli artt. 89 e 47 del TUIR, mentre la parte di riduzione imputabile alle riserve di capitale ridurrebbe il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

In tal modo, potrebbe sorgere un’ipotesi di doppia imposizione, disapprovata dall’ordinamento (art. 163 del TUIR; art. 67 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600), poiché ulteriori effetti reddituali si determinerebbero nel caso della futura distribuzione delle riserve ricostituite.

 

 

Futura distribuzione delle riserve

Nell’ipotesi appena evidenziata, anche se la ricostituzione delle riserve (che consegue al decremento del capitale sociale) non dà luogo a effetti fiscalmente apprezzabili, va però precisato che l’eventuale e futura distribuzione delle riserve stesse può determinare per i soci le conseguenze reddituali o patrimoniali di cui all’art. 47 del D.P.R. 917/1986, in base al quale:

  • se avviene una distribuzione di riserve di utili, i relativi proventi concorrono al reddito imponibile dei soci secondo le regole degli artt. 89, 47 e 44 (relativamente ai soggetti IRES, per il 5% dell’ammontare; relativamente ai soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa, per il 49,72% dell’ammontare; relativamente ai soggetti IRPEF non esercenti attività d’impresa, alla stregua di redditi di capitale);

  • se si tratta di distribuzione di riserve di capitale, gli stessi proventi sono esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 47, c. 5, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;

  • se disponibili, si considerano prioritariamente distribuiti (rispetto alle riserve di capitale) le riserve di utili e gli utili d’esercizio, per la parte di essi non accantonata in sospensione d’imposta (art. 47, c. 1).

 

 

29 novembre 2016

Fabio Carrirolo