Le imprese di minori dimensioni ed il problema del regime contabile per cassa

le imprese di modeste dimensioni dovranno obbligatoriamente passare al regime per cassa previsto dal disegno di legge di Bilancio 2017, salvo optare per la contabilità ordinaria con ulteriore aggravi contabili e quindi finanziari

comm.tel-leggi.bilancio-2Le imprese di modeste dimensioni, che non intendono avvalersi del regime di cassa previsto dal disegno di legge di Bilancio 2017, saranno obbligate ad optare per la contabilità ordinaria. L’interpretazione si desume in base ad una lettura testuale del nuovo articolo 66 del TUIR, le cui modifiche dovranno però essere approvate entro la fine dell’anno.

Il regime di cassa si applica naturalmente alle imprese minori, cioè ai contribuenti il cui ammontare di ricavi non ha superato l’importo di 400.000 euro per le attività di servizi e 700.000 euro per le altre attività.

L’obbligatorietà del regime di cassa è prevista dal testo novellato della disposizione in rassegna. Il nuovo testo normativo prevede espressamente che il reddito di impresa dei soggetti passivi che applicano il regime di contabilità semplificata, “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi … e degli altri proventi … percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.

L’utilizzo delle espressioni ricavi percepiti e spese sostenute vuol significare la volontà di determinare il reddito tenendo in considerazione gli avvenuti incassi e pagamenti. Non sono previste possibilità alternative come testualmente si desume dall’espressione il reddito d’impresa “è costituito”. Conseguentemente, se l’imprenditore intenderà determinare il reddito in base al principio di competenza dovrà disapplicare il predetto articolo 66 riguardante esclusivamente le imprese minori. L’unica possibilità, come ricordato, è costituita dall’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.

Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto la possibilità di optare per il regime di competenza pur continuando a permanere nel regime di contabilità semplificata. Invece la scelta è stata diversa e se il contribuente intende continuare a determinare il reddito in base al principio di competenza deve scegliere, esercitando l’opzione, la contabilità ordinaria.

La circostanza rappresenta sicuramente un aggravio degli adempimenti con un incremento dei costi per le imprese di minori dimensioni.

A ben vedere, però, il nuovo sistema di determinazione del reddito per cassa è di tipo misto. Taluni componenti positivi di reddito continuano a partecipare alla formazione del risultato di esercizio in base al principio di competenza. Tale indicazione riguarda le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive e gli accantonamenti. La medesima sorte dovrebbe essere riservata agli ammortamenti e agli accantonamenti.

Invece i canoni di locazione finanziaria dovrebbero essere deducibili secondo un criterio di cassa puro. La mancata previsione della rilevanza del costo in base alla maturazione potrebbe incentivare comportamenti elusivi.

Ad esempio il contribuente potrebbe accordarsi con la società di leasing per la previsione contrattuale di pagamento di un maxi-canone, che potrebbe essere considerato immediatamente in deduzione dal reddito in deroga al principio di competenza. Viceversa se il legislatore avesse previsto espressamente, anche in questo caso, una deroga al principio di cassa, il costo pagato anticipatamente avrebbe dovuto essere suddiviso in ragione della durata del contratto con la tecnica contabile dei risconti.

Il passaggio al regime di cassa determinerà, quale ulteriore conseguenza, l’irrilevanza del valore espresso dalle rimanenze finali. L’unico momento in cui queste assumeranno rilievo sarà costituito dal periodo di imposta in cui avviene l’ingresso nel regime di cassa. In tale ipotesi il legislatore ha previsto espressamente che il reddito del primo periodo d’imposta è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito del periodo precedente secondo il principio della competenza.

28 novembre 2016

Nicola Forte