Società in Accomandita Semplice: le delibere che influiscono sul capitale sociale – con verbali

Analisi del funzionamento delle riunioni dei soci della società in accomandita semplice che assumono decisioni di carattere ‘straordinario’: i casi di aumento e riduzione del capitale sociale, le decisioni sulla proroga della durata della società… l’articolo è corredato di alcuni utili formulari.

Modifica del capitale sociale

le società in accomandita semplice guida civilistica

Nelle società di capitali è previsto specificatamente un capitale sociale minimo per la costituzione delle stesse; nelle società di persone, invece, la legge non lo richiede.

Il capitale sociale, in tutte le società di persone, è il valore del conferimento dei soci, quale risulta dalle valutazioni contenute nell’atto costitutivo.

Infatti, è sempre necessario che vengano conferite (o promesse) al momento di costituire la società, le risorse necessarie per il perseguimento dell’oggetto sociale.

In tal senso è prescritto che un capitale vi debba essere, prevedendo:

  • che l’atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione (art. 2295, n. 6, c.c.). Ciò consente di determinare l’ammontare globale del capitale sociale nominale;
  • una serie di norme destinate ad assicurarne l’integrità;
  • l’obbligo, per gli amministratori, della tenuta delle scritture contabili (art. 2302 c.c.);
  • il divieto, a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale (art. 2306 c.c.);
  • la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite (art. 2303, comma 2, c.c.);
  • il divieto di distribuzione di utili fittizi (art. 2303 c.c.).

 

Nel corso della vita societaria i soci hanno la facoltà di deliberare la diminuzione o l’aumento del capitale sociale.

A differenza delle società di capitali, ove le modifiche dell’atto costitutivo sono attentamente disciplinate, la legge è meno rigorosa per le società di persone.

Le operazioni riguardanti le variazioni di capitale sociale sono adottate con una modificazione dell’atto costitutivo.

 

Le variazioni del capitale sociale in una SAS

Aumento di capitale sociale

I soci possono decidere di aumentare il capitale con le stesse modalità previste, in generale, per la modifica dell’atto costitutivo (si veda in tal senso il par. 6.2 e ss.).

L’aumento può essere a pagamento o gratuito.

L’operazione di aumento non è subordinata, come invece nelle società di capitali, né alla preventiva integrale liberazione del capitale sottoscritto, né alla mancanza di perdite eccedenti il terzo del capitale.

 

Aumento a pagamento

Con l’aumento a pagamento, la società incrementa il capitale facendo entrare nuovi soci in società o raccogliendo nuovi conferimenti dai soci preesistenti.

Per stabilire quali conferimenti possono essere effettuati in sede di aumento di ca- pitale, valgono le stesse regole generali sui conferimenti (si veda cap. 4, par. 4.1).

avvenuto l’aumento, solo la società può pretendere l’esecuzione dell’obbligo del conferimento, gravante sui sottoscrittori, delle quote sociali.

Concordemente all’orientamento formatosi per le società di capitali, in sede di au- mento di capitale, il socio (o un terzo) può conferire in società un credito vantato nei confronti della società stessa (ad esempio relativo ad un finanziamento precedente- mente concesso alla società) compensandolo con il debito derivante dalla sottoscri- zione dell’aumento (Trib. Napoli, 1 ottobre 1998).

 

Aumento gratuito

Con l’aumento gratuito, i soci decidono di trasferire a capitale dei valori già esistenti nel patrimonio, come ad esempio le riserve eventualmente create in conto capitale.

Nella società di persone la costituzione di riserve non è obbligatoria. Tuttavia, l’atto costitutivo o i soci, all’unanimità possono decidere la loro formazione, mediante l’accantonamento di utili che si ritenga opportuno non distribuire tra i soci.

Quando vi è il passaggio a capitale delle riserve, la quota di partecipazione alla società di ciascun socio si accresce proporzionalmente alla partecipazione agli utili di ciascuno di essi, salvaguardando, in questo modo, anche la posizione del socio d’opera.

La dottrina ammette l’aumento del capitale sociale mediante una rivalutazione di beni conferiti in sede di costituzione della società. Una tale rivalutazione può avvenire quando il valore di un bene muta a seguito dell’inflazione o per errore nella sua originaria stima, o in altre ipotesi meno frequenti (ad esempio un terreno agricolo conferito in società viene inserito in un piano regolatore con conseguente incremento di valore).

L’aumento di capitale che consegue a tale operazione va a beneficio di tutti i soci proporzionalmente alla partecipazione agli utili di ciascuno di essi.

 

 

Casi di aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può aumentare per:

 

• Ingresso di nuovi soci

ingresso di nuovi soci in SAS che determina un aumento del cpaitale socialeL’ipotesi in esame ricorre ogni volta che, per attuare le strategie di sviluppo dell’impresa, i soci esistenti scelgono la via del finanziamento interno, deliberando un aumento di capitale a favore di terzi.

Questo si verifica quando i soci, non avendo i mezzi per contribuire personalmente a tale aumento, decidono di allargare la compagine sociale per motivi finanziari; pur avendo le disponibilità finanziarie, consentono l’ingresso di un nuovo socio per le sue capacità imprenditoriali, per la sua esperienza nel settore aziendale o per qualsiasi altra motivazione pratica e/o personale.

Da parte sua il socio entrante valuterà attentamente il suo ingresso in quanto, in base all’art. 2269 c.c., chi entra a far parte di una società già costituita, viene a rispondere con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio e la responsabilità che viene ad assumere è solidale ed illimitata. Ciò premesso, al socio entrante è richiesto di regola il versamento di una quota suppletiva a titolo di sovrapprezzo.

L’entità del sovrapprezzo dipenderà, oltre che dalla situazione della società, anche dall’interesse dei vecchi soci, nonché dai rapporti esistenti fra le parti e quindi dalla maggior forza contrattuale dell’una o dell’altra. Pertanto, la somma che il socio entrante deve versare comprende:

  1. una quota a titolo di riserva;
  2. una quota per la remunerazione di avviamento;
  3. una quota di partecipazione al capitale sociale.

 

• Nuovi conferimenti da parte dei soci

L’ipotesi si verifica a seguito della decisione dei soci di finanziare lo sviluppo dell’impresa

aumentando il capitale in quanto:

  • non sono propensi all’entrata di nuovi soci;
  • sono in grado di sottoscrivere l’intero aumento di capitale deliberato.

 

La sottoscrizione delle nuove quote di partecipazione da parte dei vecchi soci può avvenire:

  1. in modo proporzionale alle quote possedute in precedenza;
  2. in modo proporzionale alle quote possedute nel presente.

 

• Remissione di debiti della società nei confronti dei soci e loro conferimento a capitale sociale

Qualora i soci avessero un credito nella stessa proporzione della loro partecipazione so- ciale, il trasferimento a capitale non crea alcun problema, rimanendo invariata la prece- dente percentuale di partecipazione.

Nel caso più frequente, di crediti dei soci in misura diversa dalla percentuale precedente, il passaggio a capitale può creare una diversa ripartizione della compagine sociale ed eventualmente la determinazione di un sovraprezzo.

 

• Utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione monetaria

La rivalutazione consiste nell’attribuzione di un maggior valore ad un bene e può essere economica e monetaria. Si tratta di una variazione interna della struttura del capitale dell’impresa.

 

Riduzione di capitale sociale

Di seguito esaminiamo le ipotesi di riduzione del capitale per perdite e per esuberanza.

 

Riduzione del capitale per perdite (art. 2303, comma 2, c.c.)

motivid i riduzione del capitale sociale di una SASSe si verifica una perdita nel capitale sociale, la legge si limita a prevedere che la società non possa ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.

Diversamente dalle società di capitali, non esiste un obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l’ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzerare l’intero capitale.

Se la società intende tornare a distribuire gli utili ai propri soci, l’alternativa posta dalla legge è dunque la seguente:

  • riduzione del capitale fino a completo ripianamento delle perdite. Per raggiungere questo obiettivo si ritiene possibile (diversamente dalle società di capitali) proce- dere gradatamente anche mediante successive riduzioni parziali;
  • reintegrazione del capitale da parte dei soci. Questi possono conferire in società qualsiasi bene iscrivibile in bilancio (come denaro o crediti); è dunque escluso il conferimento della propria opera.

La riduzione del capitale per perdite consiste nell’adeguare l’ammontare del capitale sociale nominale alla consistenza attuale del patrimonio netto ed è sempre facoltativa.

È una semplice operazione nominale e non è accompagnata da un’effettiva riduzione del patrimonio della società. Tuttavia, la riduzione in proporzione alla perdite è necessaria per distribuire gli utili negli esercizi successivi (art. 2303, comma 2, c.c.). In alternativa alla riduzione la legge prevede la possibilità di reintegrare il capitale da parte dei soci.

 

Riduzione del capitale esuberante (art. 2306 c.c.)

La riduzione del capitale esuberante è un’operazione che comporta una riduzione reale del patrimonio netto. Essa comporta una diminuzione dei beni che costituiscono la garanzia dei creditori e permette agli amministratori di restituire ai soci i conferimenti o di liberarli dall’obbligo di eseguirli.

Per tale ragione, a tutela dei creditori sociali, il legislatore ha disposto che la delibera di riduzione può essere eseguita solo dopo che siano decorsi tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro tale termine nessuno dei creditori sociali anteriori all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Nonostante l’opposizione, il Tribunale può però disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia a favore dei creditori opponenti (art. 2306, commi 1 e 2, c.c.).

 

Proroga della durata della società

Quando l’atto costitutivo prevede espressamente una durata, i soci possono decidere di prorogarla (art. 2307 c.c.).

La proroga si atteggia diversamente a seconda che avvenga prima o dopo la scadenza del termine. Una disciplina specifica in caso di proroga riguarda il creditore particolare del socio.

 

Gli elementi essenziali da indicare nell’atto costitutivo

La legge considera essenziale indicare nell’atto costitutivo delle società personali i seguenti requisiti, per poter iscrivere l’atto stesso nel Registro delle imprese (artt. 2295 e 2315 c.c.):

  • cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
  • ragione sociale;
  • sede della società ed eventuali sedi secondarie;
  • oggetto sociale;
  • conferimenti di ciascun socio;
  • prestazioni cui sono obbligati i soci d’opera se vi sono;
  • durata della società (l’obbligatorietà di questo requisito è discussa).

 

L’eventuale mancanza di requisiti essenziali non osta alla validità del contratto, ma autorizza il conservatore che riceve l’atto a rifiutare l’iscrizione nel Registro delle imprese.

 

Proroga prima della scadenza del termine

Se la proroga avviene prima dello spirare del termine di durata contenuto nell’atto costitutivo, si è in presenza di una modifica dell’atto costitutivo adottata all’unanimità, salvo che l’atto costitutivo preveda la maggioranza per le proprie modifiche (art. 2252 c.c.).

 

Proroga successiva alla scadenza

Una volta che sia decorso il termine di durata, i soci possono prorogare la durata della società:

  • con modifica dell’atto costitutivo che stabilisce un nuovo termine. Tale decisione deve essere assunta all’unanimità, in quanto si tratta di una revoca dello stato di liquidazione;
  • tacitamente continuando a compiere le operazioni sociali. In tal caso la società si intende prorogata a tempo indeterminato (art. 2273 c.c.). a seguito di proroga tacita i soci hanno il diritto di recesso (art. 2285, comma 1, c.c.).

 

Creditori particolari del socio

Il creditore particolare del socio, in caso di proroga della società, può chiedere la liquidazione della quota o opporsi alla proroga stessa, a seconda del tipo di proroga decisa dalla società.

Se la società in nome collettivo o la società in accomandita semplice vengono prorogate a tempo indeterminato, come nel caso della proroga tacita, o se viene prorogata a tempo determinato, senza che la proroga venga resa pubblica, il creditore può provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfarlo e chiedere, in ogni tempo, la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2270 c.c.). Tale richiesta viene a costituire una causa di esclusione di diritto del socio della società.

La società è tenuta, in tal caso, a versare al creditore una somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.

Tale liquidazione deve avvenire nel termine di 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento anticipato della società. In quest’ultimo caso il creditore deve aspettare il compimento della liquidazione spettante al socio debitore.

Se la proroga della società è a tempo determinato, è espressa e iscritta nel registro delle imprese, il creditore, entro 3 mesi dall’iscrizione della deliberazione, può op- porsi giudizialmente, dimostrando che gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfarlo o che la proroga lo danneggia nel suo diritto creditore.

Se l’opposizione è respinta o se non viene proposta entro il termine indicato, il creditore deve attenersi alla nuova scadenza, per chiedere la liquidazione della quota.

Se invece l’opposizione è accolta, la società in nome collettivo o la società in accomandita semplice deve, entro 3 mesi dalla notifica della sentenza, procedere alla liquidazione della quota del socio debitore al creditore opponente, avendo riguardo alla situazione patrimoniale esistente alla scadenza del primo termine di durata.

 


Formula – Delibera di modifica atto costitutivo

I sottoscritti:

– <…> nato a <…> il <…> ivi domiciliata a <…> via <…> P.zza <…> n. <…> professione <…> codice fiscale <…>;

– <…> nato a <…> il <…> ivi domiciliata a <…> via <…> P.zza <…> n. <…> professione <…> codice fiscale <…>;

– <…> nato a <…> il <…> ivi domiciliata a <…> via <…> P.zza <…> n. <…> professione <…> codice fiscale <…>

stipulano e convengono quanto segue:Premesso

– che fra essi è corrente una società in accomandita semplice denominata: «<…> S.a.s. di <…> e &» con sede in <…> via <…> n. <…> dotata di un capitale sociale di euro <…> ( <…>), iscritta con numero di Registro delle imprese e codice fiscale <…> nel Registro delle imprese di <…> partita IVA n <…>;

– che è intenzione dei soci trasferire la sede sociale e apportare modifiche ai patti sociali.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) di ampliare l’oggetto sociale nel senso di prevedere che la società possa svolgere anche <…>;

2) di modificare di conseguenza gli artt. <…> dei patti sociali.

In conseguenza delle modifiche deliberate, si rende necessario modificare i patti sociali agli articoli <…> come segue: <…>.

Invariati i rimanenti articoli dei patti sociali.

Le parti, infine, richiedono che questo atto venga depositato negli atti del Notaio

che effettuerà l’autenticazione delle sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto ……… 

 


 

Formula  – Delibera di aumento del capitale sociale

Con la presente scrittura privata i sottoscritti signori:

– sig. <…> nato a <…> il <…> residente a <…> in via <…> P.zza <…> codice fiscale <…> di professione <…>;

– sig. <…> nato a <…> il <…> residente a <…> in via <…> P.zza <…> codice fiscale <…> di professione <…>;

– sig. <…> nato a <…> il <…> residente a <…> in via <…> P.zza <…> codice fiscale <…> di professione <…>;

– sig. <…> nato a <…> il <…> residente a <…> in via <…> P.zza <…> codice fiscale <…> di professione <…>;

– sig. <…> nato a <…> il <…> residente a <…> in via <…> P.zza <…> codice fiscale <…> di professione <…>;

nella loro qualità di soci della società in nome collettivo <…> hanno deliberato

quanto segue.

Premesso che con scrittura privata del <…> registrata a <…> il <…> veniva costituita per il commercio <…> la società in accomandita semplice predetta con sede in <…> via <…> iscritta con numero di Registro delle imprese e codice fiscale <…> del Registro delle imprese di <…> partita IVA <…> e con il capitale di euro <…>. Premesso inoltre che l’indicato capitale sociale di euro <…> risulta insufficiente ai fini dello svolgimento della predetta attività sociale, i suindicati soci convengono di aumentare il capitale sociale indicato di euro <…> per adeguarlo al maggiore importo di euro <…>.

L’aumento del capitale verrà effettuato con il conferimento di contanti da parte dei soci, e precisamente:

– euro <…> dal signor <…>;

– euro <…> dal signor <…>;

– euro <…> dal signor <…>;

– euro <…> dal signor <…>.

Rimane fermo per il resto, all’infuori della parte espressamente modificata con il presente atto, quanto venne stipulato con l’atto costitutivo della società.

Firme di tutti i soci (autenticate dal Notaio)

<…>


 
Formula – Delibera di riduzione del capitale mediante liberazione dei soci dall’obbligo di ulteriori versamenti

 

Sono comparsi i signori A <…> B <…> e C <…> i quali

Premettono

– che è tra essi corrente con sede in <…> via <…> la società in accomandita semlice sotto la ragione sociale <…> costituita con atto a rogito dottor <…> Notaio in <…> in data <…> n. <…> rep. registrato a <…> il <…> al numero <…> e iscritta presso l’ufficio del Registro delle imprese di <…> con numero di Registro delle imprese e codice fiscale <…> avente il capitale di euro <…> interamente versato ed esistente, spettante al socio A <…> per euro <…>, al socio B <…> per euro <…> e al socio C <…> per euro <…>;

– che in relazione all’attuale crisi del mercato nel settore nel quale svolge l’attività sociale si è reso opportuno ridurre l’attività medesima per cui il capitale risulta esuberante rispetto ai mezzi di cui la società attualmente necessita;

– che finora il capitale sottoscritto con il citato atto costitutivo è stato solo per metà versato dai soci e cioè precisamente dal socio A <…> per euro <…>, dal socio B <…> per euro <…> e dal socio C <…> per euro <…>;

Ciò premesso

i comparenti convengono e deliberano di ridurre il capitale sociale dalle attuali euro <…> a euro <…> mediante liberazione di essi soci dall’obbligo di ulteriori versamenti che si riconoscono non più dovuti, e di modificare di conseguenza l’art. <…> del sopra citato atto costitutivo nel nuovo testo:

«Il capitale sociale è di euro <…> e spetta ai soci nelle seguenti misure:

– A <…> per una quota di euro <…>;

– B <…> per una quota di euro <…>;

– C <…> per una quota di euro <…>.

A norma dell’art. 2306 c.c., la presente deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita soltanto dopo la decorrenza, senza opposizione da parte dei creditori sociali, del termine di tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle imprese, per cui fino all’avverarsi di tale condizione di legge il capi- tale non si intenderà ridotto e i soci non si intenderanno liberati dall’obbligo degli ulteriori versamenti.

Firma dei comparenti

<…>

Firma del Notaio


 

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31 ottobre 2016

Cinzia De Stefanis