Fotovoltaico: è attività connessa per la società agricola

la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo

agricoltore_immagineLa produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

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Con la risoluzione n. 98/E, del 27 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Pertanto la società che svolge tale attività agricola connessa può esercitare l’opzione di cui all’art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 2006, che prevede la tassazione dei redditi derivanti dall’attività agricola su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dall’inizio del periodo d’imposta i requisiti soggettivi e oggettivi; vale a dire l’indicazione di “società agricola” nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c..

Il quesito

Una società, tramite istanza di interpello, con esercizio sociale e periodo di imposta coincidente con l’anno solare, è una società agricola ai sensi dell’art. 2, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che nell’ambito della propria attività agricola gestisce, da diversi anni, un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 996 Kw, realizzato su terreni locati, producendo e cedendo integralmente l’energia elettrica al Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito, GSE).

Fino all’anno 2015, tale attività non costituiva un’attività connessa a quella agricola, in quanto, non sussistevano le condizioni, individuate dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, riportate dall’Agenzia nella circolare 6 luglio 2009, n. 32/E.

Dall’anno 2016, la società istante dichiara che sussisterà uno dei parametri individuati dalla citata circolare, in quanto, il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulterà – sicuramente – superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW, calcolato, quest’ultimo, senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica.

La società precisa, inoltre, che anche negli anni successivi, il volume d’affari derivante dall’attività agricola risulterà certamente superiore; osserva che con la circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, l’Agenzia ha precisato che una società agricola che intenda esercitare l’opzione per la tassazione catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta”.

Pertanto, chiede di sapere se l’attività fotovoltaica possa considerarsi come attività connessa a quella agricola già a partire dall’anno 2016 e per l’intero anno (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) e, di conseguenza, se la società possa per tale periodo di imposta (sussistendo gli ulteriori presupposti):

– esercitare l’opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale, assoggettando, in particolare, a tale regime fiscale, la produzione di energia nel limite di “260.000 kWh anno”;

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