Come cambia la rottamazione dei ruoli dopo gli emendamenti approvati alla Camera

verifichiamo le modifiche della normativa sulla rottamazione dei ruoli, che possono rivelarsi fondamentali per valutare la convenienza ad aderire o meno alla possibile agevolazione

comm.tel-rottamaz.cartelleL’art. 6, del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto la cosiddetta rottamazione dei ruoli, cioè la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, ed estesa all’anno 2016, a seguito degli emendamenti approvati alla Camera.

Rivediamo1, quindi, in questo nostro intervento2, come è stato modificato l’istituto dopo l’approvazione degli emendamenti alla Camera3, che, salvo sorprese, non dovrebbe subire ulteriori modifiche.

La norma

L’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Il provvedimento prevede la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art.30, c. 1, del D.P.R.n.602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, ovvero dilazionato, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1 agosto 20217, gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R.n.600/73, entro il limite massimo di 5 rate:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

La sanatoria comprende, altresì, gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito in materia di Inps. Infatti, entro il 28 febbraio 2017 l’agente della riscossione avvisa i debitori dei carichi affidati nel 2016, per i quali alla data del 31 dicembre 2016 risulta non ancora notificata la cartella, o inviata l’informazione di presa in carico relativa agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.

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La volontà del debitore di aderire

Ai fini della definizione il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet. Entro la stessa data potrà essere integrata la dichiarazione presentata prima di tale data.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

La definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

La sospensione o prosecuzione delle procedure esecutive

La presentazione della dichiarazione di adesione determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.

Sono, altresì, sospesi, per i carichi oggetto di domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Sono, tuttavia, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, l’agente non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purchè non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La comunicazione dell’agente della riscossione

Il comma 3, del citato articolo 6, assegna all’Agente della riscossione il compito di comunicare, entro il 31 maggio 2017, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute e le singole rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il nuovo calendario prevede 3 rate con scadenza nel 2017 (luglio, settembre e novembre), e 2 con scadenza nel 2018 (aprile e settembre).

Resta fermo che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

L’inefficacia dell’adesione

Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina l’inefficacia della definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione inefficace.

I versamenti comunque effettuati sono acquisiti dall’Erario a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il pagamento non può più essere rateizzato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

Tuttavia, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la preclusione non opera se, alla data di presentazione della domanda di adesione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella ovvero dell’invio dell’informazione di presa in carico relativa agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.

Le rateizzazioni in essere

Il provvedimento concede la facoltà di definizione anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente ai carichi rottamabili.

Tuttavia, è necessario l’adempimento, rispetto ai piani rateali in essere, di tutti i versamenti con scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016.

Per determinare l’ammontare delle somme oggetto di definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonchè, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, non potendo usufruirne automaticamente.

I carichi non rottamabili

Il comma 10, dell’articolo 6, esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano agli interessi sulle sanzioni amministrative, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute);

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

19 novembre 2016

Gianfranco Antico

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2 Non si affronta l’operatività della norma nell’ambito delle procedure concorsuali.

3 Pertanto faremo riferimento solo alla nuova formulazione.