Rimborso trimestrale IVA: richiesta per il terzo trimestre

Le regole per accedere alla procedura di rimborso del credito IVA: soggetti interessati, visto di conformità, rimborso in via prioritaria, una guida alla richiesta.

 

Ai sensi dell’art. 38-bis, c. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta a credito (IVA) relativa al terzo trimestre 2016; tali ipotesi sono contemplate dall’art. 30, c. 3, del citato DPR e più precisamente quando:

  •  vi è l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell’imposta su acquisti e importazioni;
  • vi sono operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • vi è l’ effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • si è in presenza di effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, c. 3, lett. a-bis, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
  • il contribuente si trovi nelle condizioni previste dal comma 3, dell’articolo 17, DPR n. 633/1972.

 

 

Utilizzo del credito IVA fino a 5.000 euro

La normativa vigente prevede che in presenza di un credito IVA di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la com- pensazione dei crediti tributari/previdenziali.

In sostanza è possibile utilizzare il credito IVA in com- pensazione “orizzontale” senza la necessità di presen- tare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di €

5.000.

Importo superiore a
5.000 euro ma infe- riore a 15.000

Raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni ulteriore com- pensazione può avvenire dal giorno 16 del mese suc-

cessivo a quello di presentazione del modello IVA

Importi superiori a
15.000 euro

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà

inoltre essere dotata del visto di conformità.

 

 

 

schema rimborso del credito iva

 

 

Rimborsi IVA con visto di conformità

I rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presen- tazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’art. 10, c. 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.

Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di noto – rietà, che attesti la sussistenza di talune condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:

  1. da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni di- versi dalle imprese start-up innovative;
  2. da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinati importi indicati;
  3. da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione al- ternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  4. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultan- te all’atto della cessazione dell’attività.

 

 

I rimborsi cd. prioritari

Con decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007 sono stati inizialmente identificati tutta una seria di soggetti che , qualora richie- dano il rimborso IVA, infrannuale o annuale, hanno diritto di essere soddisfatti, in termini temporali , prima degli altri.

Di conseguenza oltre alla categoria di quei soggetti che svolgono attività di pulizia, demolizione, installazione e completamento su edifici, abbiano tutta una seria di altre categorie, fra cui :

1) subappaltatori edili;

2) operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici;

3) produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati produttori di alluminio e se-

4) costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;

5) esercenti cinematografici, che possono beneficiare di tale agevolazione.

I rimborsi IVA in via prioritaria a favore dei contribuenti che esercitano le attività indicate nel paragrafo precedente, sono concesse qualora al momento della richie- sta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

a) esercizio dell’attività da almeno tre anni;

b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni ef- fettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE INTERESSATE

a) Servizi di pulizia:

–     Pulizia generale (non specializzata) di edifici (Codice Ateco 81.21.00);

–    Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari indu- striali (Codice Ateco 81.22.02).

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge e, quindi, dai rimborsi Iva in via prioritaria, le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici

b) Demolizione (Codice Ateco 43.11.00);

c) Installazione di impianti relativi ad edifici:

–   Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione (Codice Ateco 43.21.01);

–   Installazione di impianti elettronici, inclusa manutenzione e riparazione (Codice Ateco 43.21.02);

–      Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, inclusa manutenzione e riparazione, in edifici o in altre opere di costruzione (Codice Ateco 43.22.01);

–   Installazione di impianti per la distribuzione del gas, inclusa manutenzione e ri-

 

parazione (Codice Ateco 43.22.02);

– Installazione di impianti di spegnimento antincendio, inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione (Codice Ateco 43.22.03);

–    Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili (Codice Ateco 43.29.01);

–   Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (Codice Ateco 43.29.02);

–   Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., limitatamente alle prestazioni ri- ferite ad edifici (Codice Ateco 43.29.09)

d) Completamento di edifici

–   Intonacatura e stuccatura (Codice Ateco 43.31.00);

–   Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate (Codice Ateco 43.32.01);

–    Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici (Codice Ateco 43.32.02);

–   Rivestimento di pavimenti e di muri (Codice Ateco 43.33.00);

–   Tinteggiatura e posa in opera di vetri (Codice Ateco 43.34.00);

–   Attività non specializzate di lavori edili muratori, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (Codice Ateco 43.39.01);

–   Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici” (Codice Ateco 43.39.09).

 

 

 

Compensazione del redito IVA

In alternativa alla richiesta di rimborso, l’importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione, mediante utilizzazione del Modello F24.

In tal caso deve essere presentata all’ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8, c. 3, DPR 14 ottobre 1999, n. 542).

Diversamente dalle richieste di rimborso in caso di richiesta di compensazione tri- mestrale non è dovuto il visto di conformità. Naturalmente, come già più sopra indicato, il visto andrà apposto in sede di dichiarazione annuale.

 

Come si presenta la domanda

La domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione va presentata in via telematica utilizzando il Modello IVA TR approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 marzo 2016:

  • per la richiesta di rimborso (unitamente alla predetta dichiarazione sostitutiva, se ricorrono le condizioni per l’esonero dalla prestazione della garanzia) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542),
  • in caso di utilizzazione del credito in compensazione.

 

18 ottobre 2016

Federico Gavioli

 

 

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