Le semplificazioni in arrivo per il 5 per mille

a grande richiesta dei nostri lettori proponiamo un ripasso delle semplificazioni in arrivo per gli enti che fanno parte degli elenchi del 5 per mille: l’iscrizione annuale viene abolita, rimane l’obbligo di comunicare le variazioni di dati e nascono invece obblighi di rendicontazione

Archivio_Pietro_Pensa_01Il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 7 luglio 2016Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, ha ridisegnato la disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di recupero delle somme da parte dell’Amministrazione.

Una prima importante novità riguarda la creazione di un elenco dei beneficiari del 5 per mille. A partire dall’esercizio finanziario 2017 coloro che vorranno accedere al riparto delle somme del 5 per mille dovranno presentare UNA SOLA VOLTA la richiesta di iscrizione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti, per l’ammissione al contributo. Viene quindi eliminato l’adempimento annuale. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito internet tale elenco, debitamente aggiornato. ualora fossero riscontrati errori o variazioni il legale rappresentante dell’ente potrà farle valere entro il successivo 20 maggio.

I beneficiari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • la variazione del rappresentate legale,

  • la sopravvenuta perdita dei requisiti.

In tema di rendicontazione, l’art. 3 del Decreto in esame novella l’art. 12 del DPCM 23 aprile 2010 imponendo ai destinatari di somme superiori ad euro 20.000 di redigere, entro un anno un anno dalla ricezione degli importi, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Inoltre, la norma delinea il contenuto minimo del rendiconto:

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;

  2. l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;

  3. l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

  5. l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Per coloro che, invece, hanno ricevuto somme inferiori ad euro 20.000 viene confermato l’esonero dall’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.

Un’altra novella riguarda gli obblighi pubblicitari posti a carico delle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille, le quali sono tenute ad inserire in una apposita sezione del proprio ito internet:

  1. elenco beneficiari e importi del contributo, entro tre mesi dalla data di erogazione dello stesso,

  2. rendiconti e relazioni illustrative, entro un mese dalla ricezione.

L’ultima modifica concerne le modalità di recupero dei contributi erogati, infatti, il beneficiario è obbligato a versare all’erario, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l’obbligato non ottemperi si procede coattivamente. Il Decreto fa salva, altresì, l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

14 ottobre 2016

Anna Maria Pia Chionna