Gli effetti del il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per l’intero ammontare del profitto illecito nei confronti di uno dei concorrenti nel reato tributario.

sentenza corte di cassazioneLa Corte di Cassazione (con la sentenza della Sez. Penale III, n. 35527 del 26-08-2016) si è pronunciata in merito alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal giudice per l’intero importo dell’illecito profitto derivante dal reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000), nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, senza procedere alla ripartizione in ordine alla quota astrattamente riferibile ad ogni singolo correo.

In merito alla natura dell’istituto della confisca per equivalente (ora prevista in materia tributaria dall’art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 10, c. 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ed in precedenza disciplinato dall’art. 322-ter c.p.) la Suprema Corte, non sempre omogenea sullo specifico punto, afferma che è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, eseguito per l’intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto – nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale.

In altre parole, la Cassazione richiama:

  • il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente;
  • la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.

Sul punto, la stessa Corte (con la sentenza n. 25560 del 20-05-2015) aveva già ribadito che

E’ dunque irrilevante quale sia la “quota” di profitto eventualmente incamerata dall’indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato. Ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica “storica” o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.

In presenza di tali presupposti ciò che è disposto normativamente è infatti l’ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all’entità del vantaggio economico individualmente ritratto. Nè può ritenersi che nel caso in cui la misura ablativa ricada su colui che materialmente non ha ricavato una effettiva utilità l’effetto sanzionatorio si riveli sproporzionato, giacchè la “sanzione” – così come ordita dal legislatore – è proporzionata alla produzione dei profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, talchè è ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell’impossibilità di recuperarlo.

L’unico limite posto all’indiscriminata escussione di tutti i concorrenti è costituito dal divieto di duplicare la misura ablativa, procedendo alla confisca presso ognuno di loro beni la cui somma risulti superiore al valore accertato del profitto complessivamente ritratto dal reato.”

 

Analogo orientamento si rinviene nelle sentenze n. 5553 del 9 gennaio 2014, n. 17713 del 18 febbraio 2014, n. 8740/13 del 16 novembre 2012, n. 8740, n. 47066 del 3 ottobre 2013, n. 13277 del 24 gennaio 2011, n. 10810 del 3 febbraio 2010, n. 33409 del 28 luglio 2009.

Tra le altre, si reputa opportuno rinviare a quanto ribadito dalla Corte nella richiamata sentenza n. 33409/2009, in cui (in relazione ad una condotta illecita di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. ed alla conseguente applicazione della misura di sicurezza di cui al seguente art. 648-quater c.p.) afferma che per l’applicazione della confisca per equivalente a nulla rileva la mancata quantificazione, in relazione al reato plurisoggettivo, del singolo profitto, dal momento che nell’ipotesi di illecito commesso da una pluralità di soggetti, deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso delle persone nel reato, implicando l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente; di conseguenza, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.

Occorre comunque precisare la sussistenza di una differente linea interpretativa – come emerge nella sentenza della Corte n. 47066 del 26-11-2013 – volta a valorizzare l’applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, assieme a quello di gradualità, anche sul versante delle misure cautelari reali, affermando che nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è necessaria da parte del giudice una valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto, così come avviene in sede esecutiva della confisca, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto o il prezzo del reato. A detta della Corte – nella richiamata sentenza –

In altri termini, se la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non è commisurata alla colpevolezza del reo, nè alla gravità dell’illecito e che prescinde dalla pericolosità in sè della cosa, impedisce l’ablazione di beni, appartenenti ai concorrenti nel reato, che superino il valore del prezzo o del profitto ricavato dal reato, non vi è ragione per cui un tale limite non debba valere anche per la misura cautelare che anticipa il provvedimento definitivo.”

 

21 ottobre 2016

Nicola Monfreda