Dichiarazione precompilata e spese sanitarie: focus sulle novità per il 2017 a partire dal Sistema Tessera Sanitaria

in vista della scadenza di fine ottobre, iniziamo a fare il punto su quali sono i soggetti obbligati a comunicare tramite il Sistema Tessera Sanitaria le spese detraibili dall’IRPEF ai fini dell’inserimento nella prossima dichiarazione dei redditi precompilata

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Il Ministero delle Finanze, con il DM 1/9/2016 pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2016, ha comunicato i nominativi dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie ed ha stabilito le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF utili al fine della compilazione della dichiarazione dei “modelli 730 e UNICO PF precompilati“.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI

Come disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 175-2014 con decorrenza per l’anno 2015 i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sono i seguenti: farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari; presidi di specialistica ambulatoriale; altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; medici chirurghi e odontoiatri .

La Legge n. 208-2015 ha poi esteso l’obbligo in questione anche alle seguenti strutture: strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari a cura delle Regioni anche se non accreditate con il SSN.

LA NOVITA’ DEL DM 1 SETTEMBRE 2016

Con lo scopo di incrementare i dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione precompilata il DM 1/9/2016, pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2016, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l’obbligo di comunicazione per i seguenti nuovi soggetti (rispetto a quelli previsti per l’annualità 2015):

parafarmacie abilitate all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004;

iscritti agli Albi professionali degli psicologi;

iscritti agli Albi professionali degli infermieri;

– iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;

– iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

– esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui al Decreto Legislativo n. 46/97;

iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche relative agli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (sono escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non da compagnia come ad esempio i bovini da allevamento).

NOTA

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 142369 ha definito le regole per l’utilizzo delle informazioni da comunicare che saranno utilizzate per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2017.

Restano sempre confermate le istruzioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

I TERMINI PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia, i soggetti sopraindicati, devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c, del TUIR, al Sistema tessera sanitaria.

L’obbligo, come già detto, riguarda anche gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c-bis, del TUIR.

Per le finalità in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo il Ministero della Salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti che svolgono l’attività di para-farmacia e di ottico e le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali renderanno disponibili al Sistema TS gli elenchi dei soggetti iscritti negli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici di radiologia medica.

Le spese di cui sopra sono da comunicare, secondo il principio di cassa, relativamente all’annualità 2016 entro la data ultima del 31 gennaio 2017.

Nota

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria è comunque possibile procedere alla comunicazione anche in tempi diversi (mensili o trimestrali) purché nel rispetto della scadenza del 31 gennaio 2017 (la comunicazione dei dati sanitari esclude i contribuenti dall’obbligo di inserire tali operazione ai fini dello spesometro).

In buona sostanza nel campo delle professioni sanitarie (rispetto al 2015 )i soggetti che devono adempiere alla comunicazione dei dati sanitari per il 2016 sono i seguenti: veterinari, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica (unitamente alla categoria non medica degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui al Decreto Legislativo n. 46/97).

Restano escluse dall’obbligo le seguenti categorie:

a) podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista;

b) educatore professionale, audiometrista, igienista dentale, dietista, odontotecnico, masso-fisioterapista.

4 ottobre 2016

Celeste Vivenzi