Comunicazione beni ai soci: guida all'adempimento in scadenza al 31/10/2016

a fine mese scade la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci – si tratta di uno degli adempimenti meno graditi e più ostici da gestire; in questo articolo offriamo una piccola guida pratica alla corretta gestione della comunicazione, con esempi: l’autovettura o l’appartamento concessi i godimento a soci o familiari

cronometro

Entro il prossimo 31 Ottobre 2016 (in quanto il 30 cade di domenica), come disposto dal Provvedimento n. 54581-2014 dell’Agenzia delle entrate, i contribuenti devono inviare la comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e ai familiari (la normativa prevede in via generale la scadenza della comunicazione entro il termine di 30 giorni dall’invio del modello Unico di riferimento).

LA NORMATIVA GENERALE: ASPETTI PRINCIPALI

Come noto il Decreto Legge n. 138/2011 ha introdotto l’obbligo per i soggetti che svolgono attività d’impresa di comunicare in via telematica i dati dei soggetti (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni.

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento se sussiste una differenza tra il “corrispettivo annuo relativo al godimento“ ed il “valore normale di mercato del bene“ (solo ove vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell’utilizzo del bene ).

Nota: come indicato dalla circolare 24/E/2012 deve trattarsi di un bene:

a) relativo all’impresa ovvero rientrare nei beni indicati nell’inventario nel caso di imprenditore individuale;

b) bene appartenente alla società nel caso delle società di persone/società di capitali;

c) il bene oggetto della comunicazione può appartenere alla categoria dei beni strumentali, dei beni merci o dei beni patrimonio.

Il Decreto Legge n.138-2011 ha disposto che la concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina per l’utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l’impresa concedente l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento); in pratica pertanto la concessione in godimento da parte di una società ad un socio o suo familiare o di ditta individuale ad un familiare di un bene aziendale in assenza di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:

a) utilizzatore: la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene ;

b)impresa concedente: l’indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento.

Nota: sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari.

La normativa in generale si applica ai seguenti soggetti:

a) soggetti concedenti: imprenditori individuali, società di persone e società di capitali,società cooperative,stabili organizzazioni non residenti,enti non commerciali limitatamente alla sfera commerciale;

b) soggetti utilizzatori: soci di società ed enti associativi con attività commerciale,familiari di soci di società o di enti associativi con attività commerciale, soci i familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, familiari dell’imprenditore individuale;

c) beni interessati:autovetture,motocicli e autocarri,imbarcazioni e navi, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore ai 3.000 euro al netto dell’Iva;

d) per familiari dell’imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Nota: ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell’impresa e pertanto vanno considerati: beni posseduti in proprietà usufrutto, comodato,locazione e leasing.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate procede al controllo delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese e ,ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano.

LA COMUNICAZIONE: ASPETTI PRATICI

L’obbligo della Comunicazione può essere assolto alternativamente dall’impresa concedente o dal socio/familiare dell’imprenditore e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d’imposta.—> PROSEGUE NEL PDF—>

[blox_button text=”Abbiamo a disposizione un tool per la gestione dell’adempimento” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/comunicazione-beni-in-godimento-ai-soci-tool-in-excel.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

Scarica il documento