Accise sugli alcolici: struttura e funzionamento del tributo

il sistema delle accise è fondamentalmente un’imposizione indiretta, di chiara derivazione comunitaria, che ne ha mantenuto nella struttura i presupposti logici di base: l’esigibilità del tributo, struttura e funzionamento

accise alcoliciL’articolo 2 del TUA disciplina la genesi dell’obbligazione tributaria complessivamente intesa, compresa, evidentemente, l’individuazione del momento di effettiva esigibilità1.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l’obbligazione tributaria relativa ai prodotti sottoposti al regime delle accise nasce al momento della fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo, ovvero dell’importazione.

L’imposta così generata diviene esigibile all’atto della immissione in consumo nel territorio dello Stato destinatario2.

Si tratta di una separazione logica che trae origine dal concetto proprio di imposizione indiretta in Europa: un sistema di tassazione basato sul Paese di origine (a parità di legislazione fiscale) piuttosto che un regime impositivo basato sul Paese di destinazione (in presenza di legislazioni non armonizzate).

Sempre in tema di esigibilità, con finalità evidentemente antielusive, in norma vengono elencate alcune fattispecie che vengono assimilate all’immissione in consumo, al verificarsi delle quali quindi scatta l’obbligo di versare l’imposta, quindi le sanzioni in caso di omissione.

Nello specifico, il Legislatore considera immissione in consumo anche:

  • lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
  • l’ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono ex articolo 4 TUA;
  • la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori del regime sospensivo;
  • l’importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime sospensivo;
  • la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conforme alle disposizioni del TUA;
  • l’eventuale accertamento del mancato verificarsi delle condizioni di consumo previste per l’applicazione di una aliquota ridotta o di una esenzione.

L’obbligazione tributaria è in capo al titolare del deposito fiscale ed in solido con i soggetti che si siano resi garanti del pagamento, ovvero del soggetto nei cui confronti si verificano le condizioni per l’esigibilità dell’accisa.

 

E’ parimenti obbligato al pagamento dell’imposta il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni sancite all’articolo 8 TUA.

In caso, infine, di importazione di prodotti sottoposti ad accisa, è obbligato al pagamento dell’imposta il debitore dell’obbligazione doganale.

Tutti i beni ed i prodotti da sottoporre ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità.

L’accertamento qualitativo è finalizzato a stabilire la classificazione fiscale del prodotto e, conseguentemente, l’aliquota d’accisa applicabile.

La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è stabilita dalla Tariffa Doganale dell’Unione Europea, con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

L’accertamento quantitativo ha, invece, lo scopo di definire l’entità del prodotto, per determinarne il carico fiscale complessivo.

Non si tratta di un’operazione agevole in quanto siamo di fronte a prodotti il cui volume varia in ragione della temperatura, sicché la determinazione quantitativa del prodotto, in particolare per il comparto degli alcoli qui in esame, costituisce il momento centrale e più delicato di tutto l’accertamento.

La base imponibile è data, quindi, dalla quantità del prodotto immessa in consumo.

La qualità serve ad identificare la voce della nomenclatura combinata idonea a individuare l’aliquota, che può essere fissa o proporzionale.

La quantità dei vari prodotti è determinata con diverse unità di misura: a peso (chilogrammo, tonnellata); volumetrica (litro, ettolitro, metro cubo); di potenza (kW); di percentuale del titolo alcolometrico (% sull’unità volumetrica).

La quantità moltiplicata per l’aliquota di riferimento determina la misura dell’accisa.

La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità del prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo.

In caso di ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui si sono verificati o, se non determinabile né determinato, al momento della loro constatazione3.

 

12 ottobre 2016

Fabrizio Stella e Massimiliano Giua

 

NOTE

1 Per un approfondimento in materia di tassazione degli alcoli, sia consentito il rinvio al Volume, di M. Giua; F. Stella; E. Galiberti; N. Monfreda; V. Mirra; C.G. Fanelli, “I PRODOTTI ALCOLICI: merceologia, cultura e fiscalità, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, novembre 2015.

2 Per un approfondimento in materia di imposta di consumo, sia consentito il rinvio al Volume, di M. Giua; F. Stella; A. Federico; R. Vallino e N. Monfreda, “LE ACCISE NON ARMONIZZATE: le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, marzo 2014.

3 Per un approfondimento in materia di Accisa, oltre ai lavori precedentemente citati, si segnala, per una panoramica giuridica completa, il Volume, di M. Giua; F. Stella; A. Federico; N. Monfreda e F. Rapone, “I PRODOTTI DA FUMO DAL TABACCO ALLA SIGARETTA ELETTRONICA: merceologia, tutela della salute e fiscalità, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, maggio 2015.

 

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