Visto di conformità e società tra professionisti

il professionista che svolge attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della società abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

 

Il professionista che svolge attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti (STP) può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della medesima, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Con la Risoluzione Ministeriale n. 23/2016, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito al visto di conformità. Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una STP può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della stessa società, purché abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Questo è possibile in quanto non sussistono elementi sostanziali che consentano di discriminare la Società Tra Professionisti rispetto alla società commerciale di servizi contabili.

Ai sensi dell’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 241/97 i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti:

– nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro;

– nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;

– oppure il responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

I suddetti professionisti, come indicato nelle lettere a) e b) dell’articolo 3 comma 3 del DPR 322/98, devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L’abilitazione alla trasmissione telematica può sussistere in capo ad un soggetto diverso dal professionista (unico soggetto che può apporre il visto) in particolare, ciò accade (CM 7/2015): nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’art. 5, c. 3, lett. c),del TUIR (es. studio associato), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti sopra indicati. Lo stesso può essere abilitato al rilascio del visto di conformità qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale; qualora, invece, il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato al rilascio del visto di conformità se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sempre nell’ambito della CM 7/2015, ha specificato che:

– è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e, pertanto, ogni altro professionista dell’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità;

– la trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista abilitato.

Il rilascio del visto di conformità è subordinato alla iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso la DRE competente del singolo professionista.

A tal fine, l’interessato presenta apposita comunicazione nell’ambito della quale vanno indicati: oltre ai dati del professionista anche i dati dell’associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi.

Sulla base della disciplina della società tra professionisti (STP) di cui all’art.10 L.183/2011, la RM n. 23/2016 afferma che non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la Società tra Professionisti rispetto alla società commerciale di servizi contabili.

Infatti “il presidio della qualificazione professionale appare rafforzato nella STP rispetto alla società commerciale di servizi contabili”, posto che nella Società tra professionisti: i soci professionisti devono essere iscritti ad Ordini, Albi e Collegi mentre i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali e il numero dei soci professionisti e la relativa partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Dunque, ove la STP soddisfi i requisiti di legge, l’Agenzia conclude che il professionista socio:

– può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA”della STP dovendosi estendere alle STP quanto chiarito dalla CM 7/2015 “in riferimento alle società di servizi” contabili.

Per l’esercizio di attività professionali regolamentate, si può scegliere di utilizzare uno dei modelli societari “regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” pertanto, è consentita la costituzione di società secondo i modelli previsti per:

  • società di persone (Ss, Snc, sas);

  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);

  • società cooperative, con un numero di soci non inferiore a 3.

Le STP devono integrare la denominazione sociale, in qualunque modo formato, con l’indicazione “Società tra professionisti”. La STP può avere ad oggetto “l’esercizio di più attività professionali” (es: avvocati e commercialisti).

La STP deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Il principio dell’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte del socio di una STP è ulteriormente rafforzato dalla disposizione secondo cui: “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni /decisioni. Il venir meno di tale maggioranza, non ricostituita nel termine (perentorio) di 6 mesi, comporta per la STP una causa di scioglimento con la conseguente cancellazione dal relativo Albo.

La STP dovrà stabilire criteri e modalità operative affinché l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale. La designazione del professionista viene effettuata direttamente dal cliente o in mancanza, dalla stessa società, la quale una volta effettuata la scelta, dovrà comunicare preventivamente, per iscritto, al cliente il nominativo dell’incaricato

La STP deve necessariamente stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell’esercizio della professione.

21 settembre 2016

Giovanna Greco