Studi di settore: focus sulla compilazione del campo note aggiuntive

questi giorni del mese di settembre sono ancora dedicati alla compilazione degli studi di settore, soprattutto quelli un po’ più complessi: dedichiamo questo articolo alla compilazione del campo “note aggiuntive” che può essere utilizzato dai contribuenti che risultano non congrui e/o non coerenti

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In prossimità della scadenza prevista per l’invio del modello Unico 2016 merita un approfondimento specifico la compilazione del campo “Note aggiuntive” del modello degli studi di settore.

Come noto tale campo è utile al contribuente al fine di indicare le ragioni per le quali si ritiene che lo studio di settore non sia in grado di fotografare in maniera corretta l’attività svolta con lo scopo di giustificare “eventuali situazioni di non congruità, non coerenza e non normalità”.

LA COMPILAZIONE DEL CAMPO NOTE AGGIUNTIVE

Al fine di una compilazione corretta del campo in oggetto è utile rammentare che la compilazione del campo deve essere effettuato con le seguenti modalità pratiche:

1) compilazione obbligatoria: è il caso del contribuente che si trova in un “periodo di non normale svolgimento dell’attività” e che deve comunque compilare il modello studi di settore anche in assenza di applicazione ai fini dell’accertamento (nel caso di specie il contribuente deve compilare le note aggiuntive per segnalare a cosa è dovuto il periodo di non normale svolgimento dell’attività lavorativa);

Nota : si considerano situazioni di non normale svolgimento dell’attività le seguenti casistiche:

a) impresa che non ha iniziato l’attività produttiva (impianto che per cause non dipendenti dal contribuente non è stato utilizzato,mancato rilascio di autorizzazioni per poter svolgere l’attività, interruzione dell’attività a causa della ristrutturazione dei locali in cui viene esercitata l’attività, periodo di imposta in cui viene concessa in affitto l’unica azienda,sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA, sospensione dall’albo di un professionista per più di sei mesi);

b) assenze: si segnala che in materia di assenza per Gravidanza la circolare n. 34-2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come tale evento non costituisca una causa di esclusione “automatica” ma che va valutata di volta in volta.

In caso di assenza quindi occorre indicare la causa di esclusione “7” ove si riesca a fornire motivi che provino come l’assenza della titolare abbia inciso sull’attività.

Altre assenze valide ai fini dell’esclusione sono la malattia/infortunio che abbiano inciso sull’andamento dell’attività (in presenza di tali cause di esclusione è opportuno descrivere la fattispecie all’interno delle note di Gerico);

c) rientrano tra le fattispecie di “non normale svolgimento dell’attività” anche la liquidazione ordinaria (va compilato il modello studi di settore) e la liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (non va compilato il modello studi di settore).

In presenza di tali cause di esclusione è obbligatorio descrivere la fattispecie concreta all’interno delle note aggiuntive di Gerico (la contestazione della causa di esclusione indicata può dare origine alla procedura di accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Si rammenta che per il periodo d’imposta 2015 le imprese in liquidazione volontaria non debbono più presentare il modello studi di settore (anche il soggetto che ha cessato l’attività nel 2015 è escluso da congruità dei ricavi/compensi causa “2” e deve compilare lo studio di settore ai soli fini statistici).

2)compilazione facoltativa: in tale casistica rientra il Contribuente che vuole giustificare il mancato adeguamento alle risultanze dello studio di settore o l’incoerenza ad un determinato indice di normalità economica (la compilazione del campo note aggiuntive pur essendo una facoltà del contribuente è opportuna ai fini di una possibile selezione dei soggetti da sottoporre a controllo).

LE POSSIBILI GIUSTIFICAZIONI DA INDICARE NELLE NOTE AGGIUNTIVE DI GERICO

La stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto valide alcune giustificazioni al fine di poter confutare le risultanze dell’applicazione pratica del modello studi di settore e per tale motivo si ritiene utile rammentare le situazioni più importanti che, dal punto di vista pratico, si possono incontrare ovvero che richiedono una specifica compilazione delle “note aggiuntive”:

1) inattendibilità dei risultati degli studi in generale: al fine di fornire possibili spiegazioni l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha previsto la possibilità di fornire una “descrizione libera“ delle “condizioni particolari“ che hanno caratterizzato l’attività lavorativa (ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l’accessibilità al luogo di vendita, delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente…);

2) contribuente che si trova nell’intervallo di confidenza previsto da Gerico: è importante sottolineare che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno di tale “intervallo di confidenza”, devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore (Circolare n.5/E del 23 gennaio 2008);

3) Indicatore Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 28 giugno 2007 al fine di giustificare l’anomalo funzionamento di tale indice risultano efficaci le seguenti motivazioni: vendita di beni strumentali nel corso dell’anno; rilevanza di ammortamenti accelerati; rilevanza di costi per beni in leasing; altro (da descrivere in formato libero);

4) Indicatore Rotazione del magazzino o durata delle scorte: sempre con lo stesso comunicato stampa l’Agenzia ha ritenuto congrue le seguenti giustificazioni: consistenti approvvigionamenti di beni di magazzino eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato; significativa riduzione della clientela di riferimento;

5) Indicatore Valore aggiunto per addetto: con lo scopo di contrastare tale anomalia risultano utili le seguenti motivazioni: ciclo produttivo pluriennale (i.e. l’impresa non ha realizzato la vendita dell’immobile in corso di costruzione); strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro; periodo d’imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare; presenza significativa di apprendisti; compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente); significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria; numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore non corrispondente alle effettive giornate lavorative (presenza di giornate di maternità e malattia con indennità a carico del datore di lavoro);

6) Indicatore Redditività dei beni strumentali: ciclo produttivo pluriennale (i.e. l’impresa che non ha realizzato la vendita dell’immobile in corso di costruzione); investimenti operati in fase di avvio dell’attività che non hanno dato luogo a ricavi; utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati;

7) Marginalità economica: situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare (età avanzata del contribuente, stato di salute del titolare); attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente; assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete; assenza di personale dipendente e collaboratori; assenza di spese per formazione professionale; assenza di spese per promozione dell’attività (pubblicità, propaganda…); impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi; debole competitività dei prodotti/servizi erogati; clientela privata di fascia economicamente non significativa; scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti; impossibilità di diversificare la clientela; situazione di crisi del settore economico di riferimento con impossibilità di operare una riconversione; area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico; scarsa presenza di infrastrutture; situazione d’impedimento al normale svolgimento dell’attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell’attività ).

5 settembre 2016

Celeste Vivenzi