Parametri: entro il 30 settembre scade il termine per l’adeguamento dell’IVA

entro il prossimo 30 settembre scade il termine per il versamento dell’IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri: in questo articolo puntiamo il mouse sulla gestione dello strumento parametri (il cugino povero e meno conosciuto degli studi di settore), sui calcoli e sull’eventuale esito a favore del Fisco

scontrino-fiscale-storiaEntro il prossimo 30 settembre scade il termine per il versamento dell’IVA dovuta in caso di adeguamento, da parte del contribuente interessato, alle risultanze dei parametri

Con l’approssimarsi della scadenza del 30 settembre, per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, occorre prestare particolare attenzione anche ad una serie di altri adempimenti, tra i quali, va ricordato anche l’adeguamento IVA ai parametri: per i contribuenti a cui si applicano ancora i parametri scade, infatti, il termine per il versamento dell’IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri, per il periodo di imposta 2015.

Va ricordato che i parametri sono degli strumenti presuntivi che misurano i ricavi, i compensi e il volume d’affari dei contribuenti che esercitano attività di impresa oppure arti e professioni (D.P.C.M. del 29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicano ai soggetti per i quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non sono applicabili.

I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi, oppure registrato corrispettivi, per un ammontare inferiore a quello che risulta dall’applicazione dei parametri possono essere assoggettati ad accertamento. Qualora il soggetto ritenga di aver determinato un minore ammontare dei ricavi/compensi rispetto a quello che si ottiene effettuando il ricalcolo degli stessi attraverso il software ministeriale, potrà “correggere” il dato all’interno della dichiarazione dei redditi.

In questo modo, all’Amministrazione finanziaria sarà inibita la possibilità di attivare la procedura di accertamento.

All’atto pratico, l’adeguamento spontaneo comporta che i maggiori ricavi/compensi concorrano unitamente agli altri redditi alla determinazione della base imponibile e, viene effettuato dal contribuente, mediante l’indicazione dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili, in appositi righi della dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti soggetti ai parametri non ci sono state proroghe

Occorre evidenziare che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 139, del 16 giugno 2016, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016 era stata resa definitiva la proroga dei termini per versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale, da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il termine per il versamento era slittato al 6 luglio 2016 (al 22 agosto 2016 con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%).

La proroga valeva anche per coloro che partecipavano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e per i contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, cc. 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011).

Occorre prestare molta attenzione al fatto che la proroga attuata con il D.P.C.M. suindicato non valeva per tutti i contribuenti; non potevano beneficiare della proroga, e pertanto dovevano rispettare la scadenza ormai superata del 16 giugno 2016 e del 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%, i soggetti non interessati dagli studi di settore, tra i quali rientravano anche i soggetti a cui si applicano i parametri.

Nel modello Parametri 2016 , che costituisce parte integrante del modello UNICO 2016, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

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